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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18959/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo, condannando il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al delitto di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso — che contesta violazione di legge - è generico per mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità: tale aspecificità si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Il motivo di ricorso non si confronta con la sentenza di appello, in quanto la stessa Corte ha offerto adeguata e valida motivazione sul giudizio di responsabilità del ricorrente, esponendo le ragioni logiche dal quale ne è derivata la condanna (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MFranceso [OSCURATO:PERSONA] DEP ![OSCURATO:PERSONA] C' '''TJ;T7i1A 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo, condannando il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al delitto di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso — che contesta violazione di legge - è generico per mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità: tale aspecificità si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Il motivo di ricorso non si confronta con la sentenza di appello, in quanto la stessa Corte ha offerto adeguata e valida motivazione sul giudizio di responsabilità del ricorrente, esponendo le ragioni logiche dal quale ne è derivata la condanna (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MFranceso [OSCURATO:PERSONA] DEP ![OSCURATO:PERSONA] C' '''TJ;T7i1A 2
Sentenza Cassazione n. 18959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris