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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2024

Cassazione n. 12545/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8661/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, che li rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , n. 8299 / 20 21 , depositata il 20/09/2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe.

2. L’Ufficio, con un primo avviso di accertamento, rettificava il reddito di impresa della [OSCURATO:SOCIETA]. di F. e G. Bonaccorso per l’anno di imposta 2007 recuperando a tassazione una plusvalenza conseguente ad una cessione di azienda in ragione del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

Con un secondo avviso di accertamento, rettificava ex art. 5 t.u.i.r. il reddito del socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua quota di partecipazione pari al 40 per cento.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il contribuente.

La C.t.p. rigettava il ricorso.

La C.t.r., in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso originario del contribuente rilevando che assumeva carattere dirimente la sopravvenienza dall'articolo 5, comma 3, d.lgs n. 147 del 2015, secondo cui, perle cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi l’resistenza di un maggior corrispettivo non era presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai finidell'imposta di registro di cui al d.lgs. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecarie e catastali di cui al d.lgs. n. 347 del 1990.

La C.t.r. disponeva, poi, la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, « tenuto conto della sopravvenienza normativa, intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado» Il contribuentein data 6 aprile 2024 ha depositato memoria ex art. 380 bis

1. Cod. proc. civ.

Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Osserva, in proposito, che l’art. 5, comma 3,d.lgs. n. 147 del 2015 , in forza del quale era stato accolto l’appello è norma di interpretazione autentica , priva di carattere innovativo, sicché – non essendovi stato un mutamento normativo in corso di causa –non poteva giustificar si la compensazione delle spese processuali che, pertanto, doveva ritenersi disposta in assenza dei presupposti di legge.

2. Con il secondo motivo denuncia la nullit à della sentenza per la violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ.

Osserva che la motivazione adottata per disporre la compensazione delle spese processuali, essendo esclusivamente fondata su un fatto (la sopravvenienza normativa) inesistente, ovvero comunque privo del significato innovativo attribuitogli, non può non ritenersi apparente, perplessa o contraddittoria, ovvero mancante.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

3.1. In tema di spese, l'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs.24 settembre 2015, n.156 con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Le disposizioni così modificate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sono applicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resa nel 2021.

3.2. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato la compensazione delle spese nel processo tributario in modo autonomo rispetto all’art. 92 cod. proc. civ. non può prescindersi, tuttavia, dagli approdi della giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma.

Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 secondo comma, cod. proc. civ. successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva riformulato detta disposizione prevedendo in sostituzione della compensazione per «giusti motivi» la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni» Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale delle«gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta in violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimastefuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha evidenziato che il fondamento sotteso all’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente – ipotesi che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 «gravi ed eccezionali ragioni» – sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti; di seguito la Consulta ha espressamente precisato che «tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autenticao più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva […]» (Corte cost. n. 77 del 2018).

3.4. Erra, pertanto, il ricorrente nel ritenere che la norma sopravvenuta, in quanto di interpretazione autentica e, quindi, non innovativa esuli dalle «gravi ed eccezionali ragioni».

Come chiarito dalla Consulta nella sentenza citata la fattispecie della norma di interpretazione autentica ove concernenteuna «questione dirimente» al fine della decisione della controversia, è connotata da grav ità ed eccezionalità tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.

3.5. La C.t.r., non solo si è attenuta a questi principi, ma nel fare riferimento alla sopravvenienza normativa che, come desumibile dall’intera parte motiva, aveva portata dirimente nella questione controversa, ha anche reso motivazione congrua, ancorché sintetica in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 in euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8661/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, che li rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 8299 / 20 21 , depositata il 20/09/2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. 2. L’Ufficio, con un primo avviso di accertamento, rettificava il reddito di impresa della [OSCURATO:SOCIETA]. di F. e G. Bonaccorso per l’anno di imposta 2007 recuperando a tassazione una plusvalenza conseguente ad una cessione di azienda in ragione del valore accertato ai fini dell’imposta di registro. Con un secondo avviso di accertamento, rettificava ex art. 5 t.u.i.r. il reddito del socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua quota di partecipazione pari al 40 per cento. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il contribuente. La C.t.p. rigettava il ricorso. La C.t.r., in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso originario del contribuente rilevando che assumeva carattere dirimente la sopravvenienza dall'articolo 5, comma 3, d.lgs n. 147 del 2015, secondo cui, perle cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi l’resistenza di un maggior corrispettivo non era presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai finidell'imposta di registro di cui al d.lgs. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecarie e catastali di cui al d.lgs. n. 347 del 1990. La C.t.r. disponeva, poi, la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, « tenuto conto della sopravvenienza normativa, intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado» Il contribuentein data 6 aprile 2024 ha depositato memoria ex art. 380 bis 1. Cod. proc. civ. Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Osserva, in proposito, che l’art. 5, comma 3,d.lgs. n. 147 del 2015 , in forza del quale era stato accolto l’appello è norma di interpretazione autentica , priva di carattere innovativo, sicché – non essendovi stato un mutamento normativo in corso di causa –non poteva giustificar si la compensazione delle spese processuali che, pertanto, doveva ritenersi disposta in assenza dei presupposti di legge. 2. Con il secondo motivo denuncia la nullit à della sentenza per la violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ. Osserva che la motivazione adottata per disporre la compensazione delle spese processuali, essendo esclusivamente fondata su un fatto (la sopravvenienza normativa) inesistente, ovvero comunque privo del significato innovativo attribuitogli, non può non ritenersi apparente, perplessa o contraddittoria, ovvero mancante. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 3.1. In tema di spese, l'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs.24 settembre 2015, n.156 con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Le disposizioni così modificate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sono applicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resa nel 2021. 3.2. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato la compensazione delle spese nel processo tributario in modo autonomo rispetto all’art. 92 cod. proc. civ. non può prescindersi, tuttavia, dagli approdi della giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma. Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 secondo comma, cod. proc. civ. successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva riformulato detta disposizione prevedendo in sostituzione della compensazione per «giusti motivi» la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni» Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale delle«gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta in violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimastefuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha evidenziato che il fondamento sotteso all’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente – ipotesi che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 «gravi ed eccezionali ragioni» – sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti; di seguito la Consulta ha espressamente precisato che «tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autenticao più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva […]» (Corte cost. n. 77 del 2018). 3.4. Erra, pertanto, il ricorrente nel ritenere che la norma sopravvenuta, in quanto di interpretazione autentica e, quindi, non innovativa esuli dalle «gravi ed eccezionali ragioni». Come chiarito dalla Consulta nella sentenza citata la fattispecie della norma di interpretazione autentica ove concernenteuna «questione dirimente» al fine della decisione della controversia, è connotata da grav ità ed eccezionalità tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. 3.5. La C.t.r., non solo si è attenuta a questi principi, ma nel fare riferimento alla sopravvenienza normativa che, come desumibile dall’intera parte motiva, aveva portata dirimente nella questione controversa, ha anche reso motivazione congrua, ancorché sintetica in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 in euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a tito
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