CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento deimotivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26/03/2026, haconfermato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 20/02/2026che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare incarcere per l’episodio di estorsione tentata aggravata allo stesso ascritta alcapo 12) della rubrica.2.Avverso la predetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso,che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge,oltre che manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110,56 e 629 cod. pen., nonché art. 192 cod. proc. pen.; nella prospettazionedella difesa la decisione del Tribunale si doveva ritenere frutto di unadistorta interpretazione ed applicazione dei principi in tema di concorso nelreato a causa di una erronea lettura delle intercettazioni; gli elementirichiamati non si potevano ritenere sufficienti ad integrare la gravitàindiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto allo stesso provvisoriamenteascritto; la mera presenza dei [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del dialogo intervenuto traaltri era da ritenere elemento neutro e le stesse dichiarazioni della personaoffesa erano da valutare in tal senso come elemento indicativo della nonriferibilità al ricorrente della condotta ascritta al capo 12); il [OSCURATO:PERSONA] si eralimitato a chiedere, una volta sola e senza minaccia o insistenza, un meroaiuto per un lavoro edile; l’ordinanza si era limitata ad estrapolare in modosuggestivo alcune parti della conversazione.4.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di leggeed erronea applicazione dell’art. 274, in relazione all’art. 275 cod. proc.pen., in relazione all’art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre chevizio della motivazione; le circostanze riportate dal Tribunale quanto allasussistenza delle esigenze cautelari si dovevano ritenere prive di valenzadimostrativa; il richiamo poi a profili associativi era da ritenere del tuttoprivo di valenza, soprattutto considerato il ruolo limitato e collaterale esvolto dal [OSCURATO:PERSONA].5.Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tuttogenerici, oltre che manifestamente infondati per le ragioni che seguono.2.In via preliminare, giova ribadire il costante principio che chiariscecome in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei datiprobatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 6, n. 49153 del12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Rv. 261400-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) edelle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dilegge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità della motivazione.Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2,n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3.Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara,persuasiva sia quanto alla ricorrenza della provvista indiziaria,caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifichedella condotta imputata con conseguente valutazione delle esigenzecautelari. Risulta omesso, difatti, il confronto con i plurimi elementievidenziati dalla motivazione e si propone una lettura alternativa dellacospicua mole di elementi di indagine acquisiti (pag. 13, quanto allaprogressiva individuazione del portato delle captazioni e dei riscontriacquisiti anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pag.18 e segg. quanto alla complessiva valutazione di gravità indiziaria, dovesono state valorizzate le plurime attività poste in essere al fine di definire itermini dell’estorsione, con analisi e ricostruzione delle caratteristiche dellaazione, coordinata, tra più soggetti, tutti notoriamente inseriti in contestiterritoriali infiltrati e dediti ad attività illecite al fine di realizzare uncapillare controllo del territorio, con esplicita considerazione delle tesidifensive) mediante alternative considerazioni, caratterizzate nella sostanzada una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasivamotivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, in senso del tuttoconforme alla valutazione del G.i.p., dunque in mancanza di un realeconfronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità e concretezzadelle esigenze cautelari, invece chiaramente enucleate nel provvedimentoimpugnato sia mediante il richiamo alla presunzione di cui all’art. 275,comma3, cod.proc.pen., affatto superata dalle allegazioni della difesa, chericostruendo la gravità e pervicacia della condotta posta in essere, con unamotivazione logica e puntuale che non si presta a censure in questa sedequanto alla valutazione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare incarcere.4. In tal senso, si deve rilevare come la lettura fornita dalla difesa conil proprio motivo di ricorso appaia decisamente parcellizzata, oltre checaratterizzata da una evidente genericità nel sostenere una totaleneutralità di contesto ed estraneità del ricorrente alle dinamiche invecepuntualmente ricostruite, attesa la enucleazione di dati significativi erilevanti, come la precedente condanna del ricorrente per il delitto di cuiall’art. 416-bis cod. pen., che associata alla costante frequentazione disoggetti inseriti in chiari circuiti a carattere ‘ndranghetistico, sono statiritenuti elementi sintomatici di proclività a delinquere e personalitàtrasgressiva, elementi in chiara relazione di incompatibilità con qualsiasialtra misura cautelare.Il Tribunale nella propria motivazione ha ampiamente ricostruito,quindi, la condotta imputata e gli elementi a supporto del riconoscimentodel [OSCURATO:PERSONA], quale autore della estorsione tentata contestata, tenuto contodi numerosi e concordanti dati indiziari che, in correlazione logica tra loro,hanno reso evidente il contributo concorsuale dello stesso. Con tale ampiaricostruzione in fatto, logica ed argomentata, il ricorrente non si confrontaeffettivamente, limitandosi a riproporre la propria tesi volta a sminuire laportata di elementi invece affatto criptici, proponendone una lettura einterpretazione alternativa in modo non consentito, e tra l’altroparcellizzato (specialmente quanto alle captazioni) rispetto alle conclusionidel Tribunale.5. Ne consegue che all'evidenza anche le doglianze in tema di esigenzecautelari sono prive di specificità. Il ricorso fornisce un'interpretazione delrequisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrastacon la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio,secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242-01), intema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede,invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale;analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, come compiutamente avvenuto nel caso dispecie.Il Tribunale ha adempiuto, anche tenuto conto della presunzione dilegge, derivante dalla ritenuta ricorrenza di elementi indiziari anche quantoalla aggravante contestata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in modologico ed articolato, all’onere motivazionale sul punto ed ha ritenuto che ilsuddetto pericolo fosse attuale e concreto (Sez. 2, n. 23935 del04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01). A fronte di una ricostruzione chiaraed approfondita, appare non centrata l’evocazione del vizio dellamotivazione, che sarebbe tale da integrare la violazione di legge nel sensodi una sostanziale omissione della stessa, certamente non ricorrente nelcaso di specie anche tenuto conto dei parametri normativi evocati dalricorrente (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, Pino, Rv. 284262-01; Sez. 5,n. 7092 del 19/11/2024, Ziino, Rv. 287532-01).6.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dovràprovvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]