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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17782/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20391/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Piemonte, 39, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO , n. 692 / 2016 , depositata il09/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Rom a che, a propria volta,aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il qualel’Ufficio, per l’anno di imposta 20 06 , aveva accertato, a fini Irpef, un maggior reddito in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.

L’Ufficio, in particolare, riteneva che l’acquisto, nel 2007,di un’autovettura per un prezzo di euro 54.299,99 non fosse coerente con quanto dichiarato.

L’Avvocatura erariale ha depositato per l’Agenzia delle entrate «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, precisando di non aver proposto tempestivo controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo lacontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art.2697cod. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fossero state fornite prove idonee a contrastare la presunzione di maggiore capacità di spesa; che la documentazione offerta, relativa alle movimentazioni bancarie, non dimostrava se, nell’anno di accertamento, vi fossero stati flussi di danaro derivanti dall’ex coniuge –come affermato dalla contribuente; che, comunque, non vi era prova che si trattasse di entrate non redditualio già tassate.

Osserva che erano indiscusse la presenzasul conto di una provvista accumulata negli anni precedenti all’acquisto, nonché l’entità della stessa e la durata del possesso; che, pertanto, la C.t.r. ha errato nel Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 ritenere che l’estratto conto trimestrale non fosse prova sufficiente a confutarela ricostruzione dell’Ufficio.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ovvero che l’autovettura era stata acquistata con la provvista giacente sul conto corrente, incrementata dalle somme elargite dall’ex coniuge per il mantenimento del figlio.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Assume, in via subordinata , che sulla questione dell’entità della somma giacente sui conto corrente, ove si ritenesse non ravvisabile una pronuncia di rigetto implicito della relativa eccezione, la sentenza incorrenel vizio di omessa pronuncia.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

In via subordinata, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello con il qualeaveva censurato l’omessa pronuncia della C.t.p. sul vizio dell’atto impositivo per mancanza di motivazione e di riscontri probatori.

5. Con il quinto motivo , denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 47 Cost.

Assume che l’omessa considerazione della provvista accumulata negli anni precedenti all’acquisto si pone in violazione dell’art. 47 Cost. che tutela e incoraggia il risparmio in tutte le sue forme.

6. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto.

6.1. Nell'accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicchéla rettifica si fonda su un procedimento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 logico,a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d'imposta o di quelli immediatamente precedenti.

Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma pi uttosto dall'esborso effettuato; ciò è confermato dall'art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che,a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni , o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (Cass.07/4/2022, nn. 11278 e 11279).

6.2. Quanto ai criteri di ripartizione dell’onere della prova,in tema di accertamento a mezzo redditometro, vi è stato un un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente.

Inizialmente, si riteneva che quest'ultimo fosse tenuto alla dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico (cfr. Cass . 26/11/2014, n. 25104, Cass. 20/03/2009, n. 6813).

Rispetto a tale orientamento, altro indirizzo riteneva sufficiente la prova limitataalla sola disponibilità (Cass.19/03/2014, n. 6396).

La successiva giurisprudenza si è stabilizzata in termini mediani ed ha precisato che, pur non prevedendosi che le ulteriori entrate (non reddituali) siano state utilizzateproprio per coprire le spese contestate, occorre, tuttavia, una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della«durata» del relativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 possesso.Questa previsione ha l a finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità al contribuente della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, proprio a questi ultimi, escludendo, quindi , che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022 cit.; Cass. 30/07/2019, n. 2047, Cass. 10/07/2018, n. 18097, Cass.20/01/2017, n. 1510).

Questa Corte ha pure chiarito che la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi sianoidonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame – e quindi non il loro semplice « transito » nella disponibilità del contribuente – ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 16/07/2015, n. 14885).

6.3. La sentenza non è conforme a questi principi.

La C.t.r., a fronte della produzione degli estratti conto, dai quali emergeva un saldo contabileastrattamente compatibile con l’acquisto dell’autovettura, ne ha escluso la valenza probatoria assumendo che non vi era prova che, nell’anno di accertamento, ovvero il 2006, vi fossero state elargizioni dell’ex coniuge.Invece, la circostanza non è di per sé rilevante; piuttosto, la C.t.r. avrebbe dovutoverificare l’entità e la durata del possesso delle somme provenienti dall’ex coniuge e, quindi, di natura nonreddituale, e la possibilità che l’autovettura fosse stata acquistata con le medesime.

La C.t.r. ha aggiunto che, comunque, non vi era prova che tali elargizioni non fossero esenti o già tassate.

Tuttavia, a fronte dell’allegazione della contribuente, la quale aveva precisato che parte delle giacenze ritrovate sul conto corrente erano imputabili all’assegno Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 di mantenimento per il figlio, avrebbe dovuto tener conto che, in virtù del disposto di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) t.u.i.r., nella determinazione delreddito imponibile della beneficiaria di taleassegno, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli – nella misura indicata , ovvero per la metà, se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione– e che concorre, pertanto, a comporr e la base imponibile lasola parte a lei stessa destinata (Cass. 14/ 05/2008, n. 12058) .

7. Il secondo motivo è inammissibile.

7.1. Nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) –deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez.

U. 21/09/2018, n. 22430).

7.2. Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2015, la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario.

8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Lazio, in diversa composizione, che fornirà congrua motivazione e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilprimo motivo ricorso, inammissibile il secondo , assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20391/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Piemonte, 39, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 692 / 2016 , depositata il09/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Rom a che, a propria volta,aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il qualel’Ufficio, per l’anno di imposta 20 06 , aveva accertato, a fini Irpef, un maggior reddito in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio, in particolare, riteneva che l’acquisto, nel 2007,di un’autovettura per un prezzo di euro 54.299,99 non fosse coerente con quanto dichiarato. L’Avvocatura erariale ha depositato per l’Agenzia delle entrate «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, precisando di non aver proposto tempestivo controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo lacontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art.2697cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fossero state fornite prove idonee a contrastare la presunzione di maggiore capacità di spesa; che la documentazione offerta, relativa alle movimentazioni bancarie, non dimostrava se, nell’anno di accertamento, vi fossero stati flussi di danaro derivanti dall’ex coniuge –come affermato dalla contribuente; che, comunque, non vi era prova che si trattasse di entrate non redditualio già tassate. Osserva che erano indiscusse la presenzasul conto di una provvista accumulata negli anni precedenti all’acquisto, nonché l’entità della stessa e la durata del possesso; che, pertanto, la C.t.r. ha errato nel Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 ritenere che l’estratto conto trimestrale non fosse prova sufficiente a confutarela ricostruzione dell’Ufficio. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ovvero che l’autovettura era stata acquistata con la provvista giacente sul conto corrente, incrementata dalle somme elargite dall’ex coniuge per il mantenimento del figlio. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Assume, in via subordinata , che sulla questione dell’entità della somma giacente sui conto corrente, ove si ritenesse non ravvisabile una pronuncia di rigetto implicito della relativa eccezione, la sentenza incorrenel vizio di omessa pronuncia. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In via subordinata, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello con il qualeaveva censurato l’omessa pronuncia della C.t.p. sul vizio dell’atto impositivo per mancanza di motivazione e di riscontri probatori. 5. Con il quinto motivo , denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 47 Cost. Assume che l’omessa considerazione della provvista accumulata negli anni precedenti all’acquisto si pone in violazione dell’art. 47 Cost. che tutela e incoraggia il risparmio in tutte le sue forme. 6. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto. 6.1. Nell'accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicchéla rettifica si fonda su un procedimento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 logico,a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d'imposta o di quelli immediatamente precedenti. Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma pi uttosto dall'esborso effettuato; ciò è confermato dall'art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che,a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni , o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (Cass.07/4/2022, nn. 11278 e 11279). 6.2. Quanto ai criteri di ripartizione dell’onere della prova,in tema di accertamento a mezzo redditometro, vi è stato un un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente. Inizialmente, si riteneva che quest'ultimo fosse tenuto alla dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico (cfr. Cass . 26/11/2014, n. 25104, Cass. 20/03/2009, n. 6813). Rispetto a tale orientamento, altro indirizzo riteneva sufficiente la prova limitataalla sola disponibilità (Cass.19/03/2014, n. 6396). La successiva giurisprudenza si è stabilizzata in termini mediani ed ha precisato che, pur non prevedendosi che le ulteriori entrate (non reddituali) siano state utilizzateproprio per coprire le spese contestate, occorre, tuttavia, una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della«durata» del relativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 possesso.Questa previsione ha l a finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità al contribuente della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, proprio a questi ultimi, escludendo, quindi , che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022 cit.; Cass. 30/07/2019, n. 2047, Cass. 10/07/2018, n. 18097, Cass.20/01/2017, n. 1510). Questa Corte ha pure chiarito che la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi sianoidonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame – e quindi non il loro semplice « transito » nella disponibilità del contribuente – ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 16/07/2015, n. 14885). 6.3. La sentenza non è conforme a questi principi. La C.t.r., a fronte della produzione degli estratti conto, dai quali emergeva un saldo contabileastrattamente compatibile con l’acquisto dell’autovettura, ne ha escluso la valenza probatoria assumendo che non vi era prova che, nell’anno di accertamento, ovvero il 2006, vi fossero state elargizioni dell’ex coniuge.Invece, la circostanza non è di per sé rilevante; piuttosto, la C.t.r. avrebbe dovutoverificare l’entità e la durata del possesso delle somme provenienti dall’ex coniuge e, quindi, di natura nonreddituale, e la possibilità che l’autovettura fosse stata acquistata con le medesime. La C.t.r. ha aggiunto che, comunque, non vi era prova che tali elargizioni non fossero esenti o già tassate. Tuttavia, a fronte dell’allegazione della contribuente, la quale aveva precisato che parte delle giacenze ritrovate sul conto corrente erano imputabili all’assegno Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 di mantenimento per il figlio, avrebbe dovuto tener conto che, in virtù del disposto di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) t.u.i.r., nella determinazione delreddito imponibile della beneficiaria di taleassegno, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli – nella misura indicata , ovvero per la metà, se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione– e che concorre, pertanto, a comporr e la base imponibile lasola parte a lei stessa destinata (Cass. 14/ 05/2008, n. 12058) . 7. Il secondo motivo è inammissibile. 7.1. Nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) –deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430). 7.2. Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2015, la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. 8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Lazio, in diversa composizione, che fornirà congrua motivazione e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo ricorso, inammissibile il secondo , assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di gi
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