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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 33585/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15999-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15999/2019 Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2023 CC avverso la sentenza n. 3679/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 2595/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello diBarbara Trombetta avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande di superiore inquadramento e pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori proposte contro RpR, di cui era dipendente;

2. per la cassazione di tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con 3 motivi , cui ha resistito la società con controricorso;

3. in prossimità dell'adunanza è stat a depositat a istanza congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di estinzione del giudizio a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede assistita del 7 agosto 2023 ( allegato all’istanza); [OSCURATO:PERSONA]

1. dal verbale redatto in sede sindacale e prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980 del 2018);2. poiché le parti hanno regolato anche le spese in detto verbale, non vi è luogo a provvedere sulle stesse in questa sede, edeve darsi corso all’istanza congiunta dei difensori, con declaratoria di estinzione del presente giudizio;

3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15999-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15999/2019 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC avverso la sentenza n. 3679/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 2595/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello diBarbara Trombetta avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande di superiore inquadramento e pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori proposte contro RpR, di cui era dipendente; 2. per la cassazione di tale sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con 3 motivi , cui ha resistito la società con controricorso; 3. in prossimità dell'adunanza è stat a depositat a istanza congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di estinzione del giudizio a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede assistita del 7 agosto 2023 ( allegato all’istanza); [OSCURATO:PERSONA] 1. dal verbale redatto in sede sindacale e prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);2. poiché le parti hanno regolato anche le spese in detto verbale, non vi è luogo a provvedere sulle stesse in questa sede, edeve darsi corso all’istanza congiunta dei difensori, con declaratoria di estinzione del presente giudizio; 3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso i
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