Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24612/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 04/02/2021, la Corte di appello di Catania, rideterminata in anni 3 la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 04/05/2016 con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di "Clinica della moto" s.r.I., dichiarata fallita il 30/06/2011, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti i bancarotta, l'aveva condannata alla pena di anni 3 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizi di motivazione.

La sentenza impugnata ha illegittimamente motivato la richiesta di applicazione delle circostanza attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante sulla base della mancata attivazione dell'imputata nel collaborare all'accertamento dei reati contestati, senza offrire alcun elemento relativo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), la Corte di appello ha sì fatto riferimento all'asserito, ancorché parziale, comportamento collaborativo dell'imputata, ma solo per rispondere al motivo di appello che aveva valorizzato la collaborazione prestata da Coltraro alla curatela, laddove la giustificazione della conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee è affidato anche alla considerazione dell'assenza di dati probatori conferenti nel senso del ruolo marginale rivendicato dall'imputata.

Il ricorso non mette compiutamente a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando pertanto manifestamente infondato.

D'altra parte, il giudice di appello ha confermato la valutazione di congruità della pena irrogata alla luce dei parametri commisurativi della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, risultando anche da questo punto di vista il ricorso carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 04/02/2021, la Corte di appello di Catania, rideterminata in anni 3 la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 04/05/2016 con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di "Clinica della moto" s.r.I., dichiarata fallita il 30/06/2011, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti i bancarotta, l'aveva condannata alla pena di anni 3 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha illegittimamente motivato la richiesta di applicazione delle circostanza attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante sulla base della mancata attivazione dell'imputata nel collaborare all'accertamento dei reati contestati, senza offrire alcun elemento relativo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), la Corte di appello ha sì fatto riferimento all'asserito, ancorché parziale, comportamento collaborativo dell'imputata, ma solo per rispondere al motivo di appello che aveva valorizzato la collaborazione prestata da Coltraro alla curatela, laddove la giustificazione della conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee è affidato anche alla considerazione dell'assenza di dati probatori conferenti nel senso del ruolo marginale rivendicato dall'imputata. Il ricorso non mette compiutamente a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando pertanto manifestamente infondato. D'altra parte, il giudice di appello ha confermato la valutazione di congruità della pena irrogata alla luce dei parametri commisurativi della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, risultando anche da questo punto di vista il ricorso carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Decreto Cassazione n. 24612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris