CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 23404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15525/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 151 - ST. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 508/2017 depositata il 26/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vallo della Lucania, adito con denunzia di danno tenuto da D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un immobile confinante con il fabbricato ad uso commerciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha in via cautelare sospeso la costruzione dell’opera, consistente nella sopraelevazione del fabbricato. Quindi, con la decisione di merito, accertata la violazione delle distanze, ha condannato il Lombardi alla demolizione o all’arretramento del manufatto sino al rispetto delle distanze previste dallo strumento urbanistico e comunque dagli artt. 873 e 907 c.c. e, in via subordinata, delle distanze convenzionali previste dall’art. 7 dell’atto di compravendita del 13 settembre 1980; ha condannato altresì il convenuto al risarcimento del danno, che liquidava in via equitativa nell’importo di € 30.000,00. La Corte d’appello, adita dal soccombente, ha confermato la decisione sulla base delle seguenti considerazioni: a) la condotta illecita non è requisito essenziale ai fini della proponibilità della denunzia di nuova opera, né occorre l’esistenza di un danno già verificatosi, essendo sufficiente il ragionevole timore che il danno si verifichi in conseguenza dell’ultimazione della opera; b) il rigetto dell’istanza cautelare da parte del giudice amministrativo, innanzi al quale era stata impugnata dagli appellati l’autorizzazione a costruire, non aveva valore di giudicato in ordine alla validità e legittimità del provvedimento; b.1.) in ogni caso, l’esistenza dell’autorizzazione a edificare da parte della p.a. è priva di rilevanza nei rapporti fra privati, i quali, qualora lesi dalla costruzione realizzata in violazione delle distanze, conservano il diritto di chiedere la riduzione in pristino; d) il requisito della novità dell’opera sussiste in presenza di ogni modificazione della situazione fisica di un fondo realizzata mediante un’attività diversa dalla manutenzione e dal ripristino, anche in considerazione della nozione di nuova costruzione delineata dalla legislazione statale (art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001); e) infine, in ordine al requisito del ragionevole timore del danno, il medesimo non implicava nella specie la necessità di apposita indagine di fatto, essendo implicito nell’accertamento della violazione delle norme sulle distanze legali. La corte territoriale ha poi rigettato sia l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, proposta sul presupposto dell’avvenuta proposizione del ricorso contro il provvedimento autorizzativo, sia il motivo di appello con il quale si denunciava la discrasia della sentenza di primo grado, nella parte in cui si ordinava la demolizione di opere assentite dalla pubblica amministrazione con provvedimento ritenuto legittimo. Al riguardo essa osservava, in ordine al primo profilo, che la controversia riguardava proprietari privati, non essendo conseguentemente configurabile una questione di giurisdizione; sul secondo profilo che non risultava che il giudizio amministrativo si fosse concluso con l’accertamento della legittimità del provvedimento autorizzativo. La Corte d’appello ha poi presoposizione, disattendendola, sulla pretesa dell’appellante, il quale sosteneva che la concessione edilizia fu rilasciata nell’ambito del piano di recupero comunale, approvato ai sensi dell’art. 28 della legge n. 219 del 1981, che consente la deroga alle distanze stabilite da diverse fonti normative, incluso il d.m. 1444 del 1968. Su tale questione la sentenza impugnata ha rilevato, in primo luogo, che l’appellante non aveva fornito prova del fatto che il piano di recupero era stato adottato in applicazione della legge n. 219 del 1981; in secondo luogo, che le prescrizioni contenute nel piano di recupero non possono derogare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze fra costruzioni. Sulla problematica ora esame, la corte territoriale ha ancora aggiunto che le distanze, previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, prevalgono, in via di sostituzione automatica, sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali che consentissero in ipotesi distanze inferiori. La sentenza impugnata ha poi escluso che nella specie potesse operare il criterio della prevenzione, in presenza di norma regolamentare che imponeva la distanza minima dal confine. La sentenza impugnata ha poi rigettato il motivo con il quale l’appellante aveva sostenuto la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 della compravendita che il primo giudice aveva inteso quale fonte di un diritto reale in favore del vicino al rispetto di una distanza convenzionale. In proposito la corte di merito ha evidenziato che l’appellante aveva fatto valere la nullità della clausola senza indicare il requisito in ipotesi mancante per la costituzione volontaria del diritto reale. La corte di merito ha poiritenuto irrilevante, al fine del rispetto della distanza prevista dall’art. 907 c.c., la considerazione che la costruzione non avrebbe pregiudicato il diritto di veduta del vicino. Essa ha posto l’accento sulla natura assoluta della distanza prevista dalla norma, il cui rispetto si impone anche se la nuova opera non avesse in concreto apportato una limitazione in concreto della veduta. La sentenza impugnata ha infine ritenuto corretta la liquidazione del danno operata equitativamente dal primo giudice. Contro la tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che depositano anche la memoria. Con ordinanza interlocutoria del 10 giugno 2022, la causa è stata rimessa a nuovo ruolo, in attesa del deposito di sentenza su questione rimessa alle Sezioni unite. Essendo tale sentenza intervenuta (Cass., S.U., n. 33645/2022), la causa è stata nuovamente fissata in adunanza camerale del 17 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sia perché sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, sia perchégli attori nella specie avevano già adito infruttuosamente il giudice amministrativo, il quale aveva rigettato la domanda cautelare di sospensione del provvedimento autorizzativo, riconoscendo che il medesimo non presentava profili di illegittimità, essendo conforme al piano di recupero; in presenza di tale statuizione i giudici di merito, aditi con il giudizio civile, non avrebbero potuto assumere una statuizione difforme; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1171 c.c., per la carenza degli elementi costitutivi della fattispecie della denunzia di nuova opera, in quanto: a) l’opera era stata realizzata a seguito di permesso, già ritenuto legittimo dal giudice amministrativo e perciò non suscettibile di disapplicazione; b) non si trattava di una nuova opera, ma di una semplice ristrutturazione, che comportava un aumento volumetrico di gran lunga inferiore al 20%; c) i giudici di merito avevano accolto la domanda senza preventivamente accertare la potenzialità dannosa dell’opera, ritenendo erroneamente irrilevante, nel caso di specie, la verifica in concreto di tale requisito; 3) violazione dell’art. 28 della l. n. 219 del 1981, non avendo la corte di merito tenuto conto che la ristrutturazione, posta in essere dal ricorrente, era stata realizzata in esecuzione del piano di recupero approvato dal Comune di Vallo della Lucania, a sua volta adottato in conformità all’art. 28 della legge citata; 4) violazione dell’art. 877 c.c., perché nella specie il regolamento locale, pur fissando le distanze dal confine, lasciava aperta la possibilità della costruzione in aderenza, non escludendo quindi l’applicabilità della disciplina della prevenzione; 5) violazione dell’art. 1063 c.c. nella quale la corte territoriale era incorsa laddove aveva considerato idoneo titolo di servitù convenzionale una previsione contrattuale priva dei requisiti essenziali per poter dar luogo alla costituzione del corrispondente diritto reale, stante la genericità del suo contenuto; 6) violazione e falsa applicazione dell’art. 907 c.c., in quanto è stata riconosciuta la applicabilità della medesima nonostante la modificazione del tetto non avrebbe pregiudicato in alcun modo la visuale che si poteva godere dall’immobile dei vicini, essendo inoltre il sacrificio giustificato dall’interesso pubblico sotteso all’adozione del piano di recupero comunale; 7) violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. per avere la corte territoriale avallato la liquidazione del danno operata dal primo giudice, il quale aveva proceduto in via equitativa in assenza della prova dell’esistenza del pregiudizio, non potendosi questo considerare in re ipsa. 1.1. Il primo motivo è infondato. L'art. 34.1. del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80ha devoluto alla giurisdizione esclusiva le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Presupposto indefettibile perché una controversia abbia un tale oggetto è che la tutela sia chiesta nei confronti di una pubblica amministrazione (Cass., S.U., n. 3148/2003). Diversamente, quando in unacontroversia tra privati, attinente a diritti soggettiv i, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non allagiurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (Cass., S.U., n. 6887/2003). È infondato anche il secondo profilo di censura mossa con il motivo in esame. Il ricorrente richiama il principio secondo cui il giudice ordinario non può esercitare il potere didisapplicazione di un atto amministrativo presupposto quando la legittimità del provvedimento stesso sia stata sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass., S.U., n. 29467/2019; n. 6788/2015). Il richiamo non è pertinente. Si pretende infatti di far discendere la preclusione rispetto alla disapplicazione non dal giudicato, ma dal rigetto, da parte del giudice amministrativo, della sola istanza di sospensiva. 1.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha riconosciuto l’esperibilità del rimedio in conseguenza del fatto che la violazione oggetto di denunzia riguardava le norme sulle distanze fra costruzioni. In materia è principio acquisito nella giurisprudenza che, qualora ricorrano violazione alle norme sulle distanze fra costruzioni, l’opera non può non essere ritenuta, almeno potenzialmente, pregiudizievole, in quanto nella detta ipotesi il danneggiato potrà, in sede di merito, richiedere, a tutela del possesso o del diritto reale, la riduzione in pristino, e rispetto a tale pronuncia il provvedimento cautelare assume idonea funzione strumentale (Cass. n. 532/1978). Il danno, il cui verificarsi viene ragionevolmente temuto dal proprietario, del titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, in conseguenza della nuova opera da altri intrapresa, non deve essere inteso soltanto in senso materialistico, e cioè come danno che incida negativamente sulla fisica consistenza della cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso, sulle sue caratteristiche strutturali e funzionali o sul suo stato di conservazione, ma anche come pregiudizio inerente all'esercizio di facoltà giuridiche connesse al diritto che il denunciante vanta sulla cosa (Cass. n. 2713/1963). In quanto al profilo della legittimità urbanistica dell’opera intrapresa, assentita dalla pubblica amministrazione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, altrettanto acquisito, secondo il quale in tema di rapporti di vicinato e di rispetto delledistanze legali, l'illiceità di una costruzione realizzata adistanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza oconcessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti traprivati, n é pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti (Cass.n. 3878/1987; n. 91/599; n. 342/1997). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. La corte territoriale ha incominciato l’esame, rilevando che «l’appellante non ha fornito la prova del fatto che il piano di recupero sia stato posto in essere in applicazione della L. n. 219 del 1981». Ebbene, tale statuizione, suscettibile di dar luogo a una autonoma ratio decidendi non stata impu gnata, conseguendone pertanto l’inammissibilità del motivo. A ciò si deve aggiungere che le considerazioni della decisione impugnata sono esenti da censura, essendo la decisione coerente con il principio secondo cui «in tema didistanze tra costruzioni, le prescrizioni contenute neipiani di recupero formati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 457 del 1978 per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono soggette all'osservanza delle disposizioni delpiano regolatore generale q uali norme di grado superiore, sicché, in caso di interventi edilizi previsti dal dettopiano di recupero, non è ammissibile la deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali in tema didistanze tra costruzioni; d'altra parte, la esistenza d i una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione facendo salvi i diritti dei terzi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulledistanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino»(Cass. n. 15247/2005; n. 21234/2010 ; v. inoltre, in relazione ai provvedimenti amministrativi di concessione edilizia e di sanatoria previsti dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] n. 30 del 1977 emanata a seguito degli eventi sismici del 1976, Cass. n. 21947/2013). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Sulla questione investita dal motivo, la Corte di merito ha richiamato i consolidati principi di giurisprudenza sul tema del rapporto fra le prescrizioni dei regolamenti comunali che impongono distanze dal confine e le norme sulla prevenzione, che rimangono applicabili allorquando il regolamento, nel prevedere la distanza dal confine, consenta tuttavia la costruzione in aderenza. In rapporto a tali principi l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è affermato in modo apodittico senza enunciare in cosa esso sia consistita. Tale tecnica di redazione del motivo lo espone alla declaratoria di inammissibilità. 1.5. Il quinto motivo è infondato. Si suppone che la violazione delle distanze dalle vedute supponga un pregiudizio alla visuale, intesa in senso di godimento di una vista panoramica, laddove la regola esatta è quella applicata dalla corte territoriale: l'obbligo di costruire a non meno di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione esistente sul fondo vicino, di cui all'art. 907 cod. civ., ha natura assoluta e va osservato anche quando l'erigenda costruzione non sia tale da impedire di fatto l'esercizio della veduta, mentre una valutazione circa l'idoneità dell'opera ad ostacolare il diritto di veduta può venire in rilievo soltanto quando si intenda erigere un manufatto diverso da una costruzione in senso tecnico (Cass. n. 12033/2011; n. 26263/2018). 1.6. Il sesto motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha richiamato la nozione di servitù volontaria, riconoscendo che la previsione contrattuale aveva tutti i requisiti per la costituzione del diritto reale . I rilevi non evidenziano alcun errore di diritto nell’identificazione della relativa nozione, né un tale errore è in effetti denunciato dal ricorrente. Costui, in verità, denuncia piuttosto che la corte territoriale male avrebbe fatto a riconoscere l’idoneità della specifica clausola, stante la genericità del suo contenuto. Ma una simile censura non ha niente a che vedere con il vizio di violazione di legge ventilato con il motivo (Cass. 5 febbraio 2019; 13 ottobre 2017, n. 24155). Invero, il ricorrente, sotto l’egida della violazione di legge, si duole della interpretazione della clausola da parte del giudice di merito, ma in modo generico e apodittico, mentre le cesure sull’interpretazione sono proponibili in cassazione con il rispetto di requisiti e limiti rigorosi, rientrando, in linea di principio, l’interpretazione nei compiti esclusivi del giudice di merito. 1.7. Il settimo motivo è fondato. Sulla questione del danno derivante dalla violazione di norme in tema di distanze legali fra costruzioni, questa Sezione, sulla scia di Cass. S.U., n. 33645/2022),ha recentemente chiarito che il pregiudizio si può di regola presumere iuris tantum, con il correlativo potere del giudice di procedere anche in via equitativa (Cass. n. 5864/2023). Ciò posto la liquidazione equitativa, anche in questa materia, impone comunque al giudice di fornire adeguata e congrua motivazione in ordine alla valutazione compiuta, anche per quanto riguarda i criteri utilizzati ai fini della liquidazione. In contrasto con tali principi, la Corte d’appello ha confermato la liquidazione equitativa nell’importo di € 30.000, richiamando genericamente «le circostanze rilevate dal c.t.u. e poste a fondamento della sua relazione di consulenza tecnica», senza precisare in quali termini l'importo liquidato fosse conforme ai criteri medesimi, anche alla luce delle peculiarità del caso concreto. Costituisce principio acquisito che è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell'art.1226 c.c., la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass. n. 28075/2021; n. 16595/2019). 2. In accoglimento del settimo motivo la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame della domanda risarcitoria, attenendosi alle regole sopra indicate. La corte di rinvio liquiderà anche le spese del pres