CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 14919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rezione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 21291 del 14/02/2025 dellaSesta Sezione penale;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleSimonetta Ciccarelli, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendodichiararsi la inammissibilità del ricorso;uditele richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Questa Corte di cassazione, con sentenza della Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025,dichiarava inammissibile il ricorso, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza della Corte di appello di Bari del 11/03/2024 e condannava il ricorrente alpagamento delle spese del grado e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.2. Avverso la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, proponericorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia dello [OSCURATO:PERSONA], deducendo errore di fatto in relazione alla mancata declaratoria diprescrizione del reato per ritenuta sussistenza del giudicato progressivo.Al riguardo, rileva il ricorrente come, con il ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa dalla Corte di appello di Bari quale giudice del rinvio, fosse stata censurata lamancata dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte territoriale, osservandocome l’annullamento con rinvio, per quanto avesse comportato una pronuncia irrevocabile inpunto di penale responsabilità, non avrebbe comunque consentito di eludere il maturaredella prescrizione, atteso che proprio il configurarsi o meno delle aggravanti ad effettospeciale, oggetto di annullamento con rinvio, avrebbe inciso sul termine prescrizionale.Rileva vieppiù come non sarebbe stato esperibile alcun rimedio straordinario avverso la‘prima’ sentenza di annullamento con rinvio, atteso che lo strumento di cui all’art. 625-biscod. proc. pen. è attivabile solo dal condannato, di talché è necessario che la sentenza siairrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Invero, al riguardo si deve osservare come l'errore materiale e l'errore di fatto,indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avversoprovvedimenti della Corte di cassazione, consistano, rispettivamente, il primo, nella mancatarispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, ilsecondo in una svista o in un equivoco, il cui contenuto viene percepito in modo difforme daquello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto gli errori divalutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione delsignificato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato,Rv. 273193 - 01).1.2. Ciò premesso, dalla lettura della sentenza della Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025,risultano specifica presa in esame e risposta al motivo di ricorso con cui veniva censurata lamancata dichiarazione, da parte del giudice del rinvio, della prescrizione del reato: invero, alparagrafo 3, risulta argomentato che il rilievo della prescrizione - sopravvenuta rispetto allasentenza della Corte di appello - risulta «precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità dellaaffermazione di responsabilità contenuta nella sentenza della Corte di cassazione», Sez. 2,n. 36387 del 28/06/2023, che aveva annullato limitatamente ai reati di cui ai capi c), d), i) k)e s), relativamente alla circostanza aggravante dello stato di bisogno, dichiarandoinammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile la affermazione di responsabilità.Nella medesima pronuncia si è dato altresì espresso rilievo al fatto che alla stessaconclusione si sarebbe pervenuti anche in ipotesi in cui fosse stata la Corte di legittimità anon avvedersi della causa estintiva già maturata alla data del disposto annullamento conrinvio (vds. pag. 4 della sentenza n. 21291/2025 citata).Nella specie, dunque, il ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. risulta attivato permotivo non consentito, poichè la Corte, con la sentenza n. 21291 del 14/02/2025, non èincorsa in un errore materiale o di fatto, ma, richiamando giurisprudenza, ha operato unavalutazione in diritto, ritenendo il rilievo della prescrizione precluso dalla dichiarazione diirrevocabilità della penale responsabilità, contenuta nella sentenza di annullamento parzialecon rinvio.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore argomentazione ededuzione difensiva.2. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimatain ragione della causa di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente