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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 32263/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 28134-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], eienivAmenLe domicilisto in ROMA, CORSO D'ITALIA N.102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2021.

RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2546 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 592/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 488/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rg n. 28134 del 2015 RITENUTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MIUR, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del lavoratore finalizzato ad ottenere che fosse dichiarato il proprio diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, dalle quali assumeva di essere stato ingiustamente cancellato con provvedimento del 22 luglio 2008.

2. La Corte d'Appello ha ricordato come il lavoratore avesse stipulato un contratto a termine per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, nell'anno scolastico 2000/2001, con il dirigente dell'Istituto "Fermi" di Catanzaro.

Non era contestato che la stipula del contratto fosse avvenuta in violazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 240 del 2000, in quanto il Maiuolo non era inserito nelle graduatori di circolo o di istituto, e neppure in graduatorie di circoli viciniori.

Come già affermato dal Tribunale, in ragione dell'accertata nullità del contratto di lavoro erano venuti meno i requisiti per l'inserimento dell'appellante nella graduatoria, non potendo il lavoratore vantare la necessaria anzianità di servizio in un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994.

Né a diverse conclusioni poteva pervenirsi in ragione dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., che fa salvi gli effetti del contratto nullo limitatamente al solo periodo temporale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, e non certo anche per il tempo futuro.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore, prospettando due motivi di ricorso.

4. Il MIUR ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all'udienza.

5. [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente deduce essere interventore volontario nel giudizio di primo grado, è rimasto intimato.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ.Rg n. 28134 del 2015 Espone il ricorrente che l'art. 2126, cod. civ., nel voler attribuire al contratto di lavoro nullo tutti gli effetti economici e giuridici che gli sono connaturati, attribuirebbe anche il diritto al punteggio per l'anzianità di servizio maturata.

1.1. Il motivo non è fondato.

L'art. 2126, cod. civ., primo comma, sancisce: "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa".

L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera.

Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2673 del 2020), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle [OSCURATO:PERSONA], e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.

Nella specie, quindi, correttamente la Corte d'Appello ha escluso che in ragione dell'art. 2126, cod. civ., il contratto nullo potesse produrre effetti ai fini dell'inserimento del lavoratore nelle graduatorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, n.5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Rg n. 28134 del 2015 Assume il ricorrente che, con riguardo alla supplenza presso l'istituto Fermi, aveva avanzato solo una semplice domanda, senza aver rilasciato una dichiarazione falsa, come risultava dal decreto USP del 22 luglio 2008.

Tale circostanza escludeva che il contratto potesse ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto o della causa. o che l'illegittimità potesse essere a lui imputabile.

Tali fatti decisivi erano stati oggetto di discussione tra le parti, e l'Amministrazione aveva omesso ogni contestazione e replica.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione in ragione della nullità del contratto di lavoro in quanto stipulato benchè il Maiuolo non fosse inserito in graduatoria di circolo o di istituto, o in graduatorie di circoli o di istituti viciniori, come peraltro riconosce lo stesso lavoratore.

Dunque, nel richiamare quanto già osservato nella trattazione del primo motivo di ricorso, circa l'ambito di applicazione dell'art. 2126, cod. civ., si rileva che le ragioni (mancanza di falsa dichiarazione, mancanza di illiceità dell'oggetto o ella causa, non imputabilità della nullità) che il ricorrente deduce non rientrano nella ratio decidendi della pronuncia di appello, e la prospettazione di censure su tali profili sono quindi inammissibili per difetto di rilevanza.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla spese in mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte dell'Amministrazione costituita.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Rg n. 28134 del 2015 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28134-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], eienivAmenLe domicilisto in ROMA, CORSO D'ITALIA N.102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2021. RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2546 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 592/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 488/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg n. 28134 del 2015 RITENUTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MIUR, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del lavoratore finalizzato ad ottenere che fosse dichiarato il proprio diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, dalle quali assumeva di essere stato ingiustamente cancellato con provvedimento del 22 luglio 2008. 2. La Corte d'Appello ha ricordato come il lavoratore avesse stipulato un contratto a termine per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, nell'anno scolastico 2000/2001, con il dirigente dell'Istituto "Fermi" di Catanzaro. Non era contestato che la stipula del contratto fosse avvenuta in violazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 240 del 2000, in quanto il Maiuolo non era inserito nelle graduatori di circolo o di istituto, e neppure in graduatorie di circoli viciniori. Come già affermato dal Tribunale, in ragione dell'accertata nullità del contratto di lavoro erano venuti meno i requisiti per l'inserimento dell'appellante nella graduatoria, non potendo il lavoratore vantare la necessaria anzianità di servizio in un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994. Né a diverse conclusioni poteva pervenirsi in ragione dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., che fa salvi gli effetti del contratto nullo limitatamente al solo periodo temporale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, e non certo anche per il tempo futuro. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore, prospettando due motivi di ricorso. 4. Il MIUR ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all'udienza. 5. [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente deduce essere interventore volontario nel giudizio di primo grado, è rimasto intimato. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ.Rg n. 28134 del 2015 Espone il ricorrente che l'art. 2126, cod. civ., nel voler attribuire al contratto di lavoro nullo tutti gli effetti economici e giuridici che gli sono connaturati, attribuirebbe anche il diritto al punteggio per l'anzianità di servizio maturata. 1.1. Il motivo non è fondato. L'art. 2126, cod. civ., primo comma, sancisce: "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2673 del 2020), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle [OSCURATO:PERSONA], e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum. Nella specie, quindi, correttamente la Corte d'Appello ha escluso che in ragione dell'art. 2126, cod. civ., il contratto nullo potesse produrre effetti ai fini dell'inserimento del lavoratore nelle graduatorie. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, n.5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Rg n. 28134 del 2015 Assume il ricorrente che, con riguardo alla supplenza presso l'istituto Fermi, aveva avanzato solo una semplice domanda, senza aver rilasciato una dichiarazione falsa, come risultava dal decreto USP del 22 luglio 2008. Tale circostanza escludeva che il contratto potesse ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto o della causa. o che l'illegittimità potesse essere a lui imputabile. Tali fatti decisivi erano stati oggetto di discussione tra le parti, e l'Amministrazione aveva omesso ogni contestazione e replica. 2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione in ragione della nullità del contratto di lavoro in quanto stipulato benchè il Maiuolo non fosse inserito in graduatoria di circolo o di istituto, o in graduatorie di circoli o di istituti viciniori, come peraltro riconosce lo stesso lavoratore. Dunque, nel richiamare quanto già osservato nella trattazione del primo motivo di ricorso, circa l'ambito di applicazione dell'art. 2126, cod. civ., si rileva che le ragioni (mancanza di falsa dichiarazione, mancanza di illiceità dell'oggetto o ella causa, non imputabilità della nullità) che il ricorrente deduce non rientrano nella ratio decidendi della pronuncia di appello, e la prospettazione di censure su tali profili sono quindi inammissibili per difetto di rilevanza. 3. Il ricorso deve essere rigettato. 4. Nulla spese in mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte dell'Amministrazione costituita. 5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Rg n. 28134 del 2015 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]