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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sertSte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.

P. R. 9-10-1990, n. 309 mentre dal reato di cui all'art. 390 cod.pen. era stata pronunciata, dopo la condanna nei due gradi di merito, sentenza di estinzione del reato per prescrizione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo ha totalmente omesso di esaminare se il comportamento del richiedente, ritenuto improntato a dolo o colpa grave, abbia avuto o meno incidenza, in concreto, sull'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Per di più, il giudice della riparazione ha preso in considerazione la condotta tenuta dall'odierno ricorrente così come accertata in via definitiva nelle sentenze di primo e secondo grado anziché, come avrebbe dovuto, quella posta a base della misura cautelare.

La Corte territoriale ha infatti incentrato tutta la sua attenzione sulla condanna riportata dall'odierno istante per il reato di cui all'art. 390 cod. pen.

Ma si tratta di una condotta che, lungi dall'essere tipica delle organizzazioni 'ndranghetiste, ben può risultare riconducibile anche a diverse e meno gravi realtà criminose.

Il giudice della riparazione avrebbe dovuto chiarire in che termini l'addebitata condotta ex art. 390 cod. pen. abbia inciso, oltre che sull'emissione del titolo cautelare, anche sulla lunga permanenza in vinculis del ricorrente, soprattutto in considerazione del fatto che quest'ultimo per i più gravi reati contestati, ossia quelli ex art. 74 e 73

I. stup., è stato assolto già in primo grado.

Nè vi sono circostanze o fatti concreti su cui basare l'asserto relativo alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia dato o concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo ingiusto, con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., onde il giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare la presenza o meno di comportamenti integranti gli estremi di una colpa grave sia nella fase antecedente all'emissione dell'ordinanza cautelare sia nella fase del protrarsi della misura rispetto alle incolpazione di reato ex artt. 74 e 73 d.

P. R. n. 309 del 1990.

Così come il giudice a quo avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali le circostanze anzidette debbano essere qualificate in termini di colpa grave anziché di colpa lieve, soprattutto a fronte della lunghissima carcerazione patita.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9- 2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Ciò si desume dalle considerazioni formulate alle pagine 5-6 dell' ordinanza impugnata, in particolare laddove la Corte d'appello evidenzia che dalla stessa sentenza di assoluzione emergeva che lo Zoccoli, pur non essendo stabilmente inserito in una struttura criminale, effettuava isolati interventi ad adiuvandum, volti ad agevolare i contatti tra il gruppo facente capo ai Pizzata e possibili gestori di piazze di spaccio sul territorio pugliese.

Anche esaminando le dichiarazioni del collaboratore Maviglia, che a proposito dei fratelli Zoccoli aveva riferito di sapere che trafficavano droga nella zona di Milano, la sentenza ribadisce che esse confermavano l'interessamento dello Zoccoli al mercato degli stupefacenti, anche se non consentivano di affermare che egli partecipasse alla associazione criminale costituita dai Pizzata o ad altre organizzazioni.

Da ciò si desume - argomenta il giudice a quo - che Zoccoli, già ripetutamente coinvolto - e condannato in via definitiva - in procedimenti penali in materia di traffico di stupefacenti, continuava ad operare in quel contesto ed a muoversi nel mercato illecito della droga e la sua assoluzione si fondava solo sull'assenza di stabilità del suo ruolo nell'ambito di uno specifico sodalizio.

La focalizzazione in questi termini della posizione dello Zoccoli - sottolinea il giudice a quo - proviene proprio dall'Autorità giudiziaria che ne ha sancito l'assoluzione e che ha ampiamente accertato circostanze che denotavano la perdurante presenza del ricorrente in contesti di narcotraffico, Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen.

Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.

U., n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034).

Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez.

U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Arnbrosio; Sez.

U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sertSte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione dai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P. R. 9-10-1990, n. 309 mentre dal reato di cui all'art. 390 cod.pen. era stata pronunciata, dopo la condanna nei due gradi di merito, sentenza di estinzione del reato per prescrizione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo ha totalmente omesso di esaminare se il comportamento del richiedente, ritenuto improntato a dolo o colpa grave, abbia avuto o meno incidenza, in concreto, sull'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Per di più, il giudice della riparazione ha preso in considerazione la condotta tenuta dall'odierno ricorrente così come accertata in via definitiva nelle sentenze di primo e secondo grado anziché, come avrebbe dovuto, quella posta a base della misura cautelare. La Corte territoriale ha infatti incentrato tutta la sua attenzione sulla condanna riportata dall'odierno istante per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. Ma si tratta di una condotta che, lungi dall'essere tipica delle organizzazioni 'ndranghetiste, ben può risultare riconducibile anche a diverse e meno gravi realtà criminose. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto chiarire in che termini l'addebitata condotta ex art. 390 cod. pen. abbia inciso, oltre che sull'emissione del titolo cautelare, anche sulla lunga permanenza in vinculis del ricorrente, soprattutto in considerazione del fatto che quest'ultimo per i più gravi reati contestati, ossia quelli ex art. 74 e 73 I. stup., è stato assolto già in primo grado. Nè vi sono circostanze o fatti concreti su cui basare l'asserto relativo alla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia dato o concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo ingiusto, con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., onde il giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare la presenza o meno di comportamenti integranti gli estremi di una colpa grave sia nella fase antecedente all'emissione dell'ordinanza cautelare sia nella fase del protrarsi della misura rispetto alle incolpazione di reato ex artt. 74 e 73 d. P. R. n. 309 del 1990. Così come il giudice a quo avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali le circostanze anzidette debbano essere qualificate in termini di colpa grave anziché di colpa lieve, soprattutto a fronte della lunghissima carcerazione patita.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9- 2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume dalle considerazioni formulate alle pagine 5-6 dell' ordinanza impugnata, in particolare laddove la Corte d'appello evidenzia che dalla stessa sentenza di assoluzione emergeva che lo Zoccoli, pur non essendo stabilmente inserito in una struttura criminale, effettuava isolati interventi ad adiuvandum, volti ad agevolare i contatti tra il gruppo facente capo ai Pizzata e possibili gestori di piazze di spaccio sul territorio pugliese. Anche esaminando le dichiarazioni del collaboratore Maviglia, che a proposito dei fratelli Zoccoli aveva riferito di sapere che trafficavano droga nella zona di Milano, la sentenza ribadisce che esse confermavano l'interessamento dello Zoccoli al mercato degli stupefacenti, anche se non consentivano di affermare che egli partecipasse alla associazione criminale costituita dai Pizzata o ad altre organizzazioni. Da ciò si desume - argomenta il giudice a quo - che Zoccoli, già ripetutamente coinvolto - e condannato in via definitiva - in procedimenti penali in materia di traffico di stupefacenti, continuava ad operare in quel contesto ed a muoversi nel mercato illecito della droga e la sua assoluzione si fondava solo sull'assenza di stabilità del suo ruolo nell'ambito di uno specifico sodalizio. La focalizzazione in questi termini della posizione dello Zoccoli - sottolinea il giudice a quo - proviene proprio dall'Autorità giudiziaria che ne ha sancito l'assoluzione e che ha ampiamente accertato circostanze che denotavano la perdurante presenza del ricorrente in contesti di narcotraffico, Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Arnbrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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