CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /i( Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, accertato il 05/02/2016, non è accompagnato da concreta specificità e pertinenza censoria ed anche diretto a richiedere una rivalutazione del fatto, con richiesta di assoluzione tenuto conto che l'impugnazione era stata proposta nelle forme del ricorso in appello, poi convertito in ricorso per cassazione e che, la motivazione del giudice del merito disattende comunque puntualmente le doglianze (v. pag. 3 e 4 della sentenza in cui viene affermata la responsabilità del ricorrente sulla scorta delle indubbie risultanze probatorie costituite dall'ispezione e dalle sit), sicchè il ricorso risulta inammissibile. Ritenuto che, in ogni caso, il reato non è prescritto alla data di pronuncia della sentenza (in data 03/02/2021) e che in presenza di ricorso inammissibile non è consentito il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Considerato che l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stato motivatamente esclusa in ragione delle non particolare tenuità dell'offesa tenuto conto delle modalità del fatto (formaggi e salumi in gran quantità in cattivo stato di conservazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 sette