CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 19460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria e le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, la quale ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto ex artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1.23) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza, ,l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Sostiene il difensore che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la spiegazione fornita dall'indagato, il quale, sin dall'interrogatorio di garanzia, ha dichiarato che lo stupefacente acquistato tramite internet in Olanda era per uso esclusivamente personale, e considerando che non sono stati rinvenuti oggetti sintomatici dell'attività di cessione. Aggiunge il difensore che le relazioni chimico- tossicologiche si limitano ad identificare il tipo di catinone sequestrato, ma non forniscono alcuna indicazione sulle dosi ricavabili né sui limiti quantitativi per il consumo personale, sicché risulta illogica l'affermazione del Tribunale secondo cui si sarebbe in presenza di un elevato numero di dosi ricavabili, riscontrato all'esito di consulenza, la quale, peraltro, non è presente nel fascicolo processuale, ciò che integra il vizio di travisamento della prova. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 292, lett. c-bis), e 275 cod. proc. pen. Nella valutazione delle esigenze cautelari, deduce il difensore, il Tribunale non ha considerato l'incensuratezza del Rollo, la stabile attività lavorativa, le modalità di acquisto, avvenuto "alla luce del giorno", la produzione dei propri conti correnti: elementi che, ad avviso del difensore, depongono per l'assenza di dette esigenze. 3. In data 11 aprile 2022 il difensore ha inviato "motivi nuovi", con allegata consulenza chimico tossicologica, da cui risulta che l'indagato è dedito all'assunzione di derivati sintetici del catinone.h [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 2. Come affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, dep. 27/03/2019, Dallai, Rv. 275367). Di conseguenza, stante l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art.311 cod. proc. pen. rispetto alla disciplina prevista negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in tema di impugnazioni cautelari non trova applicazione le regola che fa retroagire al momento della spedizione con raccomandata il momento in cui l'impugnazione si considera proposta. 3. Si tratta di una conclusione pienamente conforme con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel rimarcare l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola generale contenuta negli artt.582 e 583 cod. proc. pen., ha coerentemente affermato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280167). 4. In particolare, ai fini che qui interessano, le Sezioni Unite hanno evidenziato come, mentre all'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. è stato aggiunto, con l'art. 16, comma 2, della I. 8 agosto 1995, n. 322, il richiamo all'art. 583 cod. proc. pen., viceversa la formulazione dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. è rimasta inalterata. Su queste basi, le Sezioni Unitielanno perciò escluso che, con riguardo al ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, possa trovare applicazione l'art. 583 cod. proc. pen., "in quanto anche per tale disposizione si sarebbe reso necessario (...) un richiamo espresso che, come si è visto, è mancante" (in motivazione, par. 4.3). 5. Da quanto precede, deriva che, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo raccomandata, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 6. Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata sia al difensore, sia all'indagato il 14 dicembre 2021, e che il ricorso, spedito con raccomandata il 24 dicembre 2021, è giunto al Tribunale di Roma il 28 dicembre 2021, quando, ormai, era già decorso l'indicato termine di dieci giorni. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in