CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo - la denuncia di violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - non consentito dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità. La Corte di merito, valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestra (pd. 4 ) e le concrete modalità del fatto ( modalità di detenzione parte frazionato in dosi e parti in pezzo unico; il profitto che sarebbe potuto derivare dalle cessioni), ha ritenuto incompatibile questi elementi con una condotta occasionale, suscettibile di connotare il fatto in termini di lesività attenuata e, viepiù ha ritenuto configurabile la destinazione della droga allo smercio a terzi, come da primo motivo del ricorso. Anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione in concreto della pena sfuggono a censure di legittimità poiché la motivazione sul punto è completa e non manifestamente illogica non essendo la incensuratezza dell'imputato e la sua giovane età criterio di orientamento valido per l'applicazione di un trattamento meno severo, Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il