CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su rilievi, che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dal giudice di secondo grado, sono stati proposti per la prima volta in questa sede di legittimità, dunque, inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R