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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 24267/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 17/02/2026, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza del G.i.p. della stessa città del05/01/2026, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere in relazione ai di cui ai capi a) e c) della imputazioneprovvisoria (artt. 110, 628, comma terzo, n.1, prima e terza parte, art.110, 648 cod. pen.).2.

Avverso la predetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorsoche qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Vizio della motivazione perché mancante e manifestamentecontraddittoria quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza inordine al delitto contestato, con particolare riferimento all’identificazionedel [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della rapina di cui al capo a) dellarubrica; tenuto conto delle argomentazioni che erano state spese sul puntodal G.i.p., il Tribunale del riesame aveva offerto una motivazionepalesemente incoerente pretendendo di desumere il riconoscimento delricorrente, seppure nei termini di probatio minor dagli indumenti indossati edalle sembianze fisiche, ritenendo tale riconoscimento avallato dal fatto cheil cellulare riferibile al ricorrente non avesse generato traffico telefonicodurante le fasi della rapina, circostanza che invece era stata ritenuta neutradal primo giudice; il Tribunale del riesame ha presuntivamente ritenuto chetale elemento rappresentasse sintomo di cautela, adottata dal rapinatoreper non essere localizzato, considerando inoltre elemento significativo in talsenso anche la mancanza di contatti con il correo [OSCURATO:PERSONA] nei giorniprecedenti.

La difesa ha sostenuto come il Tribunale del riesame avesseritenuto nitidamente ritratto il ricorrente dalle telecamere di videosorveglianza, in completa antitesi alle conclusioni del primo giudice, inpresenza tra l’altro di una perquisizione realizzata al fine di rinvenire gliindumenti indossati dal soggetto video ripreso, che aveva avuto esitonegativo.

Ricorre una motivazione omessa, una assenza di spiegazione,quanto alla affermazione che aveva reso il Gip in ordine alla impossibilità diritenere che la Citroen C3 vista arrivare a viale Campania alla 18.48 fossela stessa autovettura prelevata dagli indagati secondo la ricostruzioneaccusatoria in via Pitrè alla 18.29.2.2.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria emanifestamente illogica in ordine alla scelta della misura ed alla presuntainadeguatezza degli arresti domiciliari anche con dispositivo elettronico dicontrollo; la difesa ha sostenuto la apparenza della motivazione nel suomero riferimento ai precedenti penali del ricorrente ed alla mancanza direddito lecito; del tutto presuntiva la affermazione in ordine allainadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari.3.Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tuttogenerici, oltre che manifestamente infondati per le ragioni che seguono.2.

In via preliminare, giova ribadire il costante principio chechiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamentodel giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01; Sez.5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

L'insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in sede di legittimità soltanto se sitraduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assolutamancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà dellamotivazione.

Deve, quindi essere ribadito che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2,n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3.

Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita,chiara e persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria, caratterizzata daevidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condottaimputata.La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimielementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una letturaalternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti,proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nellasostanza da una visione parcellizzata e limitata della ampla, logica epersuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, seppurein senso difforme rispetto al G.i.p., senza reale confronto con gli elementiaddotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari inrelazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in unmero richiamo alle conclusioni del primo giudice di merito, congruamentedisattese con argomentazioni certamente non apodittiche o apparenti.La motivazione del provvedimento impugnato ha ampiamentericostruito la condotta imputata e gli elementi a supporto delriconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], quale autore della rapina, sulla base di unaserie di elementi cospicui che, in correlazione logica tra loro, hanno resoevidente il contributo concorsuale dello stesso.

In tal senso, sono staterichiamate le sembianze del soggetto video ripreso, il suo modo dimuoversi, gli indumenti indossati, le caratteristiche della azione(ampiamente organizzata e correlata allo svolgimento di diversi frammentidella condotta imputata da parte di soggetti in pieno accordo tra loro), lachiara conoscenza da parte del ricorrente, per la sua esperienza, didinamiche criminali assimilabili ed omologhe, considerati i precedentiriferibili allo stesso, nonché il portato inequivoco delle dichiarazioni del DeLuca, captate durante l’attesa presso gli uffici della Squadra mobile, latempistica degli spostamenti delle auto a bordo delle quali si trovavano siaMorello e Cardullo da una parte, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, lasequenza delle video riprese delle auto in viale della Regione siciliana, lecaratteristiche della azione predatoria posta in essere a volto scoperto econ l’uso di arma.

Con tale ampia ricostruzione in fatto, logica edargomentata, il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi ariproporre la diversa conclusione raggiunta dal Gip, con argomentazioni chetendono ad eludere la complessiva valutazione del Tribunale, mediante unrichiamo parcellizzato alle emergenze indiziarie valutate.4.Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive dispecificità e del tutto generiche nel loro argomentare, in assenza diqualsiasi allegazione al fine di contrastare le conclusioni raggiunte dalTribunale e senza effettivo confronto con le esplicite e puntualiconsiderazioni spese sul tema delle esigenze cautelari (pag. 7, dove è statavalorizzata la personalità del ricorrente, anche quanto all’inidoneità di altremisure cautelari, proprio in considerazione delle caratteristiche dellacondotta, della natura organizzata della stessa, oltre che della naturaspregiudicata dei comportamenti tenuti, quale chiaro indice dellaparticolare intensità del dolo).

Il ricorso fornisce un'interpretazione delrequisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrastacon la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio,secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242-01), intema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede,invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale;analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti.Il Tribunale ha adempiuto con considerazione logica ed articolataall’onere motivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolofosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitticontestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma eranocaratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori.A fronte di una ricostruzione così chiara ed approfondita appare noncentrata l’evocazione del vizio della motivazione, che sarebbe tale daintegrare la violazione di legge nel senso di una sostanziale omissione dellastessa, certamente non ricorrente nel caso di specie.5.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dovràprovvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 17/02/2026, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza del G.i.p. della stessa città del05/01/2026, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere in relazione ai di cui ai capi a) e c) della imputazioneprovvisoria (artt. 110, 628, comma terzo, n.1, prima e terza parte, art.110, 648 cod. pen.).2. Avverso la predetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorsoche qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Vizio della motivazione perché mancante e manifestamentecontraddittoria quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza inordine al delitto contestato, con particolare riferimento all’identificazionedel [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della rapina di cui al capo a) dellarubrica; tenuto conto delle argomentazioni che erano state spese sul puntodal G.i.p., il Tribunale del riesame aveva offerto una motivazionepalesemente incoerente pretendendo di desumere il riconoscimento delricorrente, seppure nei termini di probatio minor dagli indumenti indossati edalle sembianze fisiche, ritenendo tale riconoscimento avallato dal fatto cheil cellulare riferibile al ricorrente non avesse generato traffico telefonicodurante le fasi della rapina, circostanza che invece era stata ritenuta neutradal primo giudice; il Tribunale del riesame ha presuntivamente ritenuto chetale elemento rappresentasse sintomo di cautela, adottata dal rapinatoreper non essere localizzato, considerando inoltre elemento significativo in talsenso anche la mancanza di contatti con il correo [OSCURATO:PERSONA] nei giorniprecedenti. La difesa ha sostenuto come il Tribunale del riesame avesseritenuto nitidamente ritratto il ricorrente dalle telecamere di videosorveglianza, in completa antitesi alle conclusioni del primo giudice, inpresenza tra l’altro di una perquisizione realizzata al fine di rinvenire gliindumenti indossati dal soggetto video ripreso, che aveva avuto esitonegativo. Ricorre una motivazione omessa, una assenza di spiegazione,quanto alla affermazione che aveva reso il Gip in ordine alla impossibilità diritenere che la Citroen C3 vista arrivare a viale Campania alla 18.48 fossela stessa autovettura prelevata dagli indagati secondo la ricostruzioneaccusatoria in via Pitrè alla 18.29.2.2.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria emanifestamente illogica in ordine alla scelta della misura ed alla presuntainadeguatezza degli arresti domiciliari anche con dispositivo elettronico dicontrollo; la difesa ha sostenuto la apparenza della motivazione nel suomero riferimento ai precedenti penali del ricorrente ed alla mancanza direddito lecito; del tutto presuntiva la affermazione in ordine allainadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari.3.Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tuttogenerici, oltre che manifestamente infondati per le ragioni che seguono.2. In via preliminare, giova ribadire il costante principio chechiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamentodel giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01; Sez.5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). L'insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in sede di legittimità soltanto se sitraduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assolutamancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà dellamotivazione. Deve, quindi essere ribadito che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2,n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3. Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita,chiara e persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria, caratterizzata daevidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condottaimputata.La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimielementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una letturaalternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti,proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nellasostanza da una visione parcellizzata e limitata della ampla, logica epersuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, seppurein senso difforme rispetto al G.i.p., senza reale confronto con gli elementiaddotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari inrelazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in unmero richiamo alle conclusioni del primo giudice di merito, congruamentedisattese con argomentazioni certamente non apodittiche o apparenti.La motivazione del provvedimento impugnato ha ampiamentericostruito la condotta imputata e gli elementi a supporto delriconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], quale autore della rapina, sulla base di unaserie di elementi cospicui che, in correlazione logica tra loro, hanno resoevidente il contributo concorsuale dello stesso. In tal senso, sono staterichiamate le sembianze del soggetto video ripreso, il suo modo dimuoversi, gli indumenti indossati, le caratteristiche della azione(ampiamente organizzata e correlata allo svolgimento di diversi frammentidella condotta imputata da parte di soggetti in pieno accordo tra loro), lachiara conoscenza da parte del ricorrente, per la sua esperienza, didinamiche criminali assimilabili ed omologhe, considerati i precedentiriferibili allo stesso, nonché il portato inequivoco delle dichiarazioni del DeLuca, captate durante l’attesa presso gli uffici della Squadra mobile, latempistica degli spostamenti delle auto a bordo delle quali si trovavano siaMorello e Cardullo da una parte, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra, lasequenza delle video riprese delle auto in viale della Regione siciliana, lecaratteristiche della azione predatoria posta in essere a volto scoperto econ l’uso di arma. Con tale ampia ricostruzione in fatto, logica edargomentata, il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi ariproporre la diversa conclusione raggiunta dal Gip, con argomentazioni chetendono ad eludere la complessiva valutazione del Tribunale, mediante unrichiamo parcellizzato alle emergenze indiziarie valutate.4.Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive dispecificità e del tutto generiche nel loro argomentare, in assenza diqualsiasi allegazione al fine di contrastare le conclusioni raggiunte dalTribunale e senza effettivo confronto con le esplicite e puntualiconsiderazioni spese sul tema delle esigenze cautelari (pag. 7, dove è statavalorizzata la personalità del ricorrente, anche quanto all’inidoneità di altremisure cautelari, proprio in considerazione delle caratteristiche dellacondotta, della natura organizzata della stessa, oltre che della naturaspregiudicata dei comportamenti tenuti, quale chiaro indice dellaparticolare intensità del dolo). Il ricorso fornisce un'interpretazione delrequisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrastacon la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio,secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242-01), intema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede,invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale;analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti.Il Tribunale ha adempiuto con considerazione logica ed articolataall’onere motivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolofosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitticontestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma eranocaratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori.A fronte di una ricostruzione così chiara ed approfondita appare noncentrata l’evocazione del vizio della motivazione, che sarebbe tale daintegrare la violazione di legge nel senso di una sostanziale omissione dellastessa, certamente non ricorrente nel caso di specie.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dovràprovvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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