CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti in procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di pace di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Asti, in sede di atti introduttivi al dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), dichiarava non rituale la citazione a giudizio a giudizio dell'imputato, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede per la sua rinnovazione, da eseguire per l'udienza di prosecuzione del processo contestualmente fissata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, denunciando l'abnormità del provvedimento adottato, in quanto determinante un'indebita regressione procedimentale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto dinanzi all'intestata Prima Sezione penale, a seguito di riassegnazione disposta ex art. 610, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza dibattimentale è stata certamente adottata in violazione di legge. L'art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che regola il processo davanti al Giudice di pace, stabilisce che, all'udienza di comparizione, «nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni», vi provveda il giudice stesso, anche d'ufficio. La disposizione replica lo schema procedimentale riguardante il processo ordinario. Il vigente codice di procedura, in applicazione della fondamentale direttiva, contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 1), della legge delega n. 81 del 1987, della «massima semplificazione nello svolgimento del processo», prevede che la citazione per l'udienza stabilita per il giudizio sia effettuata, a seconda dei casi, dal Giudice per le indagini preliminari, dal Giudice dell'udienza preliminare o dal Pubblico ministero, anziché dal giudice del dibattimento, come avveniva nel sistema del codice abrogato; tuttavia, una volta pervenuto il processo a tale ultimo giudice, sarebbe causa di una complicazione irragionevole l'imposizione della regressione al solo scopo di far rinnovare la notificazione di detta citazione. 2 9(r( Per evitare la complicazione è stato dettato l'art. 143 disp. att. c:od. proc. pen., che, già nella fase degli atti preliminari al dibattimento, intesta al Presidente (o al giudice singolo) l'onere di provvedere, ove necessario, in tal senso, mentre, per il dibattimento vero e proprio, soccorre l'art. 42C), comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 484, comma 2-bis, secondo cui il giudice, tanto quello collegiale che quello monocratico, dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, deve ordinare «la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità», e l'ordine deve intendersi rivolto alla propria cancelleria. Una conclusione diversa - come acutamente notato da Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01 - contrasterebbe con le spirito delle menzionate disposizioni e con il principio della ragionevole durata del processo, espresso dall'art. 111, comma 2, Cost., per il necessario e ingiustificato prolungamento che si determinerebbe se, come è avvenuto nel caso in esame, il giudice dibattimentale dovesse dichiarare la nullità della citazione e restituire gli atti al Pubblico ministero, invece di dare egli stesso gli opportuni provvedimenti. 3. Ciò posto, occorre stabilire se sia o meno abnorme un provvedimento che rimetta l'incombente al Pubblico ministero, quale quello in concreto adottato, posto che, in base all'art. 586 cod. proc. pen., le ordinanze dibattimentali, non incidenti sulla libertà personale, sono direttamente impugnabili, specificamente con il ricorso per cassazione, solo a questa condizione. [OSCURATO:PERSONA], in base all'insegnamento di Sez.. U, n. 28807 del 2002, cit., condiviso da ampia giurisprudenza successiva (Sez. 1, n. 43486 del 30/09/2021, Cacciarru; Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, Ingrassia, Rv. 273059-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257415-01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056-01; Sez. 3, n. 35189 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244599-01; Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245232-01; Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, confl. comp. in proc. Varroni, Rv. 229857-01; Sez. 1, n. 29191 del 19/06/2003, Pushkar, Rv. 225065-01; Sez. 5, n. 22950 del 07/04/2003, Perotti, Rv. 224545- 01), reputa l'abnormità sussistente. Il provvedimento che tipicamente determina la regressione è infatti quello che si collega a una nullità del decreto di citazione, e la rilevazione di questa nullità, poiché rientra nei poteri del giudice, non può normalmente dar luogo ad abnormità, anche quando fosse originata da un errore del giudice stesso. Dalla nullità della citazione si differenzia la nullità della mera notificazione di essa, che l'ordinamento processuale tiene dalla prima ben distinta (sul punto, Sez. U, n. 8 del 24/03/1995, Cirulli, Rv. 201544-5). A tale differente nullità, come si è detto, deve porre rimedio lo stesso giudice del dibattimento. Non avendo egli il potere di restituire gli atti al Pubblico ministero, imponendogli di rinnovare la notificazione, il provvedimento di restituzione si colloca fuori del sistema e determina una indebita regressione. È noto che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275-01). Qui l'abnormità è di tipo strutturale, risultando il provvedimento di restituzione estraneo al normale sviluppo processuale (in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 35787 del 06/07/2021, Mani, Rv. 281903-01). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01) hanno di recente ribadito come «l'abnormità costituisca una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli dlerivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili». Di qui l'esigenza di approntare uno strumento, quale il ricorso per cassazione - eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione (Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni, Rv. 243590-01). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice procedente perché esso adotti, in ordine all'ulteriore corso del procedimento, le determinazioni che si è indicato essere di sua competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza