CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 39364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla recidiva, in ordine al cui aumento di pena i giudici di merito, per il ricorrente, non avrebbero Motivato, ritenuta nonostante la sussistenza di un elemento, la commissione del precedente reato nel 2007, che, se valutato, avrebbe condotto a una differente decisione. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). I giudici di merito, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente e trattando le specifiche doglianze dell'appellante, hanno operato l'aumento per la recidiva in considerazione della specificità del precedente in materia di stupefacenti, e della data di consumazione dello stesso. Circostanza, quest'ultima, che, per converso, il ricorrente inammissibilmente mira a porre a fondamento della propria differente valutazione di merito rispetto a quella del giudicante, finendo quindi tale profilo di censura anche con l'essere inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente mera doglianza in fatto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 se