CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza in data 5 febbraio 2025 del Tribunale della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predettoimputato in relazione al reato di tentata estorsione commesso in data 10 ottobre2023.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico articolato motivo,violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione a:1. difetto di concordanza degli indizi di cui all’art. 192, comma 2 cod.proc. pen. anche tenuto conto del fatto che gli elementi di prova dell’ipotesiaccusatoria sono costituiti dalle sole dichiarazioni delle persone offese che hannoperaltro dichiarato di voler ritirare la denuncia e che non v’è stata una adeguatavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle stesse;2. eccessivo ammontare del trattamento sanzionatorio per mancataapplicazione del disposto dell’art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione;3. omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonessendo stata adeguatamente valutata la personalità dell’imputato;4. omessa riqualificazione della condotta nei reati di minaccia o diviolenza privata che avrebbe consentito di attenuare notevolmente il trattamentosanzionatorio erroneamente non contenuto entro i minimi edittali.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censuragià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudicidi entrambi i gradi di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata;che, detto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazioneposta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio dellamotivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, i giudici di meritohanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare,pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finidell’affermazione della responsabilità;che, corretta appare secondo l'odierno Collegio la qualificazione del fattocome tentata estorsione il che preclude, come auspicato nel quarto motivo diricorso, la possibilità di riqualificazione della condotta dell’imputato in diversefattispecie delittuose;considerato poi che quanto ai motivi relativi al trattamento sanzionatorionessun vizio è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata;che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti (nel caso in esame la personalità negativa dell’imputatoemergente dalle precedenti condanne dello stesso), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione;che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare sempre pag. 3 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI