CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tta, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede universale di [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1753/2022depositata il 15/03/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio RiccardoSperone dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo di aver difeso ilfratello [OSCURATO:PERSONA] in sedici procedimenti civili instaurati dalNumero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026convenuto e conclusi con transazione e di non avere ricevuto ilcorrispettivo. Chiedeva, quindi, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], qualecoobligato in solido con il fratello [OSCURATO:PERSONA], ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del27.11.1933 vigente ratione temporis, al pagamento del corrispettivo alui spettante, stante la definizione transattiva di tutti i giudizi intercorsitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla domanda, che il Tribunale diRoma rigettava, ritenendo insufficienti gli elementi probatori asostegno dell’esistenza della transazione, quale presuppostonecessario per il diritto al compenso ex art. 68 L.P.La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi allaCorte d’Appello di Roma e nel giudizio di appello si costituiva MarcoSperone, nella qualità di erede universale di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1753/2022 la Corte d’appello rigettava il gravame,rilevando:- l’inammissibilità dell’appello, ex art. 342 c.p.c., in quantol’appellante non aveva impugnato un capo fondamentale dellasentenza, relativo alla necessità dell’esistenza di un formale negozio ditransazione quale presupposto per la maturazione del compenso exart. 68 L.P.;- l’infondatezza del gravame nel merito, atteso che mancava laprova di un contratto di transazione e le istanze istruttorie prodotte sirivelavano irrilevanti ai fini del decidere, atteso che lo stesso appellantededuceva che i giudizi erano stati abbandonati dalle parti.2. La sentenza è stata impugnata per la cassazione da GregorioIannotta, con ricorso affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.Numero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte ha riservatoil deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si rileva che i motivi di ricorso sonoinammissibili nella parte in cui censurano la sentenza impugnata conriferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ricorrendo l’ipotesidella c.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c.vigente ratione temporis. Al fine di evitare l’inammissibilità del motivodi cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente avrebbe dovuto indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando la lorodiversità (ex plurimis: Cass., Sez. 6-2, n. 8320 del 2022; Cass., Sez.3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass.,Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).2. Tanto precisato, con il primo motivo si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 132c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), la violazione dell’articolo 100c.p.c. anche in relazione all’art. 68 L.P. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.),la manifesta non verità della premessa di cui alla declaratoria diinammissibilità dell’appello e la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Sostiene ilricorrente che nel caso di specie la Corte d’Appello ha dichiarato - asostegno dell’inammissibilità del gravame - che l’appellante non avevaproceduto a impugnare il capo della sentenza di primo grado cheevidenziava la necessità dell’esistenza di un formale negozio ditransazione per il diritto al compenso, ex art. 68 L.P. La sentenza dellaCorte d’Appello risulta contraddittoria e illogica, atteso che, dopo averrilevato l’inammissibilità del gravame, lo ha ritenuto infondato, dandorilievo al fatto che le istanze istruttorie sarebbero state dirette aNumero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026comprovare l’abbandono dei giudizi, ma inidonee a dimostrarel’accordo transattivo. Nel fare ciò, avrebbe disatteso il principio stabilitonella sentenza n. 14193 del 2010 della Suprema Corte, a mente delquale non sarebbe necessaria la forma scritta della transazione, adprobationem ovvero ad substantiam, potendo il professionista dareprova dell’accordo transattivo anche con mezzi diversi dallo scritto.2.1. Il motivo è inammissibile.E’ inammissibile, infatti, in sede di giudizio di legittimità, il motivodi ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnatasvolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendidella medesima. Un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza diappello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo dellastessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggettodi ricorso per cassazione per difetto di interesse (ex multis: Cass., Sez.2, n. 36299 del 2023; Cass., Sez. 1, n. 18429 del 08/06/2022; Cass.,Sez. 2, n. 9152 del 02/04/2019; Cass., Sez. 1, n. 8755 del 2018).Nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur avendo rilevato che ilgravame era inammissibile ex art. 342 c.p.c. -non avendo, a suo dire,l’appellante «minimamente aggredito» la pronuncia di primo grado–,di seguito ha deciso nel merito; cioè, ha esaminato le ragioni diimpugnazione nel loro contenuto, ne ha dichiarato l’infondatezza e,quindi, ha rigettato l’appello nel merito, anche in dispositivo, senza chela rilevata inammissibilità abbia influito sulla decisione, così privandodi interesse l’impugnazione sul punto.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.),degli articoli 68 L.P., 2697 c.c., 1965 e 1967 c.c., 228 e 229 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).Numero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello, avendo rigettato ilgravame con motivazione inesistente o meramente apparente, siaincorsa nella violazione dell’art. 132 c.p.c. Non avrebbe illustratoneppure sinteticamente le ragioni per cui ha condiviso leargomentazioni del Tribunale, ma si sarebbe limitata a un mero egenerico richiamo alla sentenza. La Corte, inoltre, nell’ignorare idocumenti a dimostrazione dell’intervenuta transazione, avrebbeviolato l’art. 68 legge professionale, in quanto, come affermato dallaSuprema Corte (Sez. 2, n. 14193 del 12/06/2010), l’accordotransattivo poteva essere provato anche solo con l’abbandono o larinuncia al giudizio. Avrebbe così violato anche gli artt. 1965, 1967 c.c.,per non aver ritenuto l’accordo transattivo un fatto piuttosto che undocumenti di causa a prova della intervenuta transazione. Sarebbe,infine, incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, per non aver esaminato laconfessione giudiziale e stragiudiziale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].4. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 68 L.F.,dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1965 e 1967 c.c. (art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 210 c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.). Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale,nel disattendere le istanze istruttorie articolate nella memoriadepositata ex art. 183 c.p.c., avrebbe violato e falsamente applicatol’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 68 L.P., nella parte in cuiprevede che l’accordo transattivo ha valenza di presupposto di fatto eche la prova di tale fatto può essere raggiunta con l’abbandono delgiudizio patrocinato o con l’intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.Avrebbe, altresì, violato gli artt. 1965 e 1967 c.c. in quanto non hariconosciuto la rilevanza, come fatto, dell’accordo transattivoNumero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026intervenuto tra i fratelli. Avrebbe, inoltre, violato e falsamenteapplicato gli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto esplorative eirrilevanti le istanze istruttorie.5. Il secondo motivo merita accoglimento nei termini di seguitoesposti, in quanto la Corte d’appello è incorsa nella falsa applicazionedell’art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 lamentata.L’art. 68 L.P. dispone che, quando un giudizio è definito contransazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmenteobbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gliavvocati, partecipanti al giudizio, negli ultimi tre anni fossero tuttoracreditori per il giudizio stesso. La norma mira a garantire l'aspettativadel difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza e a evitare chele parti processuali si sottraggano al pagamento, ricorrendo allatransazione (Corte cost. n. 132 del 15/05/1974; Cass., Sez. 6 - 2, n.3052 del 09/02/2021); finalità che verrebbe elusa se detta solidarietàpotesse essere posta nel nulla su semplice accordo delle parti in causa,senza l’adesione dei difensori.La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietàprevista dalla legge professionale richiede, pertanto, la sussistenza diun giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare lecompetenze del professionista e che – proprio per effetto dell’accordotransattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare suglioneri del processo (Cass., Sez. 6-3, n. 21209 del 20/10/2015); il chesi verifica anche quando le parti abbiano previsto l’abbandono dellacausa dal ruolo o rinunciato agli atti del giudizio, con conseguenteestinzione del processo, sempre che i difensori non abbiano rinunciatoalla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confrontidel difensore continua a essere solo il cliente); ovvero si verificaquando i difensori, intervenendo nella transazione, non abbianoNumero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026liberato il cliente dalla relativa obbligazione e accettato che nei loroconfronti, a tale titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della qualela transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudizialinel loro complesso.In sostanza, l’obbligo solidale di pagamento del compenso a caricodi tutte le parti non scaturisce solo dal perfezionamento di unatransazione in senso tecnico, ma anche da accordi, inclusi l’abbandonodella causa e la rinuncia agli atti ritualmente accettata, che determininol’estinzione della causa senza che il giudice abbia pronunciato sullespese (ex multis, Cass., Sez. 2, n. 25271 del 20/09/2024; Cass., Sez.2, n. 184 del 08/01/2018; Cass., Sez. 2, n. 13047 del 05/06/2009;Cass., Sez. 3, n. 13135 del 01/06/2006).Ciò comporta che non sussiste la responsabilità solidale delle partial pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 r.d.l. n.1578 del 1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudicesulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione delladefinizione della causa (per cessazione della materia del contendere oper abbandono, cfr., altresì, Cass., Sez. 2, n. 31618 del 04/12/2025;Cass., Sez. 2, n. 20266 del 14/07/2023), poiché il presupposto perl'applicazione dell'art. 68 L.P. è proprio l'esistenza di un accordo chesottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.Nella specie, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazionedei principi esposti, laddove ha dedotto l’inesistenza di un accordotransattivo rilevante ai sensi dell’art. 68 L.P. dall’allegazione in ordineall’abbandono dei giudizi, senza considerare che anche l’abbandono deigiudizi comportava che fosse sottratto al giudice il potere dipronunciarsi sugli oneri di spesa del giudizio.6.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delterzo, in quanto anche le istanze istruttorie dovranno essereNumero registro generale 13942/2022Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 10952/2026Data pubblicazione 24/04/2026nuovamente esaminate dal giudice del rinvio alla luce dei principienunciati.7. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto.La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversacomposizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà aquanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto inmotivazione, dichiara inammissibile il primo motivo e il secondo motivoper il resto, assorbito il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino