CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17657/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitato il 31/10/2025 nel giudizio proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –rilevato checon decreto n. 28788/2025 depositato il 31/10/2025 è stato estinto ilgiudizio n. RG 1096/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.;a seguito di istanza proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delcontroricorrente, con la quale si segnalava l’errore materiale contenutonel decreto suddetto, la Presidente titolare della Sezione ha dispostoNumero registro generale 22642/2025Numero sezionale 4402/2026Numero di raccolta generale 17657/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’apertura del procedimento di correzione di errore materiale,delegando il consigliere subentrato a quello già delegato;considerato chenel decreto di estinzione predetto, nel condannare la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, siè omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ. e cioè diliquidare le stesse a favore del procuratore costituito ed anticipatario,malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso;in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errorimateriali (v. Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez. U.,5/11/2021, n. 32200);pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicatomentre non occorre provvedere sulle spese (Cass., Sez. U.,14//11/2024, n. 29432); P.Q.Mdispone la correzione del decreto n. 28788/2025 pubblicato il31/10/2025 di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,cod. proc. civ., del giudizio iscritto al n. RG 1096/2025, inserendo nelcapo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, diseguito alle parole «accessori di legge», le seguenti espressioni: «,somme da distrarsi in favore del difensore della controricorrentedichiaratosi anticipatario», e manda alla Cancelleria per l’annotazionesull’originale del provvedimento e le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]