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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16800/2026

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ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 223/2022 della CORTE D’APPELLO diBARI, depositata il 10/2/2022;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del30/3/2026.1.1.

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 13/7/2020, inaccoglimento della domanda proposta dal Fallimento JK Italias.r.l., dichiarato con sentenza del 9/3/2016, ha revocato ipagamenti che la società poi fallita aveva eseguito, nei sei mesianteriori alla dichiarazione di fallimento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per l’ammontare complessivo di €. 31,574,50.Numero registro generale 15660/2022Nu2m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/20261.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avversotale sentenza.1.3.

La Corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe,ha rigettato l’appello.1.4.

Innanzitutto, ha ritenuto infondato il motivo con cuil’appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenutodal Tribunale, il pagamento tramite cambiali e assegnirientravano nella prassi instaurata tra le parti.

Secondol’appellante, infatti, nella prassi commerciale tra le parti, lecambiali, rilasciate a pagamento delle fatture alla scadenza,potevano o non essere poste all’incasso o, se poste all’incasso,potevano essere richiamate ed il pagamento effettuato inmomento successivo, come nel caso delle cambiali scadute il 10ed il 15 luglio 2015, che erano state dapprima richiamate dallasocietà creditrice e poi pagate con bonifici del 25/8/2015.1.5.

Sul punto, la Corte d’appello, dopo aver rilevato che,ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., sono sottratti allarevoca soltanto i pagamenti eseguiti ed accettati in terminidiversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quandol’accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto,i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possonopiù considerarsi eseguiti “in ritardo”, essendo ormai divenutiesatti adempimenti, ha ritenuto, quanto al caso di specie, che:- “dal luglio 2015 le modalità di pagamento delle fornitureeseguite dall’appellante in favore della [OSCURATO:SOCIETA] cambiano inquanto si passa dalla rimessa diretta originariamente pattuita aipagamenti con cambiali (o assegni) differiti ed alla ulteriorenegoziazione dei differimenti fino ad ottenere l’adempimento masolo previo richiamo del titolo”; - “il pagamento a mezzo cambialio assegni (non) poteva”, dunque, “ritenersi usuale tra le parti,perché non pattuito all’inizio di ogni rapporto ma solo inRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu3m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026conseguenza di un notevole ritardo e di apposita richiesta deldebitore”; - “tale anomala situazione”, quale emerge da “talereiterata modulazione di tempi e modalità” di adempimento,“esclude che i pagamenti caduti nel periodo cd. sospetto possanoritenersi usuali tra le parti”; - “l’appellante, infatti, ha dedottogenericamente come fosse prassi commerciale tra le partieffettuare i pagamenti con cambiali e assegni bancari conscadenza differita, ma non ha menzionato le plurimerimodulazioni dei termini e delle modalità di pagamento di voltain volta avvenute né ha offerto la prova di reiterati adempimenticon le sopradescritte caratteristiche stabilizzatisi anche primadei pagamenti cd. sospetti”; - “le due cambiali scadute nel mesedi luglio 2015 non possono”, del resto, “assurgere ad indiceunivocamente rappresentativo dell’esistenza di una nuova prassicommerciale instauratasi tra le parti in quanto numericamenteridotte e, quindi, alternativamente spiegabili quali meripagamenti in ritardo rispetto ai termini originariamentepattuiti”; - “inconferente, pertanto, si appalesa il capitolo diprova per testi articolato sul punto “Vero che a volte accadevache la soc. [OSCURATO:SOCIETA] alle scadenze fissate chiedeva la dilazionedel pagamento e la soc. [OSCURATO:SOCIETA] vi acconsentiva, comeavvenuto, a titolo esemplificativo, per la cambiale di euro 12.000scaduta il 10.07.2015, per la cambiale di euro 2.572,13 scadutail 15.07.2015, per la cambiale di euro 12.000 scaduta il10.10.2015”; - tale capo, infatti, “per come strutturato, mira adimostrare, una situazione estemporanea di pagamenti diforniture eseguiti in ritardo rispetto ai termini pattuiti e non giàla sussistenza di una prassi (esecuzione del pagamento doporeiterati ritardi e rimodulazione dei tempi di adempimento)consolidatasi in epoca anteriore ai pagament(i) sospetti”.Ric. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu4m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/20261.6.

La Corte distrettuale ha ritenuto infondato anche ilmotivo con il quale la società appellante aveva dedotto di nonessere stata a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versavala società debitrice poi fallita.

E ciò sul rilievo che, in realtà,plurimi ed univoci erano i segnali dello stato di sofferenza in cuiversava la [OSCURATO:SOCIETA]. e della sua inevitabile conoscenza daparte della fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come: -“l’impossibilità di pagare la merce sia alla consegna che inseguito con cambiali e con richiamo prima della effettivascadenza”, che manifesta l’incapacità di J.K Italia di far fronte aipagamenti alle scadenze pattuite; - l’esistenza di una debitorianei confronti dell’appellante che, alla data del 31/12/2014,ammontava ad €. 22.887,21; - la proposizione di un ricorso perdecreto ingiuntivo (per €. 173.837,27) da parte della stessaconvenuta, fondato su fatture rimaste insolute; - il protesto, apartire dal mese di novembre 2015, di cambiali e assegni emessidalla [OSCURATO:SOCIETA].; - l’emergenza dal bilancio al 31/12/2014 diuna debitoria di €. 4.827.833,00.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data6/6/2022, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 7/4/2022.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.9.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, laricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando iltravisamento della prova e la conseguente violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonchél’omessa motivazione o motivazione apparente, in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nellaparte in cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenzaRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu5m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026dell’esimente prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. sulrilievo che, come si evinceva dalla documentazione in atti, “dalluglio 2015” le modalità di pagamento delle forniture eseguitedall’appellante in favore della società poi fallita erano cambiatein quanto dalla “rimessa diretta originariamente pattuita” si erapassati, attraverso una continua riprogrammazione di tempi emodalità, “ai pagamenti con cambiali (o assegni) differiti ed allaulteriore negoziazione dei differimenti fino ad ottenerel’adempimento ma solo previo richiamo del titolo”, traendo cosìun’informazione probatoria che sarebbe, invece, contraddettadalla documentazione prodotta, dalla quale infatti emergerebbecome anche “il pagamento di fatture emesse nel 2014 era statoprogrammato con emissione di cambiali che avevano comescadenze anche i primi mesi del 2015”, e che “tali modalità etermini di pagamento sono continuati anche nel corso del 2015”.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessamotivazione o motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’appello ha escluso la sussistenza dell’esimente previstadall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. sul rilievo che, “dal luglio2015”, le modalità di pagamento delle forniture eseguitedall’appellante in favore della società poi fallita erano cambiatein quanto dalla “rimessa diretta originariamente pattuita” si erapassati “ai pagamenti con cambiali (o assegni) differiti ed allaulteriore negoziazione dei differimenti fino ad ottenerel’adempimento ma solo previo richiamo del titolo”, e che talecontinua riprogrammazione di tempi e modalità dei pagamentiescludeva che quelli caduti nel periodo cd. sospetto potevanoritenersi usuali tra le parti, omettendo, tuttavia, di considerareRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu6m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026che: - i pagamenti impugnati, eseguiti ad ottobre e novembredel 2015, sono stati eseguiti con le stesse modalità, e cioèl’emissione di cambiali o di assegni differiti, di quelli eseguiti dal2014; - la stabile accettazione dei pagamenti con margine ditolleranza finanche variabile ben può identificare la provadell’esistenza, ai fini previsti dall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit.,di un uso tra le parti “tale da non costituire in ritardo il debitore”.2.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando lamancanza o l’illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’appello ha escluso la sussistenza dell’esimente previstadall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit. sul rilievo che la convenuta,pur avendo dedotto l’esistenza tra le parti della prassi dieffettuare i pagamenti con cambiali e assegni bancari conscadenza differita, non aveva offerto la prova di reiteratiadempimenti eseguiti con le sopradescritte caratteristiche primadei pagamenti impugnati, omettendo, tuttavia: - di considerareche la convenuta aveva chiesto l’ammissione di provatestimoniale allo scopo di dimostrare proprio in che modo e daquanto tempo nei rapporti tra le parti le modalità di pagamentoerano cambiate; - di spiegare per quale ragione ben seiscadenze regolate con le stesse modalità di pagamento nonpotevano costituire un uso tra le parti, tanto più che i pagamentirevocati sono stati eseguiti con le stesse modalità e nello stessocontesto temporale.2.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 67 l.fall., degli artt.2901, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell’art. 1176, comma 2°, c.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte incui la Corte d’appello ha ritenuto che, come emergeva dai plurimiRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu7m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026ed univoci segnali dello stato di sofferenza in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]., la convenuta era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui versava quest’ultima al momento deipagamenti impugnati dal Fallimento, senza considerare, percontro, che: - i fatti storici ritenuti a tal fine idonei (e cioèl’impossibilità di pagare la merce alla consegna, il ricorso perdecreto ingiuntivo presentato dalla stessa convenuta per lasomma di €. 173.837,27, l’emissione da parte della società poifallita di assegni e cambiali in seguito protestate e l’emergenzadal bilancio di esercizio al 31/12/2014 di una debitoria pari ad €.4.827.833,00) sarebbero, in realtà, privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza necessari ai fini dell’inferenza dal fattonoto della conseguenza ignota; - il pagamento della merce almomento della consegna sarebbe, infatti, una prassicommerciale quasi mai utilizzata nei rapporti commerciali, ove ilpagamento della merce è per lo più differita, secondo gli accordicontrattuali, a 30, 60, 90 o 120 giorni o anche in tempi piùlunghi; - il rilascio delle cambiali che fissavano la data per ilpagamento e la possibilità di rinnovare la scadenza, era, delresto, la prassi in essere tra le parti fin dal 2014; - il ricorso perdecreto ingiuntivo, poi, è stato depositato il 5/1/2016, ossia oltredue mesi dopo i pagamenti oggetto di revocatoria, che sono statieseguiti nei mesi di ottobre e novembre 2015; - il primo protestolevato ai danni della società poi fallita, inoltre, è stato iscritto nelregistro dei protesti solo “ … in data 11.12.2015 …”, ossia inepoca successiva alla data in cui sono stati eseguiti i pagamentiimpugnati, mentre prima della loro pubblicazione i protesti nonpossono essere conosciuti neppure usando una diligenzaparticolarmente qualificata; - i dati di bilancio, infine, nonpossono costituire, specie nella piccola realtà artigianale cuiappartiene la società convenuta, la base idonea a fondare laRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu8m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026conoscenza da parte della stessa dello stato di insolvenza in cuiversava la debitrice poi fallita.2.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, commi 2° e 3°,lett. b), l.fall., dell’art. 1176, comma 2°, c.c., degli artt. 2727 e2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., la violazione di principi inmateria di prove, la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4,c.p.c. nonché l’omesso e insufficiente esame di fatti decisivi peril giudizio oggetto di discussione tra le parti, censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che,come emergeva dai plurimi ed univoci segnali dello stato disofferenza in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]., la convenuta era aconoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava quest’ultimaal momento dei pagamenti impugnati dal Fallimento,omettendo, tuttavia, di considerare le circostanze che laconvenuta aveva sul punto dedotto in giudizio, come il fatto chedopo l’esecuzione di tali pagamenti la convenuta avevacontinuato ad effettuare in favore della società poi fallitaforniture commerciali per consistenti importi e che l’acquisto ditali forniture da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuto in uncontesto di normale svolgimento dell’attività produttiva da partedi quest’ultima, vale a dire elementi indiziari che, se considerati,avrebbero potuto, nel giudizio di valutazione di gravità,precisione e concordanza, neutralizzare le altre circostanze poieffettivamente valorizzate.2.6.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.7.

La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi diviolazione di norme di legge sostanziale e processuale, halamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione della fattispecieconcreta che, alla luce delle prove (e degli indizi) raccolti inRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re9gis tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudizio, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare,questi, ad onta delle diverse risultanze asseritamente emergentidagli atti istruttori, hanno ritenuto, in fatto, che: - i pagamentiimpugnati dal Fallimento non erano stati eseguiti nel rispetto deitermini d’uso; - la società convenuta era a conoscenza dellostato d’insolvenza in cui, al momento degli impugnatipagamenti, versava la debitrice poi fallita.2.8.

La valutazione delle prove raccolte (e di quelleofferte), comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce,tuttavia, al pari della scelta degli elementi che ne costituisconola base ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deducel’esistenza del fatto ignoto (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n.3336 del 2015), un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili in cassazione.2.9.

È vero che: - questa Corte può essere investita, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui ilgiudice di merito sia incorso nel considerare (o,simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione,cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia),e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti;- ove il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi econcordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c.elementi privi di quelle caratteristiche si deve, pertanto, ritenereche, a fronte della falsa applicazione di tale norma, il suoragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360Ric. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg0is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dalgiudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili allafattispecie astratta ivi descritta (Cass.

SU n. 1785 del 2018).2.10.

Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge”, che “vi sia stata da parte del giudice delmerito una macroscopica erronea individuazione della regolainferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo lamigliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una“conseguenza deduttiva probabilistica da una determinatapremessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.11.

L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti, diquelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione dellepredette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessicriteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito diapprezzamento discrezionale dei fatti e delle prove, rimesso algiudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo nonapparente, né contraddittorio, né perplesso (ed anche se, inipotesi, insufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), non puòessere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854del 2019; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.12.

La critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito, “quando (come nel caso in esame) siconcreta”: - “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto cheRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg1is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (eciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge alconcetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.13.

In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inun ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.14.

Si tratta, tuttavia, di un sindacato che, a frontedell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis,risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto èaccaduto nel caso in esame) il ricorrente denunci in modospecifico che il giudice di merito abbia del tutto omesso l’esame(e cioè la “percezione”) di un fatto controverso, principale o(come nel caso delle presunzioni) secondario, che, seesaminato, sarebbe stato decisivo ai fini di una diversaindividuazione del modo di essere della suddetta quaestio,sempre che: - tale fatto sia stato dedotto in modo chiaro, e cioèRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg2is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026(come imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma2°, n. 4, c.p.c.) mediante l’indicazione dell’atto processuale dalquale risulti la sua emergenza istruttoria e la sua riproduzione(almeno nei suoi termini essenziali) in ricorso; - il vizio non siastato dedotto in termini di omessa valutazione di una risultanzaistruttoria, la quale non integra di per sé il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass.

SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese inmotivazione anche da Cass.

SU n. 1785 del 2018).2.15.

Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le proveammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass.

SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fattistorici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si siamantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, neiRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg3is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017,in motiv.).2.16.

La Corte d’appello, invero, dopo aver valutato leprove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto - prendendocosì in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domandaproposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca deipagamenti eseguiti dalla società poi fallita in periodo sospetto infavore dell’accipiens) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente,perplesso o contraddittorio - che la società convenuta, comeemerge dagli indizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dellostato d’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava almomento degli impugnati pagamenti, e che tali pagamenti, inragione delle modalità di esecuzione degli stessi, non erano statieseguiti nel rispetto dei termini d’uso tra le parti.2.17.

Ed una volta ritenuto in fatto - con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice dimerito ha del tutto omesso di valutare, nonostante la loroemergenza (doverosamente esposta in ricorso) dagli atti delgiudizio, uno o più fatti storici controversi e decisivi - che lacreditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui sitrovava la debitrice poi fallita nel momento in cui ha ricevuto daquest’ultima i pagamenti impugnati, e che tali pagamenti nonerano stati eseguiti nel rispetto dei termini d’uso invalsi tra leparti, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dinorme di legge, la decisione che la stessa Corte haconseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento delladomanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, allarevoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., di atti dipagamento eseguiti in periodo sospetto dalla società debitricepoi fallita in favore della convenuta.Ric. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg4is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/20262.18.

Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021)tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutatinecessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel lorocomplesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens,facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza(rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente adoperare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023): come,appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice dimerito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione dellepresunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116,comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma1°, c.c.), ha ritenuto, traendone una conseguenza deduttivaprobabilistica tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti ingiudizio, vale a dire l’accertata “impossibilità di pagare la mercesia alla consegna che in seguito con cambiali e con richiamoprima della effettiva scadenza”, che manifesta l’incapacità di J.KItalia di far fronte ai pagamenti alle scadenze pattuite, laproposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo per la sommadi €. 173.837,27 da parte della stessa convenuta per fatturerimaste insolute, nonché il protesto, a partire dal mese dinovembre 2015, di cambiali e assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]e l’emergenza dal bilancio al 31/12/2014 di una debitoriaRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg5is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026complessivamente pari ad €. 4.827.833,00, concorrevano adimostrare che l’accipiens, nel momento in cui ha ricevuto ipagamenti impugnati, era a conoscenza dello stato d’insolvenzain cui versava la solvens poi fallita.2.19.

Nello stesso modo, non può che ribadirsi che: -l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. siconfigura come un’eccezionale deroga alla regola generalesecondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debitipecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzinormali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoriafallimentare (Cass. n. 17949 del 2023; Cass. n. 27939 del 2020,in motiv.; Cass. n. 33119 del 2025); - il rinvio operato dall’art.67, comma 3°, lett. a), cit. ai “termini d’uso”, ai finidell’esenzione dei pagamenti (del prezzo dovuto per l’acquistodi) “beni e servizi” effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa,parti (Cass. n. 7580 del 2019; Cass. n. 25162 del 2016; più direcente, Cass. n. 35272 del 2023, in motiv.); - l’art. 67, comma3°, lett. a), cit., consente, in particolare, di escludere larevocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati intermini diversi rispetto a quelli contrattualmente previstiquando, a differenza di quanto accertato in fatto dalla Corted’appello, tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsitra le parti, quali emergono (non della prassi del settoreeconomico di riferimento: Cass. n. 25162 del 2016) ma (anche)dai loro comportamenti in fatto (che l’accipiens ha l’onere diprovare), non possano essere considerati “in ritardo”,trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (v.

Cass. n. 27939del 2020).2.20.

Nel caso in esame la Corte d’appello, come riportatoin dettaglio sopra nel punto 1.5., ha escluso che la societàRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg6is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026convenuta abbia fornita tale prova, sulla base di unapprezzamento non specificamente censurato in ragionedell’omessa “percezione” di fatti decisivi emergenti dagli atti delgiudizio.3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile, e come tale dev’esseredichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 marzo 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 223/2022 della CORTE D’APPELLO diBARI, depositata il 10/2/2022;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del30/3/2026.1.1. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 13/7/2020, inaccoglimento della domanda proposta dal Fallimento JK Italias.r.l., dichiarato con sentenza del 9/3/2016, ha revocato ipagamenti che la società poi fallita aveva eseguito, nei sei mesianteriori alla dichiarazione di fallimento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per l’ammontare complessivo di €. 31,574,50.Numero registro generale 15660/2022Nu2m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/20261.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avversotale sentenza.1.3. La Corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe,ha rigettato l’appello.1.4. Innanzitutto, ha ritenuto infondato il motivo con cuil’appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenutodal Tribunale, il pagamento tramite cambiali e assegnirientravano nella prassi instaurata tra le parti. Secondol’appellante, infatti, nella prassi commerciale tra le parti, lecambiali, rilasciate a pagamento delle fatture alla scadenza,potevano o non essere poste all’incasso o, se poste all’incasso,potevano essere richiamate ed il pagamento effettuato inmomento successivo, come nel caso delle cambiali scadute il 10ed il 15 luglio 2015, che erano state dapprima richiamate dallasocietà creditrice e poi pagate con bonifici del 25/8/2015.1.5. Sul punto, la Corte d’appello, dopo aver rilevato che,ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., sono sottratti allarevoca soltanto i pagamenti eseguiti ed accettati in terminidiversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quandol’accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto,i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possonopiù considerarsi eseguiti “in ritardo”, essendo ormai divenutiesatti adempimenti, ha ritenuto, quanto al caso di specie, che:- “dal luglio 2015 le modalità di pagamento delle fornitureeseguite dall’appellante in favore della [OSCURATO:SOCIETA] cambiano inquanto si passa dalla rimessa diretta originariamente pattuita aipagamenti con cambiali (o assegni) differiti ed alla ulteriorenegoziazione dei differimenti fino ad ottenere l’adempimento masolo previo richiamo del titolo”; - “il pagamento a mezzo cambialio assegni (non) poteva”, dunque, “ritenersi usuale tra le parti,perché non pattuito all’inizio di ogni rapporto ma solo inRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu3m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026conseguenza di un notevole ritardo e di apposita richiesta deldebitore”; - “tale anomala situazione”, quale emerge da “talereiterata modulazione di tempi e modalità” di adempimento,“esclude che i pagamenti caduti nel periodo cd. sospetto possanoritenersi usuali tra le parti”; - “l’appellante, infatti, ha dedottogenericamente come fosse prassi commerciale tra le partieffettuare i pagamenti con cambiali e assegni bancari conscadenza differita, ma non ha menzionato le plurimerimodulazioni dei termini e delle modalità di pagamento di voltain volta avvenute né ha offerto la prova di reiterati adempimenticon le sopradescritte caratteristiche stabilizzatisi anche primadei pagamenti cd. sospetti”; - “le due cambiali scadute nel mesedi luglio 2015 non possono”, del resto, “assurgere ad indiceunivocamente rappresentativo dell’esistenza di una nuova prassicommerciale instauratasi tra le parti in quanto numericamenteridotte e, quindi, alternativamente spiegabili quali meripagamenti in ritardo rispetto ai termini originariamentepattuiti”; - “inconferente, pertanto, si appalesa il capitolo diprova per testi articolato sul punto “Vero che a volte accadevache la soc. [OSCURATO:SOCIETA] alle scadenze fissate chiedeva la dilazionedel pagamento e la soc. [OSCURATO:SOCIETA] vi acconsentiva, comeavvenuto, a titolo esemplificativo, per la cambiale di euro 12.000scaduta il 10.07.2015, per la cambiale di euro 2.572,13 scadutail 15.07.2015, per la cambiale di euro 12.000 scaduta il10.10.2015”; - tale capo, infatti, “per come strutturato, mira adimostrare, una situazione estemporanea di pagamenti diforniture eseguiti in ritardo rispetto ai termini pattuiti e non giàla sussistenza di una prassi (esecuzione del pagamento doporeiterati ritardi e rimodulazione dei tempi di adempimento)consolidatasi in epoca anteriore ai pagament(i) sospetti”.Ric. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu4m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/20261.6. La Corte distrettuale ha ritenuto infondato anche ilmotivo con il quale la società appellante aveva dedotto di nonessere stata a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versavala società debitrice poi fallita. E ciò sul rilievo che, in realtà,plurimi ed univoci erano i segnali dello stato di sofferenza in cuiversava la [OSCURATO:SOCIETA]. e della sua inevitabile conoscenza daparte della fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come: -“l’impossibilità di pagare la merce sia alla consegna che inseguito con cambiali e con richiamo prima della effettivascadenza”, che manifesta l’incapacità di J.K Italia di far fronte aipagamenti alle scadenze pattuite; - l’esistenza di una debitorianei confronti dell’appellante che, alla data del 31/12/2014,ammontava ad €. 22.887,21; - la proposizione di un ricorso perdecreto ingiuntivo (per €. 173.837,27) da parte della stessaconvenuta, fondato su fatture rimaste insolute; - il protesto, apartire dal mese di novembre 2015, di cambiali e assegni emessidalla [OSCURATO:SOCIETA].; - l’emergenza dal bilancio al 31/12/2014 diuna debitoria di €. 4.827.833,00.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato in data6/6/2022, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 7/4/2022.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.9. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, laricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando iltravisamento della prova e la conseguente violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonchél’omessa motivazione o motivazione apparente, in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nellaparte in cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenzaRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu5m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026dell’esimente prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. sulrilievo che, come si evinceva dalla documentazione in atti, “dalluglio 2015” le modalità di pagamento delle forniture eseguitedall’appellante in favore della società poi fallita erano cambiatein quanto dalla “rimessa diretta originariamente pattuita” si erapassati, attraverso una continua riprogrammazione di tempi emodalità, “ai pagamenti con cambiali (o assegni) differiti ed allaulteriore negoziazione dei differimenti fino ad ottenerel’adempimento ma solo previo richiamo del titolo”, traendo cosìun’informazione probatoria che sarebbe, invece, contraddettadalla documentazione prodotta, dalla quale infatti emergerebbecome anche “il pagamento di fatture emesse nel 2014 era statoprogrammato con emissione di cambiali che avevano comescadenze anche i primi mesi del 2015”, e che “tali modalità etermini di pagamento sono continuati anche nel corso del 2015”.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessamotivazione o motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’appello ha escluso la sussistenza dell’esimente previstadall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. sul rilievo che, “dal luglio2015”, le modalità di pagamento delle forniture eseguitedall’appellante in favore della società poi fallita erano cambiatein quanto dalla “rimessa diretta originariamente pattuita” si erapassati “ai pagamenti con cambiali (o assegni) differiti ed allaulteriore negoziazione dei differimenti fino ad ottenerel’adempimento ma solo previo richiamo del titolo”, e che talecontinua riprogrammazione di tempi e modalità dei pagamentiescludeva che quelli caduti nel periodo cd. sospetto potevanoritenersi usuali tra le parti, omettendo, tuttavia, di considerareRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu6m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026che: - i pagamenti impugnati, eseguiti ad ottobre e novembredel 2015, sono stati eseguiti con le stesse modalità, e cioèl’emissione di cambiali o di assegni differiti, di quelli eseguiti dal2014; - la stabile accettazione dei pagamenti con margine ditolleranza finanche variabile ben può identificare la provadell’esistenza, ai fini previsti dall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit.,di un uso tra le parti “tale da non costituire in ritardo il debitore”.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando lamancanza o l’illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’appello ha escluso la sussistenza dell’esimente previstadall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit. sul rilievo che la convenuta,pur avendo dedotto l’esistenza tra le parti della prassi dieffettuare i pagamenti con cambiali e assegni bancari conscadenza differita, non aveva offerto la prova di reiteratiadempimenti eseguiti con le sopradescritte caratteristiche primadei pagamenti impugnati, omettendo, tuttavia: - di considerareche la convenuta aveva chiesto l’ammissione di provatestimoniale allo scopo di dimostrare proprio in che modo e daquanto tempo nei rapporti tra le parti le modalità di pagamentoerano cambiate; - di spiegare per quale ragione ben seiscadenze regolate con le stesse modalità di pagamento nonpotevano costituire un uso tra le parti, tanto più che i pagamentirevocati sono stati eseguiti con le stesse modalità e nello stessocontesto temporale.2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 67 l.fall., degli artt.2901, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell’art. 1176, comma 2°, c.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte incui la Corte d’appello ha ritenuto che, come emergeva dai plurimiRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu7m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026ed univoci segnali dello stato di sofferenza in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]., la convenuta era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui versava quest’ultima al momento deipagamenti impugnati dal Fallimento, senza considerare, percontro, che: - i fatti storici ritenuti a tal fine idonei (e cioèl’impossibilità di pagare la merce alla consegna, il ricorso perdecreto ingiuntivo presentato dalla stessa convenuta per lasomma di €. 173.837,27, l’emissione da parte della società poifallita di assegni e cambiali in seguito protestate e l’emergenzadal bilancio di esercizio al 31/12/2014 di una debitoria pari ad €.4.827.833,00) sarebbero, in realtà, privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza necessari ai fini dell’inferenza dal fattonoto della conseguenza ignota; - il pagamento della merce almomento della consegna sarebbe, infatti, una prassicommerciale quasi mai utilizzata nei rapporti commerciali, ove ilpagamento della merce è per lo più differita, secondo gli accordicontrattuali, a 30, 60, 90 o 120 giorni o anche in tempi piùlunghi; - il rilascio delle cambiali che fissavano la data per ilpagamento e la possibilità di rinnovare la scadenza, era, delresto, la prassi in essere tra le parti fin dal 2014; - il ricorso perdecreto ingiuntivo, poi, è stato depositato il 5/1/2016, ossia oltredue mesi dopo i pagamenti oggetto di revocatoria, che sono statieseguiti nei mesi di ottobre e novembre 2015; - il primo protestolevato ai danni della società poi fallita, inoltre, è stato iscritto nelregistro dei protesti solo “ … in data 11.12.2015 …”, ossia inepoca successiva alla data in cui sono stati eseguiti i pagamentiimpugnati, mentre prima della loro pubblicazione i protesti nonpossono essere conosciuti neppure usando una diligenzaparticolarmente qualificata; - i dati di bilancio, infine, nonpossono costituire, specie nella piccola realtà artigianale cuiappartiene la società convenuta, la base idonea a fondare laRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 15660/2022Nu8m ero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026conoscenza da parte della stessa dello stato di insolvenza in cuiversava la debitrice poi fallita.2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, commi 2° e 3°,lett. b), l.fall., dell’art. 1176, comma 2°, c.c., degli artt. 2727 e2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., la violazione di principi inmateria di prove, la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4,c.p.c. nonché l’omesso e insufficiente esame di fatti decisivi peril giudizio oggetto di discussione tra le parti, censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che,come emergeva dai plurimi ed univoci segnali dello stato disofferenza in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]., la convenuta era aconoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava quest’ultimaal momento dei pagamenti impugnati dal Fallimento,omettendo, tuttavia, di considerare le circostanze che laconvenuta aveva sul punto dedotto in giudizio, come il fatto chedopo l’esecuzione di tali pagamenti la convenuta avevacontinuato ad effettuare in favore della società poi fallitaforniture commerciali per consistenti importi e che l’acquisto ditali forniture da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuto in uncontesto di normale svolgimento dell’attività produttiva da partedi quest’ultima, vale a dire elementi indiziari che, se considerati,avrebbero potuto, nel giudizio di valutazione di gravità,precisione e concordanza, neutralizzare le altre circostanze poieffettivamente valorizzate.2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.7. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi diviolazione di norme di legge sostanziale e processuale, halamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione della fattispecieconcreta che, alla luce delle prove (e degli indizi) raccolti inRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re9gis tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudizio, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare,questi, ad onta delle diverse risultanze asseritamente emergentidagli atti istruttori, hanno ritenuto, in fatto, che: - i pagamentiimpugnati dal Fallimento non erano stati eseguiti nel rispetto deitermini d’uso; - la società convenuta era a conoscenza dellostato d’insolvenza in cui, al momento degli impugnatipagamenti, versava la debitrice poi fallita.2.8. La valutazione delle prove raccolte (e di quelleofferte), comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce,tuttavia, al pari della scelta degli elementi che ne costituisconola base ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deducel’esistenza del fatto ignoto (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n.3336 del 2015), un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili in cassazione.2.9. È vero che: - questa Corte può essere investita, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui ilgiudice di merito sia incorso nel considerare (o,simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione,cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia),e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti;- ove il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi econcordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c.elementi privi di quelle caratteristiche si deve, pertanto, ritenereche, a fronte della falsa applicazione di tale norma, il suoragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360Ric. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg0is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dalgiudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili allafattispecie astratta ivi descritta (Cass. SU n. 1785 del 2018).2.10. Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge”, che “vi sia stata da parte del giudice delmerito una macroscopica erronea individuazione della regolainferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo lamigliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una“conseguenza deduttiva probabilistica da una determinatapremessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.11. L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti, diquelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione dellepredette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessicriteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito diapprezzamento discrezionale dei fatti e delle prove, rimesso algiudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo nonapparente, né contraddittorio, né perplesso (ed anche se, inipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non puòessere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854del 2019; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.12. La critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito, “quando (come nel caso in esame) siconcreta”: - “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto cheRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg1is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (eciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge alconcetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.13. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inun ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.14. Si tratta, tuttavia, di un sindacato che, a frontedell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis,risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto èaccaduto nel caso in esame) il ricorrente denunci in modospecifico che il giudice di merito abbia del tutto omesso l’esame(e cioè la “percezione”) di un fatto controverso, principale o(come nel caso delle presunzioni) secondario, che, seesaminato, sarebbe stato decisivo ai fini di una diversaindividuazione del modo di essere della suddetta quaestio,sempre che: - tale fatto sia stato dedotto in modo chiaro, e cioèRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg2is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026(come imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma2°, n. 4, c.p.c.) mediante l’indicazione dell’atto processuale dalquale risulti la sua emergenza istruttoria e la sua riproduzione(almeno nei suoi termini essenziali) in ricorso; - il vizio non siastato dedotto in termini di omessa valutazione di una risultanzaistruttoria, la quale non integra di per sé il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese inmotivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).2.15. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le proveammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fattistorici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si siamantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, neiRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg3is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017,in motiv.).2.16. La Corte d’appello, invero, dopo aver valutato leprove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto - prendendocosì in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domandaproposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca deipagamenti eseguiti dalla società poi fallita in periodo sospetto infavore dell’accipiens) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente,perplesso o contraddittorio - che la società convenuta, comeemerge dagli indizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dellostato d’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava almomento degli impugnati pagamenti, e che tali pagamenti, inragione delle modalità di esecuzione degli stessi, non erano statieseguiti nel rispetto dei termini d’uso tra le parti.2.17. Ed una volta ritenuto in fatto - con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice dimerito ha del tutto omesso di valutare, nonostante la loroemergenza (doverosamente esposta in ricorso) dagli atti delgiudizio, uno o più fatti storici controversi e decisivi - che lacreditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui sitrovava la debitrice poi fallita nel momento in cui ha ricevuto daquest’ultima i pagamenti impugnati, e che tali pagamenti nonerano stati eseguiti nel rispetto dei termini d’uso invalsi tra leparti, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dinorme di legge, la decisione che la stessa Corte haconseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento delladomanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, allarevoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., di atti dipagamento eseguiti in periodo sospetto dalla società debitricepoi fallita in favore della convenuta.Ric. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg4is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/20262.18. Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021)tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutatinecessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel lorocomplesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens,facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza(rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente adoperare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023): come,appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice dimerito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione dellepresunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116,comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma1°, c.c.), ha ritenuto, traendone una conseguenza deduttivaprobabilistica tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti ingiudizio, vale a dire l’accertata “impossibilità di pagare la mercesia alla consegna che in seguito con cambiali e con richiamoprima della effettiva scadenza”, che manifesta l’incapacità di J.KItalia di far fronte ai pagamenti alle scadenze pattuite, laproposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo per la sommadi €. 173.837,27 da parte della stessa convenuta per fatturerimaste insolute, nonché il protesto, a partire dal mese dinovembre 2015, di cambiali e assegni emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]e l’emergenza dal bilancio al 31/12/2014 di una debitoriaRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg5is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026complessivamente pari ad €. 4.827.833,00, concorrevano adimostrare che l’accipiens, nel momento in cui ha ricevuto ipagamenti impugnati, era a conoscenza dello stato d’insolvenzain cui versava la solvens poi fallita.2.19. Nello stesso modo, non può che ribadirsi che: -l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. siconfigura come un’eccezionale deroga alla regola generalesecondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debitipecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzinormali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoriafallimentare (Cass. n. 17949 del 2023; Cass. n. 27939 del 2020,in motiv.; Cass. n. 33119 del 2025); - il rinvio operato dall’art.67, comma 3°, lett. a), cit. ai “termini d’uso”, ai finidell’esenzione dei pagamenti (del prezzo dovuto per l’acquistodi) “beni e servizi” effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa,parti (Cass. n. 7580 del 2019; Cass. n. 25162 del 2016; più direcente, Cass. n. 35272 del 2023, in motiv.); - l’art. 67, comma3°, lett. a), cit., consente, in particolare, di escludere larevocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati intermini diversi rispetto a quelli contrattualmente previstiquando, a differenza di quanto accertato in fatto dalla Corted’appello, tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsitra le parti, quali emergono (non della prassi del settoreeconomico di riferimento: Cass. n. 25162 del 2016) ma (anche)dai loro comportamenti in fatto (che l’accipiens ha l’onere diprovare), non possano essere considerati “in ritardo”,trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (v. Cass. n. 27939del 2020).2.20. Nel caso in esame la Corte d’appello, come riportatoin dettaglio sopra nel punto 1.5., ha escluso che la societàRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg6is tro generale 15660/2022Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 16800/2026Data pubblicazione 28/05/2026convenuta abbia fornita tale prova, sulla base di unapprezzamento non specificamente censurato in ragionedell’omessa “percezione” di fatti decisivi emergenti dagli atti delgiudizio.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile, e come tale dev’esseredichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 marzo 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2022 n. 15660 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026
Sentenza Cassazione n. 16800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris