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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 21210/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12226-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] GIANCRISTOFARO; - ricorrente - contro 2G [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] PERRI, che la rappresenta e difende; - Controricorrente - avverso la sentenza n. 2909/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; .22 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2909/20, del 11 novembre 2020, della Corte di Appello di Milano, che — accogliendo il gravame esperito in via di principalità dalla società 2G [OSCURATO:SOCIETA]. (già società 2G S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.) avverso la sentenza n. 280/18 del Tribunale di Monza, respingendo, invece, quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. — ha condannato l'odierna ricorrente a pagare alla 2G [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, la somma di C 52.735,24; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio, innanzi al Tribunale brianzolo, dalla società 2G S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.; - che l'attrice, in particolare, chiedeva che essa [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata al risarcirle il danno — stimato nella misura di C 52.735,24 — cagionato da vizi e difetti di funzionamento di un macchinario (sistema di traino a catena-gruppo rulliera) commissionato da 2G [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad un forno frontale che essa, a propria volta, si era impegnata a fornire ad un terzo, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - che, in particolare, una parte della somma giudizialmente richiesta, ovvero C 12.251,24, corrispondeva ad una fattura per riparazioni eseguite, sul macchinario realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]., da parte di tale società meccanica [OSCURATO:SOCIETA]., mesi dopo la sua installazione e messa in funzione, mentre l'altra parte della somma, pari a C 40.484,00, Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -2- si riferiva al danno da fermo del macchinario e da scarti di produzione dichiaratamente subito ed esposto dalla sopracitata società [OSCURATO:PERSONA], danno del quale la società allora attrice si era dovuta fare carico verso la stessa; - che il giudice di prime cure, istruita la causa anche mediante l'assunzione di prova testimoniale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, accoglieva in parte la domanda risarcitoria, segnatamente quanto al solo importo di C 12.251,24, compensando parzialmente tra le parti le spese del grado; - che esperito gravame in via principale da 2G [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta dalla società già attrice), nonché da [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale, anche per reiterare l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta, il giudice di appello accoglieva il primo e respingeva il secondo; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base — come detto — di cinque motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 2), cod. proc. civ. — violazione delle norme sulla competenza, per avere ambo i giudici di merito "non correttamente applicato nella fattispecie le disposizioni in punto competenza territoriale ex artt. 19 e 20 cod. proc. civ.", atteso che la posa in opera del macchinario (alla quale, in ipotesi, sarebbero da ricondurre i danni cagionati a 2G [OSCURATO:SOCIETA]) costituiva un'obbligazione accessoria rispetto all'impegno contrattualmente assunto, donde l'irrilevanza del luogo in cui essa doveva essere eseguita; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 244 cod. proc. civ., in quanto il giudice di appello "ha ritenuto di Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -3- fare uso della prova testimoniale assunta in primo grado in superamento dei suoi limiti di ammissibilità, senza alcuna motivazione sul punto", senza, invece, ricorrere ad una consulenza tecnica d'ufficio, ovvero lo strumento che avrebbe consentito "una ricostruzione il più immediata ed attendibile possibile" circa la presenza di vizi e difetti inerenti al macchinario oggetto di causa e la loro imputabilità causale e soggettiva; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché "insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la valutazione delle testimonianze e la condotta di controparte ex art. 1227 cod. civ.", in quanto, a dire della ricorrente, ciò che avrebbe compromesso la funzionalità del macchinario, subito dopo la posa dello stesso, sarebbero state le modiche apportata in via autonoma da 2G e [OSCURATO:PERSONA]; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 634 cod. proc. civ. e 2224 cod. civ., per avere il giudice di appello fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali in punto di validità probatoria delle fatture (per l'esattezza, quelle che attesterebbero, nel caso in esame, il danno da fermo tecnico e da scarti di produzione subito da [OSCURATO:PERSONA]), omettendo ogni motivazione su un punto decisivo della controversia; - che il quinto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente, in relazione all'ammissione della prova testimoniale in luogo della consulenza, all'omessa valutazione Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -4- della condotta di controparte come interruttiva del nesso causale ex art. 1227 cod. civ., nonché all'erronea valutazione delle fatture; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società 2G [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo — che reitera l'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata nei precedenti gradi del giudizio — è infondato; - che il giudice di appello — nel rigettare il motivo di gravame con il quale era stata riproposta tale eccezione — ha fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui, "nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 marzo 2014, n. 6762, Rv. 630200-01); - che non risultano conferenti, invece, gli arresti richiamati dalla ricorrente, i quali — nel sancire l'irrilevanza dell'obbligazione "accessoria" di posa del bene realizzato — attengono al diverso tema della qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e non, Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -5- specificamente, a quello della individuazione del giudice competente per territorio; - che il secondo motivo risulta, del pari, infondato; - che esso si risolve, infatti, nella contestazione della scelta, operata dai due giudici di merito, di non dare corso allo svolgimento di una CTU, donde la sua infondatezza alla stregua del principio secondo cui "il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità" (Cass. Sez. 1, sent. 23 marzo 2017, n. 7472, Rv. 644826- 02), salvo che tale scelta non si traduca nell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sicché "quando il giudice disponga di elementi istruttori" — come nel caso in esame — "e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere" ([OSCURATO:PERSONA]. 2, sent. 3 gennaio 2011, n. 72, Rv. 615839-01); - che, d'altra parte, il motivo neppure può trovare accoglimento in relazione all'affermazione della ricorrente secondo cui un mezzo di prova meno attendibile deve ritenersi ammissibile solo quando quello più attendibile risulti incolpevolmente non disponibile; - che siffatta affermazione presuppone, per vero, un principio di gerarchia" delle prove, viceversa sconosciuto al nostro ordinamento (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2007, n. 9245, Rv. 597878-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2011, n. 18644, Rv. 619362-01), rivelandosi, pertanto, erronea; - che il terzo motivo è, invece, inammissibile; - che esso pretende, difatti, di sindacare la valutazione che la sentenza impugnata ha operato della prova testimoniale, mentre Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -6- "l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito" — che è quello che "investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare" — "non è mai sindacabile in sede di legittimità" (Cass. Sez. 3, senti. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01), essendosi pure precisato, con specifico riferimento alla prova per testi, che l'errore di percettivo, il solo sindacabile in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., "cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze", come appunto nella specie, giacché esso "si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità" (cfr. Cass. Sez.

Lav., ord. 8 ottobre 2019, n. 25166, Rv. 655384-01); - che il quarto motivo è infondato; - che la sentenza impugnata ha attribuito alle fatture valore meramente indiziario, valutando le stesse unitamente ad altri elementi, così attenendosi al principio secondo cui "la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza" (cosi, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 2, ord. 8 gennaio 2020, n. 134, Rv. 656823-02); - che il quinto motivo, infine, è inammissibile; - che, nello scrutinarlo, va premesso che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) — il sindacato di questa Corte è destinato Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -7- ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che, pertanto, il difetto di motivazione è oggi ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass.

Scz.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che nella specie, per contro, il vizio motivazionale viene ricollegato dalla ricorrente alla scelta dei giudici di merito di accedere Ric. 2021 n. 12226 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -8- "a mezzi di prova che posseggono un grado di plausibilità che si è detto essere del tutto fragile", risultando, pertanto, ipotizzato fuori delle ipotesi in cui esso può ritenersi ancora ammissibile; - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società 2G [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12226-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] GIANCRISTOFARO; - ricorrente - contro 2G [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] PERRI, che la rappresenta e difende; - Controricorrente - avverso la sentenza n. 2909/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; .22 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2909/20, del 11 novembre 2020, della Corte di Appello di Milano, che — accogliendo il gravame esperito in via di principalità dalla società 2G [OSCURATO:SOCIETA]. (già società 2G S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.) avverso la sentenza n. 280/18 del Tribunale di Monza, respingendo, invece, quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. — ha condannato l'odierna ricorrente a pagare alla 2G [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, la somma di C 52.735,24; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio, innanzi al Tribunale brianzolo, dalla società 2G S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.; - che l'attrice, in particolare, chiedeva che essa [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata al risarcirle il danno — stimato nella misura di C 52.735,24 — cagionato da vizi e difetti di funzionamento di un macchinario (sistema di traino a catena-gruppo rulliera) commissionato da 2G [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad un forno frontale che essa, a propria volta, si era impegnata a fornire ad un terzo, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - che, in particolare, una parte della somma giudizialmente richiesta, ovvero C 12.251,24, corrispondeva ad una fattura per riparazioni eseguite, sul macchinario realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]., da parte di tale società meccanica [OSCURATO:SOCIETA]., mesi dopo la sua installazione e messa in funzione, mentre l'altra parte della somma, pari a C 40.484,00, Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- si riferiva al danno da fermo del macchinario e da scarti di produzione dichiaratamente subito ed esposto dalla sopracitata società [OSCURATO:PERSONA], danno del quale la società allora attrice si era dovuta fare carico verso la stessa; - che il giudice di prime cure, istruita la causa anche mediante l'assunzione di prova testimoniale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, accoglieva in parte la domanda risarcitoria, segnatamente quanto al solo importo di C 12.251,24, compensando parzialmente tra le parti le spese del grado; - che esperito gravame in via principale da 2G [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta dalla società già attrice), nonché da [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale, anche per reiterare l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta, il giudice di appello accoglieva il primo e respingeva il secondo; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base — come detto — di cinque motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 2), cod. proc. civ. — violazione delle norme sulla competenza, per avere ambo i giudici di merito "non correttamente applicato nella fattispecie le disposizioni in punto competenza territoriale ex artt. 19 e 20 cod. proc. civ.", atteso che la posa in opera del macchinario (alla quale, in ipotesi, sarebbero da ricondurre i danni cagionati a 2G [OSCURATO:SOCIETA]) costituiva un'obbligazione accessoria rispetto all'impegno contrattualmente assunto, donde l'irrilevanza del luogo in cui essa doveva essere eseguita; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 244 cod. proc. civ., in quanto il giudice di appello "ha ritenuto di Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- fare uso della prova testimoniale assunta in primo grado in superamento dei suoi limiti di ammissibilità, senza alcuna motivazione sul punto", senza, invece, ricorrere ad una consulenza tecnica d'ufficio, ovvero lo strumento che avrebbe consentito "una ricostruzione il più immediata ed attendibile possibile" circa la presenza di vizi e difetti inerenti al macchinario oggetto di causa e la loro imputabilità causale e soggettiva; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché "insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la valutazione delle testimonianze e la condotta di controparte ex art. 1227 cod. civ.", in quanto, a dire della ricorrente, ciò che avrebbe compromesso la funzionalità del macchinario, subito dopo la posa dello stesso, sarebbero state le modiche apportata in via autonoma da 2G e [OSCURATO:PERSONA]; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 634 cod. proc. civ. e 2224 cod. civ., per avere il giudice di appello fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali in punto di validità probatoria delle fatture (per l'esattezza, quelle che attesterebbero, nel caso in esame, il danno da fermo tecnico e da scarti di produzione subito da [OSCURATO:PERSONA]), omettendo ogni motivazione su un punto decisivo della controversia; - che il quinto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente, in relazione all'ammissione della prova testimoniale in luogo della consulenza, all'omessa valutazione Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- della condotta di controparte come interruttiva del nesso causale ex art. 1227 cod. civ., nonché all'erronea valutazione delle fatture; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società 2G [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo — che reitera l'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata nei precedenti gradi del giudizio — è infondato; - che il giudice di appello — nel rigettare il motivo di gravame con il quale era stata riproposta tale eccezione — ha fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui, "nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 marzo 2014, n. 6762, Rv. 630200-01); - che non risultano conferenti, invece, gli arresti richiamati dalla ricorrente, i quali — nel sancire l'irrilevanza dell'obbligazione "accessoria" di posa del bene realizzato — attengono al diverso tema della qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e non, Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- specificamente, a quello della individuazione del giudice competente per territorio; - che il secondo motivo risulta, del pari, infondato; - che esso si risolve, infatti, nella contestazione della scelta, operata dai due giudici di merito, di non dare corso allo svolgimento di una CTU, donde la sua infondatezza alla stregua del principio secondo cui "il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità" (Cass. Sez. 1, sent. 23 marzo 2017, n. 7472, Rv. 644826- 02), salvo che tale scelta non si traduca nell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sicché "quando il giudice disponga di elementi istruttori" — come nel caso in esame — "e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere" ([OSCURATO:PERSONA]. 2, sent. 3 gennaio 2011, n. 72, Rv. 615839-01); - che, d'altra parte, il motivo neppure può trovare accoglimento in relazione all'affermazione della ricorrente secondo cui un mezzo di prova meno attendibile deve ritenersi ammissibile solo quando quello più attendibile risulti incolpevolmente non disponibile; - che siffatta affermazione presuppone, per vero, un principio di gerarchia" delle prove, viceversa sconosciuto al nostro ordinamento (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2007, n. 9245, Rv. 597878-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2011, n. 18644, Rv. 619362-01), rivelandosi, pertanto, erronea; - che il terzo motivo è, invece, inammissibile; - che esso pretende, difatti, di sindacare la valutazione che la sentenza impugnata ha operato della prova testimoniale, mentre Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- "l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito" — che è quello che "investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare" — "non è mai sindacabile in sede di legittimità" (Cass. Sez. 3, senti. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01), essendosi pure precisato, con specifico riferimento alla prova per testi, che l'errore di percettivo, il solo sindacabile in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., "cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze", come appunto nella specie, giacché esso "si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità" (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 8 ottobre 2019, n. 25166, Rv. 655384-01); - che il quarto motivo è infondato; - che la sentenza impugnata ha attribuito alle fatture valore meramente indiziario, valutando le stesse unitamente ad altri elementi, così attenendosi al principio secondo cui "la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza" (cosi, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 2, ord. 8 gennaio 2020, n. 134, Rv. 656823-02); - che il quinto motivo, infine, è inammissibile; - che, nello scrutinarlo, va premesso che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) — il sindacato di questa Corte è destinato Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -7- ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che, pertanto, il difetto di motivazione è oggi ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Scz. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che nella specie, per contro, il vizio motivazionale viene ricollegato dalla ricorrente alla scelta dei giudici di merito di accedere Ric. 2021 n. 12226 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -8- "a mezzi di prova che posseggono un grado di plausibilità che si è detto essere del tutto fragile", risultando, pertanto, ipotizzato fuori delle ipotesi in cui esso può ritenersi ancora ammissibile; - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società 2G [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
Sentenza Cassazione n. 21210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris