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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2025

Cassazione n. 35006/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile costituita: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diPierluigi [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva presentata nell’interesse della persona offesa costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] con allegata nota spese delle quali è stata richiesta la liquidazione; Rilevato che nella memoria della parte civile sono stati eccepiti l’improcedibilità del ricorso per tardività, nonché vari profili di inammissibilità e infondatezza nel merito dello stesso Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 3 novembre 2023 del Tribunale di Avellino con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a cinque reati di usura (art.644 cod. pen.) consumati in epoca ricompresa tra il febbraio 2012 e il marzo 2014. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese che sarebbero risultate priva di qualsiasi riscontro oggettivo.

Secondo la difesa del ricorrente i Giudici di merito avrebbero trascurato di valutare una serie di elementi, tra i quali il fatto che imputato si sarebbe rivolto ad un avvocato civilista per ottenere il pagamento del proprio credito, avrebbero ritenuta utilizzabile una registrazione non integra di una conversazione ed avrebbero omesso ogni corretta valutazione sulla natura usurari degli interessi; Rilevata in via preliminare, l’infondatezza della questione dedotta dalla parte civile circa l’intempestività del ricorso atteso che il termine per la presentazione dello stesso era di 45 giorni alla luce del disposto dell’art. 585, comma 1 lett. c), in relazione all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. decorrente dal 2 marzo 2025 (in realtà dal 3 marzo 2025 perché il 2 marzo 2025 era domenica), per l’effetto scadente il 17 aprile 2025 (giorno successivo a quello di presentazione del ricorso).

Rilevato che le questioni dedotte in questa sede di legittimità dalla difesa dell’imputato sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 5 a 12 della sentenza impugnata) ampiamente illustrando i motivi che hanno confortato l’ipotesi accusatoria; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori» (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567) e, ancora, che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizi non sussistenti nel caso in esame; che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha ritenuto la piena attendibilità dei testimoni, in ragione della precisione dei contenuti delle loro dichiarazioni, apparsi circostanziati, contestualizzati e logicamente coerenti (si vedano pagine 8-12 ove vengono illustrati i tre elementi di riscontro a sostegno dell’attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], consistiti nella scrittura privata attestante il prestito e in due conversazioni telefoniche tra la stessa e l’imputato; si veda inoltre pag. 8 per il teste Triassi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile costituita: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diPierluigi [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva presentata nell’interesse della persona offesa costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] con allegata nota spese delle quali è stata richiesta la liquidazione; Rilevato che nella memoria della parte civile sono stati eccepiti l’improcedibilità del ricorso per tardività, nonché vari profili di inammissibilità e infondatezza nel merito dello stesso Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 3 novembre 2023 del Tribunale di Avellino con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a cinque reati di usura (art.644 cod. pen.) consumati in epoca ricompresa tra il febbraio 2012 e il marzo 2014. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese che sarebbero risultate priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Secondo la difesa del ricorrente i Giudici di merito avrebbero trascurato di valutare una serie di elementi, tra i quali il fatto che imputato si sarebbe rivolto ad un avvocato civilista per ottenere il pagamento del proprio credito, avrebbero ritenuta utilizzabile una registrazione non integra di una conversazione ed avrebbero omesso ogni corretta valutazione sulla natura usurari degli interessi; Rilevata in via preliminare, l’infondatezza della questione dedotta dalla parte civile circa l’intempestività del ricorso atteso che il termine per la presentazione dello stesso era di 45 giorni alla luce del disposto dell’art. 585, comma 1 lett. c), in relazione all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. decorrente dal 2 marzo 2025 (in realtà dal 3 marzo 2025 perché il 2 marzo 2025 era domenica), per l’effetto scadente il 17 aprile 2025 (giorno successivo a quello di presentazione del ricorso). Rilevato che le questioni dedotte in questa sede di legittimità dalla difesa dell’imputato sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 5 a 12 della sentenza impugnata) ampiamente illustrando i motivi che hanno confortato l’ipotesi accusatoria; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori» (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567) e, ancora, che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizi non sussistenti nel caso in esame; che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha ritenuto la piena attendibilità dei testimoni, in ragione della precisione dei contenuti delle loro dichiarazioni, apparsi circostanziati, contestualizzati e logicamente coerenti (si vedano pagine 8-12 ove vengono illustrati i tre elementi di riscontro a sostegno dell’attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], consistiti nella scrittura privata attestante il prestito e in due conversazioni telefoniche tra la stessa e l’imputato; si veda inoltre pag. 8 per il teste Triassi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]
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