CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e ia sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della pronuncia di condanna emessa da! Tribunale di Roma a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish nei quantitativi indicati nella imputazione. Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca del danaro e al diniego di restituzione della somma di danaro sequestrata. Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca dei danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. , 240-bis cod. pen,, avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale nel corpo della motivazione circa l'assenza di credibili giustificazioni in ordine al lecito possesso di tale somma da parte dell'imputato (si veda quanto riportato in sentenza alla pagina 6, in cui si evidenzia: che le banconote sequestrate erano sporche di droga ed erano state trovate in parte vicino allo stupefacente, in parte in un cassetto dove era stato rinvenuto anche un block notes con appunti di nomi e cifre; che gli scontrini prodotti dal ricorrente per giustificare la provenienza del danaro da una vincita al gioco - esibiti solo nel dibattimento di primo grado - riguardavano cifre non corrispondenti alla somma sequestrata e non recanti dati dai quali potersi desumere che si riferissero a somme riscosse prima della perquisizione), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] tim DcEF; n STATA A 29 2026 2