CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflittagli in relazione ai reati di cui agli artt. 416 comma 2 cod. pen. (capo 1), e 61 bis, 110 cod. pen., 12 commi 3 lett. a) e d), comma 3 bis e comma 3 ter d. Igs. 286 del 1998 (capi 2 e 3); rilevato che il primo motivo con il quale il ricorrente si duole dell'immotivato rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato: contrariamente a quanto dedotto in ricorso, infatti, la Corte cagliaritana ha reso una motivazione congrua a fondamento del rigetto, come desumibile dalla lettura del verbale di udienza (in particolare la Corte, dopo avere ritenuto inaccoglibile l'originaria richiesta di sostituzione della pena con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare da scontarsi a Lipsia, riteneva tardiva la richiesta formulata solo in udienza dal difensore del condannato, di scontare la pena sostitutiva in Italia presso una Comunità, in assenza di un programma predisposto dall'UEPE); rilevato che il secondo motivo, che lamenta l'errata valutazione della collaborazione resa dall'imputato ed il mancato riconoscimento in suo favore dell'attenuante speciale di cui all'art. 12 comma 3 quinquies d. Igs. 286 del 1998, è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, a fronte di una esaustiva e motivazione resa dalla Corte di appello sul punto (pag. 9 sentenza impugnata; in particolare la Corte territoriale, condividendo la disamina effettata dal primo Giudice ha evidenziato come, pur avendo il Peikart reso ampia confessione, essa si è limitata ad "una sorta di ricapitolazione" di una serie di elementi già a disposizione degli inquirenti, di talché l'imputato non ha aiutato gli inquirenti nella raccolta di prove decisive, non ha fornito indicazioni utili per individuare i referenti locali dell'organizzazione, né ha fornito alcun contributo per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione del delitto); rilevato che del pari inammissibile è il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'errata applicazione e motivazione circa la sussistenza delle aggravanti previste dai commi 3 bis e 3 ter d. Igs. 286 del 1998, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato detta censura in sede di merito (come desumibile dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza): non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec