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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33370/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, sostiene che la Corte territoriale abbia disposto la revoca con riferimento a sentenze inesistenti; che in realtà i presupposti per la revoca, che va disposta d'ufficio e che non richiede specifiche valutazioni, sono sussistenti e il provvedimento incorre in un mero errore materiale nella compilazione della motivazione dove si indica correttamente come reato commesso nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 241/2006 una ricettazione del 22/06/2007, oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari in data 22/09/2002, irrevocabile dal 10/10/2023 ma si indicano erroneamente le sentenze che hanno concesso l'indulto: sentenza del Tribunale di Forlì - sez. dist. di Cesena in data 13/02/2019, anziché 13/02/2009, e sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini in data 18/10/2016, anziché 18/10/2006, come per entrambe le sentenze si ricava agevolmente dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore Generale territoriale con contestuale trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza con richiesta di revoca dei benefici; che l'errore materiale in motivazione non può refluire né sulla verifica della sussistenza dei presupposti di legge né sul dispositivo della decisione nel quale si fa riferimento alle sentenze oggetto della richiesta del Procuratore Generale territoriale e in ogni caso a quelle che hanno concesso il beneficio dell'indulto a [OSCURATO:PERSONA], così agevolmente identificabili in atti, non essendovene altre nel provvedimento di cumulo che abbiano concesso analogo beneficio; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, sostiene che la Corte territoriale abbia disposto la revoca con riferimento a sentenze inesistenti; che in realtà i presupposti per la revoca, che va disposta d'ufficio e che non richiede specifiche valutazioni, sono sussistenti e il provvedimento incorre in un mero errore materiale nella compilazione della motivazione dove si indica correttamente come reato commesso nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 241/2006 una ricettazione del 22/06/2007, oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari in data 22/09/2002, irrevocabile dal 10/10/2023 ma si indicano erroneamente le sentenze che hanno concesso l'indulto: sentenza del Tribunale di Forlì - sez. dist. di Cesena in data 13/02/2019, anziché 13/02/2009, e sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini in data 18/10/2016, anziché 18/10/2006, come per entrambe le sentenze si ricava agevolmente dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore Generale territoriale con contestuale trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza con richiesta di revoca dei benefici; che l'errore materiale in motivazione non può refluire né sulla verifica della sussistenza dei presupposti di legge né sul dispositivo della decisione nel quale si fa riferimento alle sentenze oggetto della richiesta del Procuratore Generale territoriale e in ogni caso a quelle che hanno concesso il beneficio dell'indulto a [OSCURATO:PERSONA], così agevolmente identificabili in atti, non essendovene altre nel provvedimento di cumulo che abbiano concesso analogo beneficio; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e n
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