CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30049/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ROCCA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]. srlCERAVOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale amministratrice unicadi [OSCURATO:PERSONA] srlBARBARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale amministratoreunico di [OSCURATO:PERSONA] C. srlDE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale amministratoreunico di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] srlavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto ditutti i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 26 giugno 2025 la Corte di appello di ReggioCalabria, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con lasentenza n. 19217 emessa in data 06 febbraio 2024, ha rideterminato in tre annila durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno applicata a [OSCURATO:PERSONA], ed ha parzialmente revocato la confiscadisposta sui beni nella sua disponibilità, intestati allo stesso o a terzi interessati,ritenuti intestatari fittizi, escludendola solo con riferimento ad un immobileintestato alla moglie sito in Scilla, alle quote e al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] srlcon sede in Roma, ad un'auto intestata alla figlia e alla confisca per equivalentedella somma di € 66.290,00.La pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b) e lett. c), d.lgs. n. 159/2011, era stata ritenuta sussistente, dal Tribunaledella prevenzione, per il suo stabile inserimento, quale imprenditore nel settoredella fornitura di bitume e successivamente in quello dei prodotti petroliferi, inassociazioni criminose dedite alla commissione di reati contro la pubblicaamministrazione, in particolare di natura corruttiva, al fine di ottenere appaltipubblici, inserimento dedotto dalla condanna definitiva da lui riportata persvariate truffe e turbativa d'asta commesse tra il 1985 e il 1991 e dai moltiprocedimenti pendenti a suo carico, anche per associazione mafiosa, dimostratividella sua vicinanza a cosche di 'ndrangheta, in particolare la famiglia Piromalli.La pericolosità era stata perimetrata a partire dal 1985, e la sperequazione erastata accertata dalla Guardia di Finanza per quasi tutte le annualità successive,sino al 2016, con conseguente confisca di molti immobili, intestati alla moglie esiti uno a Scilla e gli altri a Ovada, dodici orologi di lusso, le quote di numerosesocietà, per lo più fittiziamente intestate a terzi ma ritenute nella direttadisponibilità del proposto, ed altri beni.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto emesso in data 28 marzo2023, aveva confermato la misura di prevenzione personale, perimetrando peròsolo a partire dal 2008 la pericolosità sociale, ritenuta generica e ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 con riferimento all'art. 4, comma 1,lett. b), e 4, comma 1, lett. i-bis), d.lgs. n. 159/2011, nonché riducendo a treanni la durata della misura stessa, e respingendo la proposta di confisca delcapitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] srl, ma non delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srldi cui essa era proprietaria, e dell'immobile sito in Scilla.La Corte di cassazione, però, aveva ritenuto inesistente o apparente lamotivazione relativa alla perimetrazione della pericolosità sociale, fatta risalire al2008 sulla base delle imputazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale c.d.[OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte di appello tenuto conto dell'avvenutoannullamento del titolo cautelare emesso in questo procedimento in relazione asette affidamenti di appalti tra il 2008 e il 2012, ed aveva perciò annullato ildecreto quanto alla perimetrazione della pericolosità generica del [OSCURATO:PERSONA] dal 2008al 2018, e quanto alla confisca dei beni, affermando doversi rivalutare la misuraablatoria alla luce della eventuale diversa perimetrazione, e dovendosidimostrare la strumentalità delle società al perseguimento di attività illecite,anche bilanciando la loro componente illecita con quella lecita, se presente.Il giudice di rinvio, con il decreto impugnato, ha in primo luogo ritenuto chela diversa perimetrazione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], dal 2012 anziché dal2008, sia stata già determinata dalla sentenza rescindente, e che quest'ultimaimponga solo tale diversa perimetrazione, ma non la nuova valutazione dellasussistenza della pericolosità stessa, non potendosi discutere della suaperimetrazione se non dopo averla ritenuta sussistente, e l'ha perciò ritenutaconfermata in via ormai definitiva, così come configurata dal decreto annullato,sulla base delle risultanze dei procedimenti c.d. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Arka di Noè,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nuovamente motivandone, sia pure in modo sintetico, lasussistenza e l'attualità, per avere il [OSCURATO:PERSONA], quanto meno dal 2012 al 2018,realizzato molti delitti finalizzati alla locupletazione, con reinvestimento deiprofitti nell'acquisto di beni o nella costituzione di nuove società con cuiproseguire lo svolgimento di attività imprenditoriali lecite e illecite, commiste traloro.Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, il giudice di rinvio haritenuto doversi procedere solo alla rivalutazione della confisca dei singoli beni inrelazione alla diversa perimetrazione della pericolosità, escludendo quindi i beni,le società o i titoli finanziari acquisiti in epoca non compresa in essa, maribadendo le motivazioni del decreto di appello annullato quanto alle ragioni delleablazioni residue, comprese quelle relative alla sussistenza della sperequazionepersonale e familiare e alla attribuibilità al proposto della effettiva disponibilità diciascuno dei beni e delle società confiscati.2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], RosaDomenica [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto predisposto dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, e [OSCURATO:PERSONA] qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] quale amministratoreunico della [OSCURATO:PERSONA] srl, titolare della [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl,[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] e dellaBreakout srl, con un unico atto predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendoun unico motivo articolato in quattro distinte esposizioni, relative a ciascuno deiricorrenti.3. Con il primo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DomenicaMisiano ed [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.Il giudice del rinvio ha confermato in modo pressoché integrale il decretoannullato dalla Corte di cassazione, senza considerare che, alla luce di taleannullamento, avrebbe dovuto rivalutare in modo completo la sussistenza dellapericolosità di [OSCURATO:PERSONA], senza ripetere le argomentazioni già censurate.La sentenza di annullamento aveva stabilito, infatti, la necessità di motivarela perimetrazione della pericolosità alla luce del dato processuale ignorato neldecreto annullato, di rivalutare la confisca individuando i beni acquisiti nell'arcodella diversa perimetrazione, e che per confiscare le società doveva valutarsi sela loro acquisizione o costituzione era stata strumentale al perseguimento di3.1. Con il secondo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DomenicaMisiano ed [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'apparenza della motivazione in relazione allasussistenza della pericolosità sociale del primo e alla sua attualità.Il decreto impugnato ha confermato il giudizio di pericolosità sociale senzatenere conto degli esiti cautelari, tutti positivi per [OSCURATO:PERSONA] ad esclusione del soloprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo ha omesso di individuare l'esattosignificato della pericolosità sociale agli effetti delle misure di prevenzione: purnella diversità di tale concetto rispetto a quello delle misure cautelari, il percorsomotivazionale di quest'ultimo deve essere utilizzato per superare la mancanza diuna chiara definizione di quello relativo alla prevenzione. Il giudice del rinvio,perciò, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], acui è stato riunito quello c.d. Arka di Noè, il [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto da tutti ireati, sia pure solo per prescrizione in relazione ad alcuni di quelli contestati,essendo peraltro emerso che egli non aveva commesso alcun illecito. Nelprocesso c.d. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto anche con indiretto riferimentoalla pretesa titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA], essendo stato egli assolto per il reatodi intestazione fittizia. Nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], in cui la misura cautelare èstata revocata solo per la cessazione delle esigenze cautelari, è emerso il suonon coinvolgimento nelle ipotesi di frode nelle forniture, avendo agito per lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] solo come direttore generale. Nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] èstata altresì dimostrata, al Tribunale del riesame, l'infondatezza dell'accusa. Nelprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], il cui esito non è favorevole al [OSCURATO:PERSONA], la Corte diappello avrebbe dovuto comunque valutare i fatti e la loro rilevanza per ilgiudizio di pericolosità sociale.Quanto alla caratterizzazione della pericolosità attribuita al [OSCURATO:PERSONA], quella dicui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 159/2011, richiamato dall'art. 4,comma 1, lett. c) d.lgs. cit., richiede l'abitualità di condotte illecite locupletative,e non è sufficiente la mera constatazione di essere il proposto indiziato oindagato per delitti aventi astrattamente tale finalità, ma devono essereindividuati reati commessi in modo abituale e che abbiano realmente generatoprofitti, i quali abbiano costituito il reddito unico o principale del proposto. LaCorte di appello avrebbe dovuto escludere tale abitualità rilevando che neidecenni di attività il [OSCURATO:PERSONA], benché vessato da associazioni criminose, è incorso inpoche e rare indagini penali, che in buona parte si sono concluse in senso a luifavorevole, e non è quindi vissuto abitualmente con i proventi di attività illecite.La conferma della caratterizzazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell'art. 4, comma 1, lett. i-bis), d.lgs. cit. è dubbia: essa, peraltro, è errataperché gli unici procedimenti in cui è contestato uno dei reati indicati dallanorma, cioè quelli di cui agli artt. 416 cod. pen. e 640-bis cod. pen., sono ilprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con il proscioglimento, e ilprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale è stata esclusa la sussistenzadella gravità indiziaria.Infine, con riguardo all'attualità della pericolosità, il decreto si è limitato adapplicare frasi generiche e di mero stile, collegandola alla durata nel tempo dellecondotte ritenute dimostrative di essa, indicata dal 2012 al 2018 solo per esseretale ultima data contestata nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], senza tenere contodel fatto che le condotte contestate si sono interrotte nel 2016, anche a causadell'emissione delle misure cautelari. L'attualità intesa come protrazione neltempo delle condotte criminose può valere nell'ipotesi di reati di associazionemafiosa, in cui il reato ha natura permanente, mentre non può essere fondata sureati istantanei, anche se eventualmente aventi effetti permanenti.3.2. Con il terzo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DomenicaMisiano ed [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'apparenza della motivazione in relazione allaconferma delle confische.In primo luogo il decreto è errato con riferimento alla valutazione dellasperequazione reddituale. Il decreto ha ritenuto che la diversa perimetrazionedella pericolosità non incida su tale valutazione, in quanto ha affermato che essadeve essere valutata con riferimento al periodo di pericolosità, ma tenendo contodelle annualità precedenti, dalle quali risultano rilevanti saldi negativi: ha cosìutilizzato ancora la tabella redatta dal perito d'ufficio, che riporta saldi annualinegativi solo fino al 2011, mentre dal 2011 in poi tali saldi diventano positivi.In secondo luogo, il decreto valuta i redditi da lavoro conseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] edalla [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta nella [OSCURATO:PERSONA] srl e nella [OSCURATO:SOCIETA] come proventiilleciti solo perché esorbitanti e non denunciati ai fini INPS, benché provenientida attività lecite e regolarmente denunciati al fisco.In terzo luogo ha incomprensibilmente valutato in termini negativi i passaggidi denaro tra socio e società di persone, senza spiegare perché sarebberocomportamenti suscettibili di un giudizio di pericolosità.Il decreto, inoltre, non ha provveduto ad individuare i beni acquistati nelperiodo di perimetrazione della pericolosità, né a individuare in termini concretile risorse impiegate in tali acquisti: la società [OSCURATO:SOCIETA], ad esempio, intestata aElsa [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], è stata costituita nel 1998 ed ha acquistatoimmobili tra il 2003 e il 2007, e simile è la storia della [OSCURATO:SOCIETA]. La confisca,invece, può essere disposta solo su beni che si sospetta, per motivi concreti,siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero, come recital'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, su beni di cui il proposto non può giustificare lalegittima provenienza.La sperequazione, poi, è stata valutata senza tenere conto degli accumuli didenaro compiuti negli anni precedenti la perimetrazione, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha semprelavorato, conseguendo leciti profitti. La stessa Guardia di Finanza, con nota del28/02/2020, aveva provveduto a rettificare le conclusioni rese in precedenza,rideterminando in senso maggiorativo le entrate e riducendo l'importo dei costisostenuti; inoltre il [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato la veridicità del regalo, da parte disuo padre, della somma di € 1.440.000. Il decreto non ha tenuto conto, inoltre,del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] srl, la cui confisca è stata revocata già con il decretopoi annullato dalla Corte di cassazione, e della valutazione del perito circa ilpatrimonio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decreto ha altresì ignorato duerisarcimenti ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA], e già accertati nel decreto poi annullato, cioèquello conseguente al lodo arbitrale con il Comune di Bovalino e quello ottenutoa seguito di una controversia con lo IACP, e non ha tenuto conto del patrimoniodelle società di persone, che legittimamente entra a far parte del patrimonio delsocio, quanto meno per la distribuzione di utili, che può avvenire senza formalità.Il decreto impugnato, peraltro, ha modificato l'accertamento circa lasperequazione, rispetto al provvedimento di primo grado, valutandodiversamente e in senso negativo singole voci senza che la loro valutazione fossestata impugnata, così violando il giudicato formatosi su tali punti. Il decreto,infine, ha disatteso le valutazioni del perito, in merito ai redditi da lavorodichiarati dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] quali dipendenti delle società confiscate,escludendone la veridicità e la rilevanza a seguito di avvisi di accertamentodell'INPS: anche tale affermazione è errata, in quanto tali avvisi sono statinotificati solo alle società datrici di lavoro, e non al proposto e a sua moglie, ecomunque si riferiscono anche alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, che è statadissequestrata e sulla quale non pende, pertanto, alcun sospetto di illiceità; levalutazioni del perito, che ha tenuto conto di tali redditi per calcolare lasperequazione, sono state disattese senza una motivazione convincente.In ordine alle confische a carico delle terze interessate, la confisca dellequote della società [OSCURATO:SOCIETA] detenute da [OSCURATO:PERSONA] è errata perché la societàè stata costituita nel 1998 e quindi ben al di fuori del periodo di pericolosità,come determinato.Per i beni confiscati alla [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, valgono in primoluogo le censure relative alla valutazione della sperequazione, in particolarequanto all'omesso inserimento, nel calcolo dei redditi leciti, dei redditi da lavorodipendente versati dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2015 e 2016, dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni2013, 2014 e 2015, dalla [OSCURATO:PERSONA] srl negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013,mancando addirittura, per le ultime due società, gli avvisi di accertamento INPSa seguito dei quali la Corte di appello ne ha ritenuto l'insussistenza. Inoltre ildecreto impugnato non ha tenuto conto delle disponibilità economiche di cui ladonna, insieme alla madre, godeva già prima del matrimonio, avendo ereditatoda suo padre e dalla nonna sia ingenti somme di denaro, sia titoli e beniimmobili, ed avendo ella ricevuto ulteriori donazioni dalla madre, disponibilitàche, insieme ai redditi da lavoro, superano il milione di euro e che, insieme alleentrate lecite del marito, giustificano ampiamente l'acquisto del complessoimmobiliare di Ovada, pagato con assegni tratti dal conto bancario della VFG srlma giustificati dai rapporti di lavoro a monte. La polizza assicurativa “Provvedo”è stata sempre alimentata con le somme presenti sul c/c n. 15534 della [OSCURATO:PERSONA],dissequestrato già dal Tribunale della prevenzione perché aperto e alimentatocon somme di provenienza lecita, cosicché tale polizza deve ritenersi accessoriaa tale conto corrente lecito. I conti correnti confiscati riportano sommetalmente modeste da risultare ampiamente giustificate dalle entrate lecite delladonna. Infine anche l'acquisto della società [OSCURATO:PERSONA] srl, che non ha mai commessoalcuna irregolarità, è giustificato dai proventi dei redditi da lavoro dipendente.4. Con il motivo del ricorso presentato dagli amministratori delle societàconfiscate [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], si censura la violazione di legge inrelazione all'art. 627 cod. proc. pen., e si ripropongono quasi integralmente lequestioni poste con il ricorso presentato avverso il decreto annullato dalla Cortedi cassazione, riportate con diverso carattere tipografico.Il giudice di rinvio non si è uniformato al principio di diritto stabilito nellasentenza rescindente, secondo cui anche nella pericolosità generica devedimostrarsi che la costituzione o l'acquisizione delle società sia stata strumentaleal perseguimento di attività illecite, ed ha ripetuto la motivazione del decretoannullato, per la loro confisca, commettendo perciò gli stessi errori valutativi.4.1. Quanto alle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, in primo luogol'affermazione che la prima di esse sia nella disponibilità del proposto non tieneconto dell'esito del procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], in cui egli è stato assoltodall'accusa di intestazione fittizia della stessa non per carenza di dolo, comeriportato nel decreto impugnato, ma per l'insussistenza del fatto. Inoltre ildecreto impugnato continua a sostenere che la [OSCURATO:SOCIETA], come la [OSCURATO:SOCIETA], èstata alimentata con profitti illeciti provenienti dalle attività del proposto, così dagiustificare il provvedimento ablatorio, senza confrontarsi con la ricostruzionecontabile difensiva, da cui emerge con evidenza l'erroneità di tale affermazione,derivante dalla esclusione del carattere illecito dei sette affidamenti di appaltirelativi agli anni 2008-2011, decisa dal Tribunale del riesame nell'ambito delprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA].La diversa perimetrazione della pericolosità incide anche sulla confiscabilitàdei beni acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto acquistati prima del 2012. Anche laImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha inglobato il capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], èstata costituita nel 2008 ed ha acquistato le sue proprietà immobiliari prima del2012. Se il giudice di rinvio ha ritenuto le due società contaminatedall'immissione di capitali illeciti in relazione agli affari oggetto dei procedimentic.d. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], può riferirsi solo a vicende successive al 2011, inquanto comprese nel periodo di pericolosità, per cui esse e le loro proprietàpotevano essere confiscate solo con riferimento ai beni acquisiti in detto periodo,e dei quali si dimostri che sono frutto di attività illecite o ne costituiscano ilreimpiego.Il decreto è errato anche laddove qualifica le due predette società come“imprese illecite”, senza confrontarsi con il principio giurisprudenziale checonsente tale qualificazione, e la integrale ablazione delle stesse, solo quandol'attività illecita è di valore preponderante a quella lecita, dovendo altrimentiqualificarsi tali imprese come lecite se l'attività preponderante è quella lecita, siapure contaminata da apporti illeciti: i fatturati delle due imprese, anche nelperiodo di perimetrazione della pericolosità del proposto, sono ampiamentesuperiori all'importo dei contratti contestati nei procedimenti c.d. [OSCURATO:PERSONA] eChaos come frutto di attività illecite, importo che è modesto e deve tenere contoanche della decisione del Tribunale del riesame nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], cheha ridotto il sequestro preventivo a soli € 66.200,00.4.2. Anche con riferimento alla confisca della società [OSCURATO:SOCIETA], il decretoimpugnato non si è uniformato al principio di diritto formulato dalla sentenzarescindente.La Corte di appello ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] era utilizzatasistematicamente per attività corruttive, nonché alimentata dal proposto concapitali di origine illecita, ma non si è confrontata con le argomentazionidifensive, che dimostrano sia la non disponibilità di fatto della società in capo alproposto, sia l'insussistenza di una immissione di capitali illeciti. La [OSCURATO:SOCIETA]. srlapparteneva, dal 2006 al 2011, alla [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui era titolare il propostoche, quindi, non aveva motivo di occultare la propria disponibilità sulla società,necessarie per aggiudicarsi appalti o subappalti pubblici. L'esigenza di unaintestazione fittizia non sussisteva, pertanto, neppure negli anni successivi in cui,fino al 2015, il proposto è stato solo un dirigente con ampi poteri dirappresentanza, comunque sottoposto ai controlli di legalità, al pari di unamministratore. Anche in ordine alla [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, rileva la decisioneassunta dal Tribunale del riesame nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], in cuianch'essa è implicata, di escludere l'illiceità degli affidamenti diretti risalenti aglianni 2008-2011 e di limitare il profitto confiscabile per equivalente ad €66.200,00: in tale procedimento la società è coinvolta in relazione ad un'unicaoperazione che pertanto, secondo il Tribunale del riesame, può avere prodottoun profitto illecito solo di tale importo, molto inferiore al fatturato registrato dallasocietà negli anni 2011-2015, e quindi inferiore ai profitti dalla stessalecitamente ottenuti.Il decreto impugnato supera i rilievi difensivi con una motivazioneapparente, utilizzando gli stessi argomenti del decreto annullato, parlandogenericamente di collegamenti della società con le altre del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” chepermettevano di occultare i flussi finanziari provenienti da attività illecite, senzaprecisare di quali collegamenti e di quali flussi finanziari si tratti. Tutte leproprietà immobiliari della [OSCURATO:SOCIETA] sono state acquistate prima del 2011,elemento non preso in esame nel decreto, ed anche la sua confisca integrale, sulpresupposto della sua qualificazione come “impresa illecita”, non tiene contodella mancanza di prova della immissione di capitali illeciti nel periodo diperimetrazione della pericolosità, immissione sicuramente da escludere per glianni precedenti ad essa, dal momento che dal 2006 al 2011 la società èappartenuta alla [OSCURATO:PERSONA] srl di cui, come detto, è stata esclusa la qualifica diimpresa illecita.4.3. Con riferimento alla confisca delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA],il decreto impugnato non ha tenuto conto dell'assoluzione riportatadall'amministratore della prima, [OSCURATO:PERSONA], dall'accusa di cui all'art. 319-quater cod. pen. formulata nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], e del fatto che inquel procedimento non è stata mai elevata l'accusa di intestazione fittizia dellasocietà stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato con denaro proprio le quote societarie,per il prezzo di € 10.000 da lui facilmente esborsabile, e la sua intestazionederiva dal rapporto fiduciario da sempre esistente con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], che nonè dimostrativo di una interposizione fittizia. Anche in questo caso la motivazionedel decreto impugnato, che ripropone quella dell'atto annullato, è apparente,avendo la Corte di appello errato nell'indicare nelle risultanze del procedimentoc.d. [OSCURATO:PERSONA] le prove della disponibilità della società da parte del proposto,[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] ha una origine lecita, ed essendo del tuttoapodittica l'affermazione che dette società siano state costituite dal proposto, trail 2014 e il 2015, per commettere illeciti, in particolare ottenere appalti esubappalti con metodi corruttivi. Il decreto, inoltre, non indica alcun elementoda cui risulti deducibile l'immissione in esse di capitali illeciti.4.4. Anche con riferimento, infine, alla confisca della società [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato offre una motivazione meramente apparente.Quanto esposto in relazione alle altre società dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] non avevamotivo di occultare la sua titolarità per timore di misure ablatorie, e avrebbepotuto mantenere la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl mediante la [OSCURATO:PERSONA] srl,che aveva già ottenuto la certificazione antimafia; il decreto, peraltro, non indicaalcuna diversa, valida ragione che giustificasse una interposizione fittizia, talenon potendo essere la mera intenzione di far ricadere sulla “testa di legno” leconseguenze di una causa civile che la società aveva in corso.Il decreto, inoltre, non evidenzia alcuna attività di effettiva direzione dellasocietà da parte del proposto, e non si conforma al principio di diritto dellasentenza rescindente, secondo cui deve in ogni caso dimostrarsi che lacostituzione o acquisizione di una società è stata strumentale al perseguimentodi attività illecite.5. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto ilrigetto di tutti i ricorsi.Con memoria depositata in data 03/06/2026 il Procuratore ha dato attodell'avvenuto deposito della memoria difensiva, precedentemente nonesaminata, ma ha confermato le valutazioni già espresse, ritenendo irrilevanti onon dirimenti le conclusioni dei vari procedimenti penali, citate dai ricorrenti.6. In data 06/05/2026 il difensore delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hadepositato una memoria, a cui ha allegato il decreto emesso solo in data 29aprile 2026, e divenuto definitivo, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],quale giudice della prevenzione, ha annullato la misura a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'accusa si fonda sulla consulenza svolta dai consulenti del pubblicoministero sulla qualità dei materiali forniti dal [OSCURATO:PERSONA], che è stata interamentesconfessata nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le società ricorrenti, le conclusionidi tale provvedimento dimostrano che esse non hanno commesso l'illecito lorocontestato nel predetto procedimento, elemento che deve essere valutato inrelazione alla confisca disposta nella presente procedura.6.1. In data 28/05/2026 dette società hanno depositato una memoria direplica alla requisitoria del procuratore generale, con cui contestano leaffermazioni relative alla mancata e tardiva allegazione delle sentenze neiprocedimenti c.d. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e all'omessa allegazione della relazionedegli amministratori giudiziari delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], e concui sostengono la erroneità delle valutazioni in merito alla violazione dell'art. 627cod. proc. pen. e ribadiscono, in relazione a queste ultime due società, leconsiderazioni già esposte nel ricorso.6.2. In data 04/06/2026 dette società hanno depositato una ulteriorememoria difensiva, di replica alla memoria depositata dal procuratore generale,ribadendo la rilevanza e decisività delle sentenze e decisioni adottate da altreautorità giudiziarie in ordine ai vari delitti contestati al proposto, neiprocedimenti in alcuni dei quali sono coinvolte anche le società ricorrenti.7. In data 29/05/2026 anche i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale,ribadendo la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non avere il giudice delrinvio effettuato una nuova valutazione della sussistenza della pericolosità, comedisposto dalla sentenza rescindente, e ribadendo le ragioni della erroneità dellaconferma della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], dichiarata senza tenere conto dell'esitopositivo di quasi tutti i processi a suo carico. In merito alla confisca, poi, lamemoria ribadisce gli errori del decreto impugnato, in particolare quanto allaconferma della sproporzione reddituale senza escludere la situazioneantecedente al periodo di perimetrazione della pericolosità sociale, senza tenereconto dei redditi da lavoro dipendente, del patrimonio goduto dal [OSCURATO:PERSONA] ancheconfisca i beni acquistati, anche dalle società, fuori dal periodo di perimetrazione,e infine quanto alle confische a carico delle terze interessate, in ordine alle qualisi richiamano i motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ElsaMartelli con un unico atto sono, nel loro complesso, infondati, e devono perciòessere rigettati.1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'asserita violazione dell'art. 627cod. proc. pen., è infondato.L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «il giudice di rinvio siuniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogniquestione di diritto con essa decisa», e deve perciò provvedere sulleimpugnazioni originariamente proposte, la cui decisione sia stata annullata dalgiudice di legittimità, nel rispetto dei principi di diritto stabiliti. Le eventualidecisioni assunte nel provvedimento annullato, non cassate neppureimplicitamente dalla sentenza rescindente, non possono invece essere oggetto diuna nuova valutazione, essendo le stesse ormai coperte dal giudicato.Nel presente caso, la sentenza Sez. 5, n. 19217 del 06/02/2024 haannullato il decreto emesso dalla Corte di appello, quale giudice dellaprevenzione, in ordine al giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] rilevando chequesta era stata motivata sulla base delle risultanze dei procedimenti “[OSCURATO:PERSONA]”,“[OSCURATO:PERSONA]”, “Arka di Noè” e “[OSCURATO:PERSONA]”, con riferimento ad un arco temporalecompreso tra il 2015 e il 2017, e sulla base delle risultanze del procedimento“[OSCURATO:PERSONA]” relativo a condotte risalenti al 2008, senza però considerare che, inquest'ultimo procedimento, per sette episodi compresi tra il 2008 e il 2011 lagravità indiziaria era stata esclusa dal Tribunale del riesame, annullando ilrelativo titolo cautelare. Ha ritenuto, infatti, che tale omessa valutazioneriguardasse un dato potenzialmente decisivo, in grado di incidere sulla tenutadell'intera motivazione in merito alla sussistenza della pericolosità, potendoindurre sia a limitarne la perimetrazione, sia a modificarne il carattere, sia aindividuare in modo diverso e più limitato i beni da confiscare. La sentenzarescindente ha affermato, infatti, che la predetta circostanza «involge laperimetrazione cronologica del giudizio di pericolosità», ma impone anche«un'ulteriore valutazione … del carattere della pericolosità sociale al netto della“resezione” effettuata», e della intera misura ablatoria. Essa ha perciò dispostol'annullamento del decreto impugnato, ordinando al giudice del rinvio diprovvedere «a riesaminare la tenuta della pericolosità sociale e ad individuare,se del caso, i beni da sottoporre alla misura ablatoria».Il giudice del rinvio non poteva, pertanto, limitarsi a stabilire una ridottaperimetrazione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], ma doveva rivalutare, alla lucedella mancanza di elementi per ritenerla sussistente tra il 2008 e il 2011, la«tenuta» della valutazione dei giudizi precedenti, sia quanto alla sussistenza ditale pericolosità per un arco temporale più limitato, potendo l'esclusione dellepredette condotte rendere insufficienti gli elementi residui per sorreggerel'affermazione della sua sussistenza, sia quanto al suo carattere, peraltro giàriqualificato dal decreto annullato come pericolosità solo generica, ai sensidell'art. 4, comma 1, lett. c), (con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. b) e lett.i-bis) d.lgs. n. 159/2011.Il decreto impugnato, nonostante una iniziale, erronea individuazionedell'onere motivazionale, esposto alla pag. 22 con l'affermare che l'annullamentoinfluiva «solo ed esclusivamente con riferimento alla perimetrazione e non anchecon riferimento alla ritenuta pericolosità», nella parte motiva successiva si èuniformata all'effettivo dictum della sentenza rescindente, procedendo ad unanuova valutazione della «tenuta della pericolosità sociale», come dichiarata neldecreto annullato. Nelle pagine successive essa riporta le valutazioni di taledecreto in merito alla rilevanza, quanto alla prova della pericolosità sociale delGallo, delle risultanze dei procedimenti “[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Arka di Noè”,“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, quest'ultimo limitatamente ai fatti successivi al 2011,e le fa proprie, respingendo esplicitamente come infondati i motivi di appellorelativi ad esse, anche alla luce degli sviluppi processuali emersi durante ilgiudizio di rinvio, così motivando sufficientemente la sussistenza di elementiidonei per ritenere provata la pericolosità sociale dal 2012 al 2018.Alle pagine 30 e ss., infine, il decreto motiva esplicitamente la sussistenzadella pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sia ai sensi dell'art. 4, comma 1,lett. i-bis) d.lgs. n. 159/2011, sia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) conriferimento all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit. Il profilo della «tenuta» dellapericolosità sociale, alla luce della diversa perimetrazione imposta dalla sentenzarescindente, è quindi sufficientemente riesaminato e motivato, dovendosi perciòescludere, sul punto, violazioni dell'art. 627 cod. proc. pen.Anche in ordine alla necessaria rivalutazione della misura ablatoria, ildecreto impugnato si è sufficientemente conformato alla sentenza rescindente,procedendo, alle pagine 50 e ss., alla nuova valutazione della sussistenza dellasproporzione reddituale, alla luce della ridotta perimetrazione della pericolosità, ealla nuova valutazione dei singoli cespiti confiscabili, alla luce del principio didiritto secondo cui «anche in caso di pericolosità generica, appare necessaria ladimostrazione che la costituzione delle società, ovvero l'acquisizione … dellerelative partecipazioni, sia stata strumentale al perseguimento di attivitàillecite», rendendo una motivazione che, pur potendo risultare carente inrelazione a singole società, non è del tutto assente, apodittica o apparente.Anche sotto questo profilo, pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 627 cod.proc. pen., lamentata in questo primo motivo dei ricorsi.1.2. Il secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve,in primo luogo, essere dichiarato inammissibile per queste ultime, in quantoterze interessate e perciò non legittimate ad impugnare la valutazione dipericolosità del proposto. [OSCURATO:PERSONA] Corte, infatti, ha stabilito che «In caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati aun terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità deibeni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez. U, n. 30355 del27/03/2025, Putignano, Rv. 288300), dirimendo un contrasto esistente datempo, e dettando un principio di diritto che deve essere applicato per le ragioniesposte nella sentenza stessa.Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], invece, è ammissibile perché èpresentato dal soggetto ritenuto pericoloso, e prospetta una violazione di legge,sotto il profilo della apparenza o mancanza della motivazione, quanto allasussistenza della pericolosità sociale e alla sua attualità. Esso deve però essererigettato, perché infondato.Il provvedimento impugnato, come sopra già valutato, ha esaminato dinuovo i presupposti per la declaratoria di pericolosità sociale, e la motivazionecon cui li ha ritenuti sussistenti, nonostante l'esclusione di condotte rilevanticommesse tra il 2008 e il 2011, non è né apparente, né apodittica in quanto, purriportando ampi stralci del decreto annullato, ha nuovamente valutato le sueconsiderazioni, in modo autonomo, logico e non contraddittorio, anche alla lucedegli elementi sopravvenuti, allegati dal ricorrente. Il giudice di rinvio, infatti,nonostante l'errato approccio iniziale, ha interpretato in modo corretto il dictumdella sentenza rescindente e, prendendo atto della mancanza di unannullamento, da parte di questa, degli elementi emergenti dai procedimenti“[OSCURATO:PERSONA]”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Arka di Noé”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, li hanuovamente valutati e ritenuti sussistenti e sufficienti per affermare lapericolosità sociale generica già individuata nel decreto annullato, sottolineando,in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, l'autonomia del procedimentodi prevenzione e la non vincolatività, pertanto, di pronunce assolutorie che nonabbiano anche accertato l'insussistenza dei fatti o della responsabilità delproposto (vedi Sez. 5, n. 16629 del 14/04/2026, Rv. 290009; Sez. 1, n. 38899del 29/10/2025, Rv. 289060; Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063).Nel contestare le valutazioni espresse in relazione ai singoli procedimenti e allacaratterizzazione della pericolosità, inoltre, il ricorso del proposto evidenzia solovizi di carenza, imprecisione, illogicità della motivazione, che costituisconoviolazioni dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la cui deduzione èinammissibile nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia diprevenzione, essendo tale ricorso consentito, ai sensi degli artt. 10 e 27 d. lgs.n. 159/2011, solo per violazione di legge e quindi eccependo, quali vizi dellamotivazione, solo la sua assoluta mancanza, l'apparenza o l'apoditticità.Anche il requisito dell'attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è statonuovamente valutato, pur evidenziandosi che la riduzione della suaperimetrazione, da parte della sentenza rescindente, solo quanto all'epocainiziale, ma non quanto all'epoca finale, consentiva di ritenere correttamenteaccertata quest'ultima dal decreto annullato. La motivazione contenuta alla pag.32, pur sintetica, non è apodittica o di mero stile, bensì sottolinea che lecondotte locupletative si sono protratte per un arco di tempo significativo, sonostate compiute da un soggetto inserito in un contesto societario idoneo aprotrarre nel tempo sia le dinamiche criminose, sia le loro conseguenze intermini di profitto, e conferiscono perciò attualità alla pericolosità, in quantoproducenti effetti permanenti in favore del proposto.Nel caso di specie, peraltro, la pericolosità è stata valutata in relazione afatti di reato, non esclusi nei giudizi di merito, che si assumono commessi sino al2018, stante la loro contestazione nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, e che lo stessoricorrente dice essere stati interrotti solo dall'applicazione di misure cautelari, apartire dal 2016: la valutazione di attualità compiuta nel giudizio di prevenzionedi primo grado, conclusosi in data 14 ottobre 2020, è perciò ancora significativa,e la sua conferma non necessita di una motivazione approfondita. Deve ribadirsi,infatti, che «Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolositàsociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata ladecisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementisintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momentodella celebrazione dei successivi gradi di giudizio» (Sez. 6, n. 45115 del13/09/2017, Rv. 271380). La precisazione della giurisprudenza di legittimità,secondo cui il giudice appello deve approfondire la motivazione nel caso di unaanomala distanza temporale rispetto al giudizio di primo grado, non appareapplicabile nel presente caso, in cui il giudizio di appello si è concluso a meno ditre anni di distanza da quello di primo grado, ed anche rispetto al procedimentodi rinvio non sono stati evidenziati fatti nuovi che abbiano escluso laconfigurabilità dei reati contestati come commessi sino al 2018.1.3. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, sono infondatianche in relazione al terzo motivo, relativo alla conferma della misura ablatoriasu molti dei beni già oggetto di confisca da parte del giudice di primo grado.Anche in questo caso il motivo è astrattamente ammissibile, in quantolamenta la mera apparenza della motivazione, e quindi un vizio costituenteviolazione di legge, ma in relazione ai singoli beni vengono talvolta, in concreto,prospettate doglianze motivazionali non consentite.In termini generali, e prima di esaminare del dettaglio tali doglianze, deveaffermarsi che la motivazione del decreto impugnato non appare apodittica néapparente, ed è fondata su elementi concreti, nuovamente esaminati alla luce siadelle obiezioni mosse dai ricorrenti e delle loro allegazioni, sia del principio didiritto contenuto nella sentenza rescindente, secondo il quale «anche in caso dipericolosità generica, appare necessaria la dimostrazione che la costituzionedelle società, ovvero l'acquisizione … delle relative partecipazioni, sia statastrumentale al perseguimento di attività illecite», potendo un'impresa essereritenuta illecita e confiscata per intero solo se la sua attività illecita risulti divalore superiore a quella lecita.1.3.1. La sperequazione reddituale del nucleo familiare, composto dai trericorrenti in quanto conviventi, è stata valutata motivando, alle pagg. 50-51, leragioni della scelta di tenere conto anche del forte passivo accumulato negli anniprecedenti al 2012, quindi antecedentemente al manifestarsi della pericolositàsociale. Tale motivazione non è apodittica né apparente, ed è logica laddovesostiene che sul reddito degli anni successivi, superiore alle spese documentate ea quelle presumibili, non possono non avere inciso i debiti accumulati negli anniprecedenti, quando la sperequazione reddituale era notevole in senso negativo,avendo il proposto dovuto necessariamente far fronte ad essi con i redditipercepiti negli anni di accertata pericolosità.L'art. 24 d.lgs. 159/2011 prevede la confiscabilità dei beni di cui il propostonon possa giustificare la legittima provenienza e di cui abbia la disponibilità, invalore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attivitàeconomica, oltre che dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o necostituiscano il reimpiego. Il parametro della sproporzione, congiuntamente allaconstatazione della reiterata commissione di attività illecite, consente diipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato derivi da questeultime o da attività similari. La sproporzione di valori, come chiarito in piùarresti di questa Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale nella pronuncian. 24/2019, è di fatto una semplificazione probatoria consentita dal sistema,rispetto all'accertamento pieno del nesso di derivazione tra attività illecita eimpiego delle risorse in tal modo prodotte. Tale sproporzione deve esserevalutata con riferimento alla situazione reddituale esistente al momentodell'acquisto dei singoli beni, ma non calcolando i soli redditi prodotti nellarelativa annualità, potendo la situazione economica pregressa incidere sulladisponibilità economica lecita, sia in termini di maggiore capacità di spesaderivante da legittimi accumuli di denaro compiuti negli anni precedenti, sia intermini di minore capacità, a causa delle situazioni negative antecedenti e nonaltrimenti risolte (si vedano, in termini, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv.278166-10, e Sez. 5, n. 3247 del 25/11/2025, dep.2026, Rv. 289256). Come ilproposto è legittimato a dimostrare la legittima provenienza della provvistaimpiegata per l'acquisto di un bene facendo riferimento ad una sperequazionereddituale positiva negli anni ad esso precedenti, così il giudice della prevenzionedeve necessariamente valutare la capacità reddituale degli anni in cui si èmanifestata la pericolosità anche alla luce della capacità dimostrata inprecedenza, e della eventuale sproporzione reddituale negativa quando, come inquesto caso, essa è rilevante, al punto da non essere compensata neppure daglielevati introiti degli anni tra il 2012 e il 2016, secondo la tabella predisposta dalperito dr. Nicolò.1.3.2. Il calcolo della sproporzione reddituale viene altresì contestato, dairicorrenti, non nel suo complesso, ma con riferimento a singole voci, che il peritoo la Corte di appello avrebbero indicato in modo erroneo o non preso in esame. Ildecreto impugnato, però, risulta avere motivato le proprie decisioni, in relazionea ciascuna di esse, rendendo una motivazione non apparente né apodittica.I redditi da lavoro dipendente erogati a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie, in particolaredalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], oltre che dalle [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] benchémolto più contenuti, sono stati esclusi in base ad una valutazione di nonnegli anni di pericolosità senza alcuna motivazione, evidente o dichiarata dagliinteressati, o dalla valutazione dell'INPS, ma in base a dati oggettivi, quali lamancanza di un contratto di lavoro che precisasse attività, orario e importo dellaretribuzione, la non corrispondenza delle somme asseritamente erogate con imastrini contabili delle due società, come accertato dal perito, circostanza che falegittimamente ipotizzare la provenienza di tali somme non dal patrimonio dellesocietà formalmente eroganti, l'omessa dichiarazione degli interi importi,anch'essa risultante dal controllo dei mastrini contabili, circostanza che iricorrenti negano solo verbalmente, senza fornire documentazione che consentaun controllo. La motivazione del decreto impugnato, che si riportaintegralmente, sul punto, a quella del decreto annullato, non è pertanto assente,né apparente o apodittica, anche quanto al superamento delle conclusioni peritalisul punto, e si sottrae perciò al sindacato di legittimità.1.3.3. Le maggiori entrate e minori uscite che la Guardia di Finanza avrebbeaccertato e comunicato alla Procura risultano inserite nella tabella dellasperequazione reddituale redatta dal perito dr. Nicolò, per cui la contestazionecontenuta alle pag. 40 e ss. del ricorso non appare fondata. Le ragionidell'omesso inserimento, tra le entrate lecite percepite dal proposto prima dellamanifestazione della pericolosità, della somma di € 1.440.000 donata dal padre,di quella derivante dal lodo arbitrale con il Comune di Bovalino, peraltrolimitatamente alla parte spettante alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C., e di quellederivanti da una causa con lo IACP, sono esposte in modo chiaro alle pagg. 38 ess. del decreto impugnato, indicando la mancanza di documentazione per laprima e la terza e il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale della società,rispetto al socio, per la seconda: anche in questo caso si tratta di unamotivazione non apparente né apodittica, e la mancanza di allegazioni impediscedi valutarne l'eventuale erroneità rispetto agli atti acquisiti al procedimento. Ladoglianza per l'omesso inserimento, nelle entrate lecite del proposto, delpatrimonio di società non confiscate, quali la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., è generica e imprecisa, non essendo neppure indicati i profitti di cui ilproposto avrebbe goduto, che non possono corrispondere all'intero patrimonio ditali società, stante la loro autonoma patrimoniale, mentre i redditi derivanti dallapartecipazioni societarie, dichiarati ai fini dell'imposizione fiscale, appaionoessere stati calcolati dal perito.1.3.4. La doglianza relativa alla confisca delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. srlintestate alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è contestata solo facendo riferimento alla data dicostituzione della società, ma esse sono state confiscate perché la [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuta una intestataria fittizia, stante anche la modestia dei suoi redditileciti, e l'intera società è stata ritenuta utilizzata dal proposto perchéstrumentale all'attività criminosa e qualificabile come “impresa illecita”.1.3.5. Anche la doglianza relativa alle confische a carico della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] non indica una mancanza o apparenza della motivazione.La donna nega la sua asserita sproporzione reddituale lamentando, come ilGallo, l'omesso calcolo dei redditi da lei percepiti per lavoro dipendente dallesocietà sopra indicate, ma la motivazione circa l'inattendibilità dell'asseritaprovenienza di tali somme dall'attività lavorativa svolta presso le varie società sifonda, come sopra valutato, su elementi oggettivi rilevati non solo dall'INPS maanche dal perito, e da una loro solo parziale dichiarazione ai fini fiscali, per cuiessa non può essere ritenuta assente o apparente. Analogamente, lainattendibilità della provenienza di singole somme dall'eredità paterna e di altrifamiliari o da donazioni della madre e della nonna è stata motivata, alle pagg. 41e ss., facendo riferimento ad una mancanza di documentazione o all'indicazione,per talune somme, di più utilizzazioni tra loro contrastanti: anche in questo casol'assenza di redditi leciti della [OSCURATO:PERSONA] in misura compatibile con il valore dei benia lei confiscati, e la non contestata disponibilità anche del proposto su questiultimi, per il rapporto di coniugio e di convivenza, è sufficientemente motivata, econtestata solo genericamente o comunque evidenziando, in concreto, vizi dimotivazione non qualificabili come violazione di legge.Le quote della [OSCURATO:PERSONA] srl sono state confiscate perché, purformalmente acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, sono state in realtà acquistatedal coniuge con fondi provenienti in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ma soprattutto dallaconfisca, riportata alle pagg. 53 e ss. del decreto impugnato, viene contestatasolo ripetendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, all'epoca, una autonoma disponibilitàpatrimoniale in virtù di emolumenti ricevuti dall'impresa Carrera, ma tali sommein realtà non sono state mai dichiarate al fisco e non sono state rilevate negliestratti conto della donna. La confisca dell'immobile sito in Ovada, acquistatodalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e quindi in periodo di pericolosità, ritenuto nelladisponibilità anche del proposto anche perché casa di abitazione della famiglia, èstata confermata per la ritenuta sproporzione reddituale e la inattendibilità dellagiustificazione degli importi versati, costituiti da assegni emessi in favore dellaVFG srl e che tale società avrebbe versato ai due coniugi in virtù del lororapporto di lavoro, coma dettagliatamente spiegato alla pag. 68 del decreto: ilricorso non si confronta con tale motivazione, in quanto si limita a ripetere laveridicità sia del rapporto lavorativo sia della entità degli stipendi, senza fornirealcuna spiegazione per la discrasia documentale evidenziata dalla Corte diappello. La confisca dei conti correnti è contestata solo affermando la legittimaprovenienza dei loro importi perché modesti, senza alcun confronto con lamotivazione, che evidenzia il fatto che essi sono stati alimentati in epoca diaccertata pericolosità sociale del proposto, e di sperequazione redditualedell'intero nucleo familiare. Infine la polizza “Provvedo” è stata confiscata,benché accesa su un conto corrente che è stato dissequestrato in data17/06/2019 ed alimentata con gli importi depositati su di esso, perché si èsuccessivamente valutata la non liceità dei versamenti effettuati su detto contoin quanto provenienti dagli emolumenti ricevuti a titolo di stipendio ma ritenutiinattendibili, la cui inattendibilità è stata accertata e valutata successivamentealla decisione di dissequestro: il decreto, alla pag. 70, ha perciò ritenutolegittima tale confisca, nonostante il dissequestro del conto corrente, valutandonon lecita la provenienza delle somme impiegate per alimentare la polizza inquestione, somme non più distinguibili rispetto al suo valore finale di riscatto,come già ritenuto dal giudice di primo grado, alle pagg. 155 e ss. del suodecreto. La ricorrente non si confronta neppure con questa motivazione,limitandosi a sostenere che la non confiscabilità della polizza deriva dalla giàaccertata liceità dei versamenti effettuati sul conto corrente, tanto dadeterminarne il dissequestro: la motivazione del decreto impugnato, che siriporta alla ritenuta inattendibilità della giustificazione quali stipendi degli importiversati alla donna e a suo marito dalle società sopra menzionate, è, pertanto,non apparente né apodittica, e non è neppure adeguatamente contrastata dalricorso.1.3.6. Anche la motivazione relativa alla conferma della confisca delle altresocietà, ritenute nella disponibilità diretta o indiretta del proposto, deve essereritenuta non apodittica né apparente, nonché conforme alla prescrizione dellasentenza rescindente di valutare la loro strumentalità per la commissione degliilleciti, perché per tutte quelle esaminate viene affermato o che esse sono statecostituite con tale finalità (così per la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA],la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenute direttamente coinvolte nellacommissione di illeciti penali, come specificato dalla pag. 59 del decreto), o chesono state acquistate o alimentate con denaro di provenienza illecita, in periododi pericolosità e in presenza di sperequazione reddituale, come la [OSCURATO:SOCIETA]:quest'ultima motivazione equivale all'affermazione di utilizzo di tale società peroperazioni di reimpiego di proventi illeciti, e quindi di una loro strumentalità perle attività criminali oltre ad affermare, per la [OSCURATO:SOCIETA], una tale commistionetra capitali leciti e illeciti, da imporne la qualificazione di “impresa illecita”. Ilricorso contesta la conferma della confisca di quest'ultima società,genericamente, evidenziando che essa è stata costituita nel 1998 e i beniimmobili a lei intestati sono stati acquistati entro il 2007, ma non si confrontacon la motivazione del decreto che, alle pagg. 65 e ss., non solo valuta l'effettivatitolarità del proposto su di essa, ma evidenzia che essa è stata utilizzata, inmodo sistematico, per il compimento dell'attività corruttiva per la quale il [OSCURATO:PERSONA] èimputato, in particolare nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, e per la gestione diingenti somme di provenienza illecita, in particolare nel periodo di accertatapericolosità, somme che venivano introitate nelle sue casse e poi prelevate siaper le esigenze familiari, sia per la creazione di entrate apparentemente lecite inquanto giustificate da asseriti rapporti di lavoro, creando così quella commistionetra capitali leciti e illeciti, che ne giustifica l'ablazione integrale.1.3.7. Una diversa valutazione deve invece essere svolta con riferimentoalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, in ordine alle quali il propostonon formula una specifica doglianza in merito all'affermazione del trovarsi lestesse nella sua disponibilità.Preliminarmente alla verifica della loro confiscabilità nel merito, infatti, deveessere valutato il ricorso proposto dalla loro legale rappresentante in relazionealla effettiva disponibilità delle stesse in capo al proposto, valutazione effettuataal successivo paragrafo 2.1., a cui perciò si rinvia.1.3.8. Nel loro complesso, pertanto, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], daRosa [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] devono perciò essere rigettati, per leconsiderazioni sopra esposte, e i ricorrenti devono essere condannati al rimborsodelle spese processuali.2. I ricorsi proposti dalle varie società, in persona dei loro legalirappresentanti, sono nel loro complesso infondati, ad eccezione di quelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] e dellaImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] srl.La prima questione, posta da tutti i ricorrenti, consiste nella asseritaviolazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvioconformato al principio dettato dalla sentenza rescindente, secondo cui, come giàriportato, «anche in caso di pericolosità generica, appare necessaria ladimostrazione che la costituzione delle società, ovvero l'acquisizione … dellerelative partecipazioni, sia stata strumentale al perseguimento di attivitàillecite», e secondo cui si deve «ritenere illecita anche l'impresa in cui l'attivitàrisulti, per valore, nettamente prevalente su quella lecita, per cui il complessoaziendale risulti suscettibile di ablazione nella sua totalità, in quanto il complessodei beni aziendali risulti interamente contaminato».Tale doglianza non è fondata, come già valutato ai superiori paragrafi 1.1. e1.3., ai quali si rimanda per l'esposizione delle ragioni del suo rigetto, conriferimento ai singoli punti esaminati e motivati nel decreto impugnato.2.1. Nella prima parte del motivo relativo alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultima incorporata dalla prima, l'amministratrice lamental'errata valutazione della disponibilità delle stesse in capo al proposto, derivantedalla errata lettura del dispositivo di assoluzione dal delitto di interposizionefittizia emesso nell'ambito del procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”. Il giudice del rinvio,nel riportarsi, sul punto, al decreto annullato, ricopiandone in parte il testo, haripetuto l'errore da questo commesso ed ha affermato, alla pag. 64, che talepronuncia assolutoria non escludeva il dato fattuale della avvenutainterposizione, perché emessa solo per la mancanza dell'elemento soggettivo,cioè della finalità elusiva della interposizione stessa. Tale assoluzione, invece, èstata pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste», escludendo,quindi, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Inoltre, nonostante siaffermi, alla pag. 10 del decreto impugnato, che «nessun elemento può esserericavato» dal procedimento “[OSCURATO:PERSONA]” stanti i suoi esiti assolutori, nella partedi motivazione successiva la sua sentenza viene utilizzata per affermare chel'interposizione del [OSCURATO:PERSONA] non è stata negata.La doglianza è fondata. Dagli atti allegati al ricorso risulta, infatti, che laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 16 dicembre2022 a conclusione del procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, ha assolto le sorellesocietà, e [OSCURATO:PERSONA], con la formula «perché il fatto non sussiste» daldelitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA],denominazione poi mutata in quella di [OSCURATO:SOCIETA], il cui capitale è stato infineacquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] srl (capo iii).La motivazione del decreto impugnato, pertanto, si fonda su un erroremateriale, direttamente percepibile, che risulta potenzialmente determinante perla decisione in quanto la valutazione di un proscioglimento avvenuto solo perl'assenza dell'elemento soggettivo ha indotto il giudice della prevenzione adaffermare che «l'esclusione della finalità elusiva della normativa sulle misure diprevenzione … non esclude, in punto di verificazione del fatto, che vi sia statauna fittizia interposizione». Al contrario, l'assoluzione per l'insussistenza delfatto impedisce di formulare una tale valutazione, dovendo il giudice dellaprevenzione prendere atto che in sede di cognizione la sussistenza della fittiziainterposizione del proposto è stata esclusa.La motivazione, su questo punto, risulta perciò mancante o apparente, inquanto non ha tenuto conto di un elemento potenzialmente decisivo, quale laindicata valutazione del giudice del merito circa la qualità di [OSCURATO:PERSONA] divero dominus delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] stabilito, infatti, che «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa lamotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorrequando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elementopotenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe taleda poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 21525 del18/06/2020, Rv. 279284). Nel presente caso, l'errore nella lettura deldispositivo della sentenza assolutoria ha comportato, di fatto, l'omesso confrontodel giudice della prevenzione con il dato oggettivo della ritenuta inesistenza diprove della ipotizzata interposizione fittizia, in relazione alle società in questione.L'autonomia tra il giudizio di prevenzione e quello di cognizione non impedisce algiudice della prevenzione di adottare una decisione difforme da quella del merito,in particolare se siano stati acquisiti elementi ulteriori che modifichino l'impiantoprobatorio su cui si è fondata la sentenza di merito, ma tale diversa decisionedeve basarsi su una approfondita valutazione delle ragioni dell'assoluzione.La giurisprudenza di legittimità, pur con voce non univoca, ha affermato che«In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia traprocedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutareautonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere adun'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoriadi estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche aseguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc.pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività queifatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali - peruna condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio dipericolosità. (Fattispecie in tema di confisca)» (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2922,Rv. 282655; vedi anche Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, Rv. 289060). Ildecreto, però, ha del tutto eluso la questione della reale titolarità delle società inquestione e della diversa valutazione espressa nella sentenza citata, limitandosia dire che questa non escludeva la sussistenza oggettiva di una interposizionefittizia, che ha ritenuto confermata dalla prova, emersa nel procedimenti “[OSCURATO:PERSONA]”e “[OSCURATO:PERSONA]”, che egli era ritenuto il dominus di tali società, pur rivestendoformalmente solo la carica di direttore generale, e le utilizzava per compiere leoperazioni corruttive contestategli.La disponibilità del bene «a qualsiasi titolo» da parte del proposto, «ancheper interposta persona fisica o giuridica», è però un requisito indispensabile perdisporne la confisca: infatti «La confisca di prevenzione e la confisca previstadall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nelladisponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valoresproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attivitàeconomica dal medesimo esercitata» (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep.2021, Rv. 280986), e «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dellaconfisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - a differenza di quantoprevisto per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, neiconfronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità dispecifici accertamenti – la disponibilità da parte del proposto di beni formalmenteintestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che sianoacquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione» (Sez.6, n. 10063 del 11/10/2023, Rv. 284608). Tali elementi di prova non possonoconsistere solo nell'utilizzo che il proposto avrebbe fatto delle predette società,trattandosi di attività possibile anche in assenza di una disponibilità personale eautonoma delle stesse, e dovendosi in ogni caso valutare la fittizietàdell'intestazione alla amministratrice formale, alla luce della predetta, diversavalutazione da parte del giudice del merito.Il decreto impugnato deve perciò essere annullato, su questo punto, conrinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione Misure di prevenzione, perun nuovo giudizio in merito alla confiscabilità delle società [OSCURATO:SOCIETA] e ImmobiliarePetra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pregiudizialità dell'accertamento in merito alla disponibilità delproposto di tali società comporta l'assorbimento delle altre questioni poste dallaricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso e nelle successive memorie.2.2. Il ricorso proposto in relazione alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA], invece, èinfondato e al limite della inammissibilità, in quanto ripropone molte questioni difatto e lamenta un'assenza di motivazione per l'omesso confronto con le tesidifensive, che sono state invece valutate e respinte, alle pagg. 65 e ss. deldecreto impugnato.La disponibilità della società in capo al proposto è stata nuovamentevalutata e dichiarata sulla base delle prove emerse nel procedimento“[OSCURATO:PERSONA]”, in cui è stata esclusa, allo stato, una natura criminosa solo per leeconomiche di detta società, impiegate anche per far fonte ad esigenze personalidel nucleo familiare del proposto, per compiere operazioni finanziarie prive diinteresse per la società, come l'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl da parte dellaMisiano, e per erogare al proposto e a sua moglie somme elevatissime, mainattendibili, a titolo di stipendio. Tale effettiva titolarità, peraltro, è contestatanel ricorso non sulla base di elementi oggettivi, ma solo sostenendo la “nonnecessità”, per il [OSCURATO:PERSONA], di occultare la situazione reale.Il coinvolgimento della società in operazioni di natura corruttiva risultaprovato dalle indagini nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, quanto meno per leoperazioni successive al 2011. Il ricorso, poi, contesta l'attribuzione alla [OSCURATO:SOCIETA].srl della natura di “impresa illecita” solo citando il suo fatturato dal 2011 al 2015e confrontandolo con la parte di fatturato penalmente rilevante in quantocontestato nel predetto procedimento, ma non si confronta con l'affermazionedel decreto, di un incremento patrimoniale registrato non a seguito di attivitàimprenditoriali, ma per l'immissione di capitali proprio a partire dal 2015,compiuto quindi in periodo di pericolosità del proposto e con risorsepresumibilmente illecite.Il ricorso, pertanto, risulta generico e non lamenta, in concreto, specificheviolazioni di legge, nonostante affermi la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. el'apparenza della motivazione, bensì contesta singole parti del decretoimpugnato, opponendo alla valutazione della Corte di appello una propria,diversa ricostruzione fattuale. Esso deve essere rigettato, con condanna diquesto ricorrente al pagamento delle spese processuali.2.3. Il ricorso proposto dall'amministratore delle società [OSCURATO:SOCIETA] eCaudicaria srl è infondato.Il ricorrente lamenta l'errata valutazione della pronuncia assolutoria del lorolegale rappresentante, nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, dall'accusa di induzionealla corruzione (art. 319-quater cod. pen), disposta con la formula «perché ilfatto non sussiste», e l'omessa valutazione del fatto che, in quel procedimento,non è stata mai formulata un'accusa di intestazione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA],contestando quindi sia l'asserita disponibilità della società in capo al [OSCURATO:PERSONA], sia lasua utilizzazione per attività criminose, in particolare corruttive.Il ricorso è pertanto, in primo luogo, inammissibile con riferimento allaconfisca della [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che l'unica doglianza relativa a talesocietà consiste nell'affermare che non è emerso alcun elemento che dimostri lasua avvenuta alimentazione con risorse illecite. Il ricorrente omette persino dispecificare che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costituita nel 2014, quindi in periodo dipericolosità del proposto, e tra il 2015 e il 2016 ha acquisito la totalità dellequote della [OSCURATO:SOCIETA]. La disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] da parte diDomenico [OSCURATO:PERSONA] è stata ampiamente valutata nel decreto emesso nelprocedimento di primo grado, riportando gli esiti degli accertamenti compiuti dalgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e quelli compiuti dalPrefetto di Torino circa tale disponibilità; tali accertamenti hanno ancheevidenziato la qualità del loro amministratore formale, [OSCURATO:PERSONA], di “uomo difiducia” del proposto, coinvolto anche in molte altre società appartenenti aquest'ultimo. Il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] sia stata costituita in periodo diaccertata pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] e di sua sproporzione reddituale consente,ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e ai fini della confisca, di presumere cheessa sia stata costituita, e poi alimentata, con risorse illecite, non essendosignificativo l'apporto di capitale sociale da parte del [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato aversare l'importo di € 10.000 per l'acquisto delle quote.Quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], il decreto impugnato, alle pagg. 60 e ss., ribadisceil ruolo del [OSCURATO:PERSONA] di amministratore solo di fatto della società, in realtàamministrata e gestita dal proposto, in base alle prove raccolte nel procedimento“[OSCURATO:PERSONA]”, fornendo una motivazione con cui il ricorso non si confronta,limitandosi a ribadire che l'acquisto delle quote era un'operazione alla portatadelle capacità economiche e professionali del [OSCURATO:PERSONA], e che l'assoluzione nelprocedimento “[OSCURATO:PERSONA]” impedirebbe di utilizzare le prove in esso raccolte.L'autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello di merito, ricordata nelsuperiore paragrafo 2.1., consente, al contrario, la piena e non vincolatavalutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso dei giudizi di cognizione,elementi che, peraltro, vanno ad aggiungersi a quelli utilizzati, nel corso delpresente giudizio, per l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità della Caudicariasrl. La finalità della [OSCURATO:SOCIETA] per la commissione di illeciti emerge conevidenza dal suo coinvolgimento nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, in cui ilproscioglimento per insussistenza del fatto è stato disposto solo in relazioneall'art. 319-quater cod. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proscioltidall'accusa di corruzione, qualificata come violazione dell'art. 318 cod. pen., soloper prescrizione. Il decreto impugnato, pertanto, prende atto di taleproscioglimento, ma lo valuta irrilevante in quanto il fatto oggettivo, di unaoperazione condotta con modalità corruttive, non è stato in realtà escluso.La motivazione del decreto impugnato non presenta, pertanto, il vizio dellamancanza o apparenza, contestato dal ricorrente, e il suo ricorso deve essererigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.2.4. E' infondato, infine, il ricorso proposto dall'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]Anche il questo caso si lamenta l'apparenza della motivazione, ma il decreto,alle pagg. 57 e ss., motiva sufficientemente, sia pure con rinvio alla motivazionedel decreto annullato, la disponibilità della società in capo al proposto e la suaavvenuta acquisizione per la commissione di attività illecite. La società, infatti,è stata acquisita dal [OSCURATO:PERSONA] stesso nel 2013, pertanto in periodo di suapericolosità, tramite la [OSCURATO:PERSONA], ma nel 2015 le quote sono state intestate, atitolo gratuito, all'attuale amministratore. Il mantenimento della titolarità, difatto, da parte del [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata con il rimando al decreto emesso dalgiudice di primo grado, che ha dettagliatamente ricostruito come il patrimoniodella società sia stato destinato a soddisfare esigenze del proposto e dei suoifamiliari, ad esempio pagando parte di una caparra per l'acquisto, da parte disua moglie, di quote della [OSCURATO:PERSONA] srl, e come autovetture intestate allasocietà siano state donate o messe a disposizione dei destinatari di operazionicorruttive, come emerso nei procedimenti “[OSCURATO:PERSONA]” e “Arka di Noè”. Ildecreto impugnato aggiunge, poi, che l'attuale amministratore [OSCURATO:PERSONA] erapersona di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], e che all'atto della esecuzione del sequestro dellasocietà, nel 2018, egli non fu in grado di indicare neppure dove fosse custodita ladocumentazione aziendale, a conferma del suo ruolo puramente formale.La motivazione del decreto impugnato, pertanto, non può essere ritenutamancante o apparente in relazione alla valutazione della disponibilità dellasocietà da parte del proposto.Quanto alla strumentalità dell'acquisizione della società per finalità illecite, lamotivazione appare sufficiente in quanto si riporta, sul punto, alle conclusioni deldecreto di primo grado, già confermate dal decreto di secondo grado annullato,in merito all'utilizzo di autovetture della società per metterle a disposizione disoggetti verso i quali venivano compiute operazioni corruttive. Tale utilizzo deibeni della società, unitamente all'assenza di informazioni, anche da parte delricorrente, circa un'attività lecita svolta dalla stessa, consente di riteneresufficientemente provata la finalità della sua acquisizione come strumentale allosvolgimento dell'attività criminosa. Il ricorso, peraltro, non si confronta affattocon tale parte motiva, limitandosi a sostenere la totale assenza di motivazionesul punto.Anche sotto tale profilo, pertanto, esso deve essere rigettato, e anchequesto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca del capitale socialee del patrimonio aziendale delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA].Rigetta nel resto i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RosaDomenica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]