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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34380/2026

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LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9450/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure contenute nel primo e secondo motivo (da trattare congiuntamente, perché strettamente connesse) sono proposte per ragioni non consentite, in quanto riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Considerato, invero, che le deduzioni sulla esistenza o meno del dolo del reato di evasione sono state disattese per il fatto che il ricorrente non ha fornito prova delle ragioni del ritardo, ed è stato anche contraddittorio nelle dichiarazioni al riguardo rese; Rilevato che, in ogni caso, si tratta di aspetti che non hanno valenza escludente della consapevolezza e volontà dell'allontanamento, posto che l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, P.g. in proc.

Rapillo, Rv. 252876 - 01); Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e, nella specie, trattandosi di doppia conforme, rileva la motivazione della sentenza di primo grado, che la Corte di appello ha integralmente richiamato, nella quale sono state valutate come ostative le modalità della condotta (considerevole lasso temporale di assenza, utilizzo di auto senza copertura assicurativa, guida senza patente); 2Considerato che, in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di deduzioni del tutto generiche contenute nell'appello, la Corte non ha ravvisato elementi atti a fondare il riconoscimento di significativi elementi di attenuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9450/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure contenute nel primo e secondo motivo (da trattare congiuntamente, perché strettamente connesse) sono proposte per ragioni non consentite, in quanto riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Considerato, invero, che le deduzioni sulla esistenza o meno del dolo del reato di evasione sono state disattese per il fatto che il ricorrente non ha fornito prova delle ragioni del ritardo, ed è stato anche contraddittorio nelle dichiarazioni al riguardo rese; Rilevato che, in ogni caso, si tratta di aspetti che non hanno valenza escludente della consapevolezza e volontà dell'allontanamento, posto che l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, P.g. in proc. Rapillo, Rv. 252876 - 01); Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e, nella specie, trattandosi di doppia conforme, rileva la motivazione della sentenza di primo grado, che la Corte di appello ha integralmente richiamato, nella quale sono state valutate come ostative le modalità della condotta (considerevole lasso temporale di assenza, utilizzo di auto senza copertura assicurativa, guida senza patente); 2Considerato che, in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di deduzioni del tutto generiche contenute nell'appello, la Corte non ha ravvisato elementi atti a fondare il riconoscimento di significativi elementi di attenuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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