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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 02540/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto ingiustificato di arma bianca impropria), così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 699 cpv. cod. pen., e, riconosciuto il caso di lieve entità, Io condannava alla pena di 2.000 euro di ammenda.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale decisione, invocando l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e illustrando le ragioni a sostegno della richiesta,

3. L'impugnazione era dalla Corte di appello di Lecce correttamente qualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, che è l'unico mezzo ammesso dalla legge processuale nei confronti delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, ed era quindi regolarmente trasmessa a questa Corte per l'ulteriore corso.

4. Il giudizio dì cassazione sì è svolto a trattazione scritta, ai sensì dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n, 137, conv, dalla

I. 18 dicembre 2020, n,

176. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è inammissibile perché strutturata come gravame di puro merito, che - anziché prospettare un eventuale vizio di omessa pronuncia, ovvero carenze argomentative e motivazionali della decisione contestata, peraltro all'evidenza non configurabili stante l'emergente novità del tema sollevato - sollecita il diretto apprezzamento degli elementi di fatto da cui dovrebbe risultare la particolare tenuità della condotta di reato, non consentìto alla Corte di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2019 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto ingiustificato di arma bianca impropria), così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 699 cpv. cod. pen., e, riconosciuto il caso di lieve entità, Io condannava alla pena di 2.000 euro di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale decisione, invocando l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e illustrando le ragioni a sostegno della richiesta, 3. L'impugnazione era dalla Corte di appello di Lecce correttamente qualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, che è l'unico mezzo ammesso dalla legge processuale nei confronti delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, ed era quindi regolarmente trasmessa a questa Corte per l'ulteriore corso. 4. Il giudizio dì cassazione sì è svolto a trattazione scritta, ai sensì dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n, 137, conv, dalla I. 18 dicembre 2020, n, 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile perché strutturata come gravame di puro merito, che - anziché prospettare un eventuale vizio di omessa pronuncia, ovvero carenze argomentative e motivazionali della decisione contestata, peraltro all'evidenza non configurabili stante l'emergente novità del tema sollevato - sollecita il diretto apprezzamento degli elementi di fatto da cui dovrebbe risultare la particolare tenuità della condotta di reato, non consentìto alla Corte di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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