CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto deducono illogicità della motivazione che non emergono dal testo dell'ordinanza impugnata, atteso che: - il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) ed, in presenza di una distanza temporale di tredici anni tra i reati oggetto della sentenza indicata in atti come sub 1) e quelli della sentenza sub 3) e di quindici anni tra i reati oggetto della sentenza sub 1) e quelli della sentenza sub 2), non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato i successivi non potessero essere stata programmati almeno nelle loro linee essenziali; - con riferimento al rapporto tra i reati oggetto delle sentenze sub 2) e sub 3), la cui commissione è comunque separata da una distanza di due anni, che a sua volta in modo non illogico è stato ritenuto essere un periodo temporale indice dell'inesistenza di una volizione unitaria, la circostanza evidenziata dal ricorso, a sostegno della prospettazione dell'esistenza di un unico disegno criminoso, dell'identità del titolo di reato e dell'identità del luogo di commissione dei crimini, in modo non illogico è stata ritenuta dal giudice dell'esecuzione subvalente rispetto agli indici di segno contrario della diversità di correi e della ricordata distanza temporale tra i reati; - la stessa deduzione contenuta in ricorso che il condannato possa essere stato inserito in circuiti criminali diversi senza che ciò escluda la volizione unitaria trova una risposta logica nelle conclusioni dell'ordinanza impugnata secondo cui ciò è sintomatico non dell'attuazione di un progetto criminoso unitario ma di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso