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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13392/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27/10/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesameche era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p.del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodiacautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapinapluriaggravata (dalla commissione della violenza o minaccia con armi e da personetravisate) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PioContiello) commessa in Cardito il 22/05/2024 ai danni di un autonoleggio gestito da MauroMarrone e di porto illegale in luogo pubblico di due pistole e di un fucile aggravato(dall’essere stato commesso al fine di eseguire la menzionata tentata rapina) in concorso(con gli stessi concorrenti nella tentata rapina).2.

Avverso la suddetta ordinanza del 27/10/2025 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aniello, NicolaPota, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125 e 273 dello stesso codice, l’illogicitàdella motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «quantoalla partecipazione al delitto contestatogli con il ruolo di “organizzatore” dello stesso».Dopo avere esposto gli indizi che sarebbero stati valorizzati dal Tribunale di Napoli, ilPota afferma che le argomentazioni dello stesso Tribunale sarebbero «illogiche e frutto dimere deduzioni»» e, quindi, inidonee a configurare un quadro di gravità indiziaria della suapartecipazione, quale «esecutore materiale», alla contestata tentata rapina.Dopo avere illustrato i contenuti della nozione di «gravi indizi di colpevolezza», ilricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà dell’argomentazione sulla base della qualeil Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della sua partecipazione allatentata rapina «con il ruolo di organizzatore» ed «esecutore materiale», denunciando cometale argomentazione non muoverebbe «da elementi certi, ma da mere congetture».Contesta in particolare, in primo luogo, che «l’indizio rappresentato dal riferimento atale “[OSCURATO:PERSONA]”, che si vuole identificare nel prevenuto, ebbene – cfr. pag. 23 o.c.c. – gliinterlocutori non riferiscono che il “[OSCURATO:PERSONA]” sia l’autore della tentata rapina anzi, affermano“sono andati gli amici di [OSCURATO:PERSONA]”, ed ancora “è andato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altro ragazzo”!Sicché non solo i “[OSCURATO:PERSONA]” sono due ma, come detto, alcun elemento indiziari[o] che possafar emergere il riferimento al prevenuto».In secondo luogo, quanto alla messaggistica che era stata tratta dalla copia forense delsuo cellulare con riferimento al pomeriggio e alla sera del 22/05/2025, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che,poiché a maggio era in vigore l’ora legale, con la conseguenza che all’ora di Greenwichdevono essere aggiunte due ore, «l’ultimo sms avvenuto alle ore 17:56:33» era in realtàdelle ore 19:56:33 ora italiana ed era quindi successivo alla commissione della tentatarapina.In terzo luogo, quanto alla maschera in silicone che egli avrebbe indossato inoccasione della tentata rapina del 22/05/2025, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che aveva depositato lasentenza irrevocabile con la quale egli era stato condannato per la tentata rapina commessail 11/06/2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Poiché da tale sentenza risultava che egli era statocondannato per avere avuto non il ruolo di esecutore materiale di tale delitto ma «per averdato “appoggio logistico” a chi materialmente ebbe a commettere la rapina», nediscenderebbe che «il binomio rapinatore [OSCURATO:PERSONA] uguale rapinatore [OSCURATO:PERSONA] nel caso inesame è assolutamente confutabile», atteso che era stato accertato che egli non era statol’esecutore materiale della tentata rapina ai danni del [OSCURATO:PERSONA].Da ciò il carattere «meramente congetturale» della ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo è manifestamente infondato.2.

Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno datempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spettail compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende,perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra letante: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, cn la quale la Corteha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito)».3.

Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale, alla tentata rapina del22/05/2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un puntuale e puntiglioso esameincrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp che erano stati tratti dal telefonocellulare del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al pomeriggio e alla sera del giorno della tentata rapina edelle intercettate conversazioni tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PioContiello che avevano avuto luogo all’interno dell’autovettura Lancia Y che aveva funto damacchina d’appoggio per l’esecuzione del delitto tentato.Da tale esame incrociato era chiaramente emerso che le due autovetture, la Lancia Y eun’altra a bordo della quale si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (oltre a un altro soggetto nonidentificato), si erano mosse di concerto alla volta dell’autonoleggio del [OSCURATO:PERSONA], che il Potae il [OSCURATO:PERSONA] non erano ancora mascherati ed erano armati («tengono pure le pistole»),che, come commentato dal duo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era pronto anche a spararealla vittima se si fosse opposta, fino al fallimento della rapina – che aveva visto anchel’inseguimento della persona offesa da parte del [OSCURATO:PERSONA] – comunicato al [OSCURATO:PERSONA]Annunziatadallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Napoli ha altresì logicamente valorizzato sia l’incontro, subito dopo latentata rapina, di tutti i soggetti coinvolti nella commissione di essa a casa di FrancescoChiacchio ad Aversa, sia l’intercettata conversazione, del giorno successivo al delittotentato, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], a bordo della menzionata Lancia Y, avevaparlato di «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» quali autori della fallita rapina del giorno prima(«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e un altro ragazzo» sono «andati» ma non sono riusciti a «farselo»), delfatto che «[OSCURATO:PERSONA]» aveva «anche le maschere» e che «[OSCURATO:PERSONA]» aveva commesso l’erroredi dimenticare la maschera sotto il sedile dell’autovettura che era stata presa a noleggio, conla conseguente preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] che il noleggiatore, che l’aveva trovata, potessecollegare «[OSCURATO:PERSONA]» alla tentata rapina ai danni dell’altro noleggiatore [OSCURATO:PERSONA].La valutazione degli indicati elementi indizianti della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a talereato che è stata compiuta dal Tribunale di Napoli appare del tutto congrua rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento della prova, non risultaviziata da alcuna violazione di norme di legge né presenta alcuna contraddizione, con laconseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle delricorrente, il quale ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazionedell’ordinanza impugnata.Tale motivazione si sottrae, in particolare, alle censure che sono state avanzate dalPota con il ricorso, a proposito delle quali si osserva quanto segue.Anzitutto, l’identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] del «[OSCURATO:PERSONA]» autore della rapina non riposa soltantosulle intercettate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] – di cui il ricorrente sembra offrire unadiversa interpretazione –, ma, come si è visto, su quanto era chiaramente emerso dalpuntuale e puntiglioso esame incrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp cheerano stati tratti dal telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al pomeriggio e alla sera delgiorno della tentata rapina e delle intercettate conversazioni tra i coindagati Robertodell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell’autovettura Lancia Y.In secondo luogo, il Tribunale di Napoli ha precisato di avere considerato, quale orariodei menzionati messaggi whatsapp, quello in essi indicato con l’aggiunta di due ore (e non diuna), e ha argomentato come tale aggiunta non incidesse sulla sussistenza della gravitàindiziaria, atteso che, anche aggiungendo due ore all’orario che risultava dal telefonocellulare del [OSCURATO:PERSONA], era possibile ricostruire in modo compiuto e coerente gli spostamenti degliindagati.

La censura che è stata avanzata al riguardo dal ricorrente risulta del tutto generica,in assenza di qualsivoglia precisazione circa il contenuto dell’invocato «ultimo sms avvenutoalle ore 17:56:33».In terzo luogo, si deve ritenere del tutto logica la considerazione del Tribunale di Napolisecondo cui il fatto che, nella sentenza di condanna per la tentata rapina commessa dalPota il 11/06/2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto non uno deirapinatori mascherati ma uno dei rapinatori che si trovavano sull’auto di “appoggio” nonescludeva che il [OSCURATO:PERSONA], nella diversa tentata rapina del 22/05/2025 ai danni di MauroMarrone, avesse rivestito il ruolo di rapinatore mascherato esecutore materiale.4.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/10/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesameche era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p.del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodiacautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapinapluriaggravata (dalla commissione della violenza o minaccia con armi e da personetravisate) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PioContiello) commessa in Cardito il 22/05/2024 ai danni di un autonoleggio gestito da MauroMarrone e di porto illegale in luogo pubblico di due pistole e di un fucile aggravato(dall’essere stato commesso al fine di eseguire la menzionata tentata rapina) in concorso(con gli stessi concorrenti nella tentata rapina).2. Avverso la suddetta ordinanza del 27/10/2025 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aniello, NicolaPota, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125 e 273 dello stesso codice, l’illogicitàdella motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «quantoalla partecipazione al delitto contestatogli con il ruolo di “organizzatore” dello stesso».Dopo avere esposto gli indizi che sarebbero stati valorizzati dal Tribunale di Napoli, ilPota afferma che le argomentazioni dello stesso Tribunale sarebbero «illogiche e frutto dimere deduzioni»» e, quindi, inidonee a configurare un quadro di gravità indiziaria della suapartecipazione, quale «esecutore materiale», alla contestata tentata rapina.Dopo avere illustrato i contenuti della nozione di «gravi indizi di colpevolezza», ilricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà dell’argomentazione sulla base della qualeil Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della sua partecipazione allatentata rapina «con il ruolo di organizzatore» ed «esecutore materiale», denunciando cometale argomentazione non muoverebbe «da elementi certi, ma da mere congetture».Contesta in particolare, in primo luogo, che «l’indizio rappresentato dal riferimento atale “[OSCURATO:PERSONA]”, che si vuole identificare nel prevenuto, ebbene – cfr. pag. 23 o.c.c. – gliinterlocutori non riferiscono che il “[OSCURATO:PERSONA]” sia l’autore della tentata rapina anzi, affermano“sono andati gli amici di [OSCURATO:PERSONA]”, ed ancora “è andato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altro ragazzo”!Sicché non solo i “[OSCURATO:PERSONA]” sono due ma, come detto, alcun elemento indiziari[o] che possafar emergere il riferimento al prevenuto».In secondo luogo, quanto alla messaggistica che era stata tratta dalla copia forense delsuo cellulare con riferimento al pomeriggio e alla sera del 22/05/2025, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che,poiché a maggio era in vigore l’ora legale, con la conseguenza che all’ora di Greenwichdevono essere aggiunte due ore, «l’ultimo sms avvenuto alle ore 17:56:33» era in realtàdelle ore 19:56:33 ora italiana ed era quindi successivo alla commissione della tentatarapina.In terzo luogo, quanto alla maschera in silicone che egli avrebbe indossato inoccasione della tentata rapina del 22/05/2025, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che aveva depositato lasentenza irrevocabile con la quale egli era stato condannato per la tentata rapina commessail 11/06/2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché da tale sentenza risultava che egli era statocondannato per avere avuto non il ruolo di esecutore materiale di tale delitto ma «per averdato “appoggio logistico” a chi materialmente ebbe a commettere la rapina», nediscenderebbe che «il binomio rapinatore [OSCURATO:PERSONA] uguale rapinatore [OSCURATO:PERSONA] nel caso inesame è assolutamente confutabile», atteso che era stato accertato che egli non era statol’esecutore materiale della tentata rapina ai danni del [OSCURATO:PERSONA].Da ciò il carattere «meramente congetturale» della ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è manifestamente infondato.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno datempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spettail compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende,perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra letante: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, cn la quale la Corteha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito)».3. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale, alla tentata rapina del22/05/2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un puntuale e puntiglioso esameincrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp che erano stati tratti dal telefonocellulare del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al pomeriggio e alla sera del giorno della tentata rapina edelle intercettate conversazioni tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PioContiello che avevano avuto luogo all’interno dell’autovettura Lancia Y che aveva funto damacchina d’appoggio per l’esecuzione del delitto tentato.Da tale esame incrociato era chiaramente emerso che le due autovetture, la Lancia Y eun’altra a bordo della quale si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (oltre a un altro soggetto nonidentificato), si erano mosse di concerto alla volta dell’autonoleggio del [OSCURATO:PERSONA], che il Potae il [OSCURATO:PERSONA] non erano ancora mascherati ed erano armati («tengono pure le pistole»),che, come commentato dal duo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era pronto anche a spararealla vittima se si fosse opposta, fino al fallimento della rapina – che aveva visto anchel’inseguimento della persona offesa da parte del [OSCURATO:PERSONA] – comunicato al [OSCURATO:PERSONA]Annunziatadallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Napoli ha altresì logicamente valorizzato sia l’incontro, subito dopo latentata rapina, di tutti i soggetti coinvolti nella commissione di essa a casa di FrancescoChiacchio ad Aversa, sia l’intercettata conversazione, del giorno successivo al delittotentato, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], a bordo della menzionata Lancia Y, avevaparlato di «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» quali autori della fallita rapina del giorno prima(«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e un altro ragazzo» sono «andati» ma non sono riusciti a «farselo»), delfatto che «[OSCURATO:PERSONA]» aveva «anche le maschere» e che «[OSCURATO:PERSONA]» aveva commesso l’erroredi dimenticare la maschera sotto il sedile dell’autovettura che era stata presa a noleggio, conla conseguente preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] che il noleggiatore, che l’aveva trovata, potessecollegare «[OSCURATO:PERSONA]» alla tentata rapina ai danni dell’altro noleggiatore [OSCURATO:PERSONA].La valutazione degli indicati elementi indizianti della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a talereato che è stata compiuta dal Tribunale di Napoli appare del tutto congrua rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento della prova, non risultaviziata da alcuna violazione di norme di legge né presenta alcuna contraddizione, con laconseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle delricorrente, il quale ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazionedell’ordinanza impugnata.Tale motivazione si sottrae, in particolare, alle censure che sono state avanzate dalPota con il ricorso, a proposito delle quali si osserva quanto segue.Anzitutto, l’identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] del «[OSCURATO:PERSONA]» autore della rapina non riposa soltantosulle intercettate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] – di cui il ricorrente sembra offrire unadiversa interpretazione –, ma, come si è visto, su quanto era chiaramente emerso dalpuntuale e puntiglioso esame incrociato del contenuto dei messaggi vocali whattsapp cheerano stati tratti dal telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al pomeriggio e alla sera delgiorno della tentata rapina e delle intercettate conversazioni tra i coindagati Robertodell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell’autovettura Lancia Y.In secondo luogo, il Tribunale di Napoli ha precisato di avere considerato, quale orariodei menzionati messaggi whatsapp, quello in essi indicato con l’aggiunta di due ore (e non diuna), e ha argomentato come tale aggiunta non incidesse sulla sussistenza della gravitàindiziaria, atteso che, anche aggiungendo due ore all’orario che risultava dal telefonocellulare del [OSCURATO:PERSONA], era possibile ricostruire in modo compiuto e coerente gli spostamenti degliindagati. La censura che è stata avanzata al riguardo dal ricorrente risulta del tutto generica,in assenza di qualsivoglia precisazione circa il contenuto dell’invocato «ultimo sms avvenutoalle ore 17:56:33».In terzo luogo, si deve ritenere del tutto logica la considerazione del Tribunale di Napolisecondo cui il fatto che, nella sentenza di condanna per la tentata rapina commessa dalPota il 11/06/2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto non uno deirapinatori mascherati ma uno dei rapinatori che si trovavano sull’auto di “appoggio” nonescludeva che il [OSCURATO:PERSONA], nella diversa tentata rapina del 22/05/2025 ai danni di MauroMarrone, avesse rivestito il ruolo di rapinatore mascherato esecutore materiale.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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