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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1974

Cassazione n. 18713/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/11/1974 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine, rispettivamente, alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato giudiziale pur in presenza del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che i motivi di ricorso, come di seguito riportati: - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione della condotta in termini di ricettazione; - il quarto, che deduce il vizio di omessa motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.: - il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omesso accertamento della registrazione dei marchi, ai fini del giudizio di responsabilità; - e infine il sesto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge processuale per omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice rileva che non è richiesta la prova della registrazione quando il marchio è di larghissima diffusione, che la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto non risulta sostenuta da nessuna allegazione e che il numero dei beni contraffatti, nonché il precedente specifico del ricorrente ostano, insieme considerati, al riconoscimento della particolare tenuità); ritenuto che il settimo motivo, che deduce il vizio di motivazione apparente e il vizio di travisamento della prova in ordine alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive, relative, nella specie, all'attitudine ingannatoria dei loghi, alla dimostrazione dell'uso commerciale della merce, al dolo del ricorrente, nonché in ordine alla prescrizione del reato di ricettazione, in ragione del mancato 2accertamento del tempus commissi delicti, è manifestamente infondato, giacché censura un vizio che non emerge dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, argomenta compiutamente su ciascuna delle questioni evidenziate - e innanzi richiamate - non esponendosi pertanto ad alcuna censura in sede di legittimità; che, quanto alla doglianza relativa alla prescrizione, in ossequio a consolidata giurisprudenza si rileva che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in particolare, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/11/1974 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine, rispettivamente, alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato giudiziale pur in presenza del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che i motivi di ricorso, come di seguito riportati: - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione della condotta in termini di ricettazione; - il quarto, che deduce il vizio di omessa motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.: - il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omesso accertamento della registrazione dei marchi, ai fini del giudizio di responsabilità; - e infine il sesto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge processuale per omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice rileva che non è richiesta la prova della registrazione quando il marchio è di larghissima diffusione, che la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto non risulta sostenuta da nessuna allegazione e che il numero dei beni contraffatti, nonché il precedente specifico del ricorrente ostano, insieme considerati, al riconoscimento della particolare tenuità); ritenuto che il settimo motivo, che deduce il vizio di motivazione apparente e il vizio di travisamento della prova in ordine alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive, relative, nella specie, all'attitudine ingannatoria dei loghi, alla dimostrazione dell'uso commerciale della merce, al dolo del ricorrente, nonché in ordine alla prescrizione del reato di ricettazione, in ragione del mancato 2accertamento del tempus commissi delicti, è manifestamente infondato, giacché censura un vizio che non emerge dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, argomenta compiutamente su ciascuna delle questioni evidenziate - e innanzi richiamate - non esponendosi pertanto ad alcuna censura in sede di legittimità; che, quanto alla doglianza relativa alla prescrizione, in ossequio a consolidata giurisprudenza si rileva che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in particolare, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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