CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile in cassazione avendo la Corte di appello correttamente apprezzato l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento di detta attenuante facendo pertinente riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente, giudizio espresso dopo aver evidenziato lo svolgimento della condotta negando la riduttiva lettura data ai fatti dalla difesa; ritenuto che, per consolidato principio di diritto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); che in tali termini è stato espresso il giudizio in ordine alla negata attenuante che il ricorrente censura reiterando analoghe critiche adeguatamente confutate dalla Corte territoriale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello, rivolgendo generiche censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec