CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28615/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza dell’11 giugno 2025, resa nel procedimento n. 5991/24 R.S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo presentatonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto alla misura delladetenzione domiciliare, avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato disorveglianza di Novara aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere ilriconoscimento della liberazione anticipata in relazione al semestre 8 luglio2023/8 gennaio 2024.A fondamento della decisione, il Tribunale, dopo aver operato un’analiticaricognizione degli approdi interpretativi cui questa Corte è giunta in relazioneall’istituto di cui all’art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord.pen.), ha ricostruito, anzitutto, la singola condotta della quale il [OSCURATO:PERSONA] si èmacchiato nella data del 9 luglio 2023 che il Magistrato di sorveglianza ha postoa fondamento del provvedimento di rigetto.Ha così evidenziato che il condannato, nella data sopra indicata, non è statorinvenuto dagli agenti presso la dimora, che inutili si sono rivelati i tentativi dicontattarlo per via telefonica e che il predetto, nel momento in cui hasuccessivamente richiamato gli operanti, ha riferito di essere «bloccato neltraffico» ed aggiunto di «non avere alcun obbligo di avvisare…in caso di ritardo».Il Tribunale ha reputato di poter attribuire a detta condotta la valenza di spiadi una «scarsa adesione all’opera di rieducazione» e ciò sotto due diversi profili,afferente, il primo, alla scarsa consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dellacondizione detentiva alla quale è sottoposto («tanto che il Magistrato disorveglianza di Novara ha ricordato allo stesso, nell’atto di diffida, che èsottoposto ad esecuzione penale ed è tenuto al rigoroso rispetto delleprescrizioni»), e concernente, il secondo, al mancato adempimento delcomportamento cui era tenuto («trovatosi nell’impossibilità di fare rientro a casain orario a causa dell’imprevedibile traffico…avrebbe potuto preventivamenteavvisare gli agenti del ritardo, senza attendere un controllo»).2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge per erronea o falsa applicazione dell’art. 54 ord. pen.in relazione all’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.Il difensore censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha negatola concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di riferimentovalorizzando un singolo episodio e senza procedere alla valutazione complessivadella condotta del condannato e della sua partecipazione all’opera di rieducazioneimposta dall’art. 103, comma 2, d.P.R. 230/00. Evidenzia come, secondoconsolidato insegnamento di questa Corte, eventuali contegni aventi rilevanzadisciplinare o violazioni delle prescrizioni non possono assumere un automaticovalore preclusivo ai fini della concessione del beneficio, dovendo essi costituireoggetto di un giudizio sintetico alla luce della condotta complessivamente tenutanel semestre di interesse.2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.per motivazione apparente e travisamento del contenuto degli atti.Il difensore censura che l’apparato motivazionale dell’ordinanza siameramente apparente. Evidenzia come il Tribunale abbia attribuito specialevalenza negativa al fatto che il condannato, all’atto del controllo, avrebbeopposto agli operanti di non avere alcun obbligo di avvisare in caso di ritardo,mentre, secondo quanto riportato nell’annotazione di servizio redattanell’occasione, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dichiarare di «sconoscere di doveravvisare» («il verbo utilizzato dagli operanti…sul piano semantico, è riferibile allamancata conoscenza dell’obbligo e non a una sua consapevole negazione o a unrifiuto volontario della prescrizione»).Lamenta che il Tribunale non si è adeguatamente confrontato con il tenoreletterale dell’atto, trascurando, altresì, di considerare che l’episodio in esame sicolloca nei «primissimi giorni di esecuzione della detenzione domiciliare».Contesta che l’ulteriore considerazione posta a fondamento del provvedimento dirigetto elevi una valutazione di mera opportunità a criterio determinante su cuifondare il giudizio negativo «senza chiarire in base a quali parametri talevalutazione debba assumere rilievo ostativo ai fini dell’art. 54 ord. pen».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 54 ord. pen., la liberazione anticipata,comportante una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestredi pena scontata, può essere riconosciuta al condannato a pena detentiva cheabbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, qualericonoscimento di tale partecipazione, ed ai fini del suo più efficace reinserimentonella società.La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo icriteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato daldetenuto «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamentoe al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna».La disposizione appena richiamata è all’evidenza «costruita» attorno allafigura del detenuto ristretto in carcere ed essa postula la conduzione sul pianooggettivo di un'indagine sul comportamento dal predetto esternato in riferimentosia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità dimantenimento delle relazioni nel contesto carcerario, composto da figureistituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato daifamiliari o da altri soggetti con i quali siano intessuti rapporti significativi.Sotto il primo aspetto viene, pertanto, in rilievo l'impegno in concretodimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali,mentre, sotto il secondo profilo, rileva l'osservanza delle regole interne e ilmantenimento di una condotta corretta.Allorché, diversamente, la pena venga espiata in regime di detenzionedomiciliare, e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e lacorrelata partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva lavalutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputotrarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione nonsi esaurisce, però, nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investel’esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da essoogni elemento che esprima, o neghi, l’evoluzione positiva della sua personalità. Ildiniego del beneficio deve essere allora sorretto, quand’anche in presenza diun’apprezzata trasgressione, da una più completa valutazione che muova dalprudente apprezzamento dell’addebito, nella sua dimensione fattuale epsicologica, e che attraverso una sistematica considerazione dell’agire delcondannato, ne apprezzi l’effettiva incidenza negativa sulla sua partecipazioneall’opera di rieducazione.3. Di detto canone interpretativo il Tribunale di sorveglianza di Torino nonha fatto buon governo. Ciò che, invero, difetta nel corpo del provvedimentoimpugnato e permette di censurare in questa sede la valutazione discrezionaleoperata dall’organo decidente è il fatto che la decisione risulta esclusivamentefondata sull’apprezzamento della condotta trasgressiva della quale il [OSCURATO:PERSONA] siè macchiato e sull’attribuzione ad essa di una valenza negativa oltremodospiccata. Con riguardo all’aspetto da ultimo evidenziato, non può, pur tuttavia,non evidenziarsi che il giudizio del Tribunale rinviene la sua legittimazione sullarappresentazione di una condotta dal tenore sprezzante che il condannatoavrebbe posto in essere all’atto del controllo di polizia che, per il vero, non riceveun adeguato conforto nel contenuto della relativa annotazione di servizio, in atti,redatta il 10 luglio 2023 dai militari appartenenti alla stazione dei Carabinieri diArona. Ancor più significativa appare, poi, la circostanza che il peso specificoapprezzato alla luce della complessiva condotta posta in essere dal detenuto nelsemestre di riferimento e ciò al fine di apprezzare se il primo di essi permettarealisticamente di ritenere non ancora avviato quel serio processo diallontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione checonsente di escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fattiilleciti.4. Sulla scorta delle considerazioni appena spese, si impone l’annullamentodel provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Torino che, libero nell’esito, sia però emendato dalle criticitàmotivazionali sopra descritte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di torino.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]