Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 54/1966
ECLI:IT:COST:1966:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 26 giugno 1965 il Pretore di Rovato, nel corso del
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del R.D. 27 novembre 1933, n.
1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore,
sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 33 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 1 settembre 1965,
al pubblico ministero il 12 agosto 1965 e al Presidente del Consiglio
dei Ministri il giorno 13 successivo; è stata comunicata ai Presidenti
delle due Camere il 9 agosto 1965; ed è stata pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 30 ottobre 1965, n. 273.
Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte, la quale ha quindi
proceduto ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi di
legittimità costituzionale.
:
1. - La norma predetta è denunciata in quanto dispone che i
procuratori legali possono esercitare la professione avanti le preture
solo se fanno parte del distretto in cui è compreso il tribunale al
quale sono assegnati; e il Pretore ha ritenuto che essa non soltanto
limita il diritto di difesa sul piano concreto, perché non consente
all'imputato la libertà di scegliere procuratori di sua fiducia, ma
viola l'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in base al quale,
superato l'esame di Stato e ottenuta l'iscrizione nell'albo, il
procuratore legale dovrebbe potere esercitare senza limiti
territoriali, come è per gli avvocati e per gli altri professionisti.
L'ordinanza contiene divagazioni non conferenti alla questione di
costituzionalità; ma, pur ridotta nei limiti convenienti, la questione
si rivela prima facie priva di qualsiasi base.
2. - La limitazione territoriale della competenza del procuratore
legale, più che essere di ostacolo all'esercizio del diritto di
difesa, lo agevola, perché pone a disposizione della parte un
professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del
circondario del tribunale al quale è assegnato o, se autorizzato a
risiedere in altra località, avendo l'obbligo di avervi un ufficio
presso un altro procuratore (art. 10 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578),
è meglio idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività
processuale di cui la parte è onerata, spesso collegata al rispetto di
termini perentori, e a rappresentare al giudice con la necessaria
immediatezza ogni esigenza della difesa; né si vede come sia
ipotizzabile il caso in cui la parte o il giudice non riescano ad
esercitare il potere di scelta di un difensore tra gli iscritti in un
albo locale. [OSCURATO:PERSONA] non spiega come si sia trovato in difficoltà
del genere nel processo a quo, dato che l'art. 130, secondo e terzo
comma, del Codice di procedura penale gli dava poteri il cui esercizio
rende possibile avvisare ad ogni rimedio del caso; ma, a parte ciò,
egli ha denunciato, se mai, inconvenienti dell'attuale ordinamento
della professione legale, non vizi di legittimità costituzionale.
3. - La norma denunciata non rivela vizi di tal natura nemmeno
sotto il profilo dell'art. 33 della Costituzione; il quale non va più
in là dal richiedere un esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale, e non esclude perciò che la legge
ordinaria possa dettare limiti territoriali a quell'esercizio,
nell'interesse del buon ordinamento della professione, per rendere
possibile una ripartizione degli incarichi professionali fra gli
abilitati, per rispondere ad esigenze particolari della professione o
di coloro che richiedono l'opera degli abilitati. E questa
discrezionalità appare nella specie esplicata in un modo coerente ai
diritti costituzionali cui il Pretore si è richiamato.
4. - Rimane assorbita l'analoga questione proposta in merito
all'art. 6 dello stesso decreto; al quale il Pretore si è riferito,
nei motivi, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla Costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 e 6 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, proposta
dal Pretore di Rovato con ordinanza 26 giugno 1965, in riferimento agli
artt. 24 e 33 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
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