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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25241/2026

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enchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Genchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi congiuntamente presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite nel procedimento penale a caricodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i primi tre motivi d’impugnazione -con i quali si deduce il viziodi motivazione per la mancata lettura della produzione documentale, laviolazione di legge in relazione all’art. 633 cod. pen. e all’art. 282 cod. proc. civ.in riferimento alla configurabilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen. e laviolazione di legge in relazione agli artt. 633 cod. pen. e 612 cod. pen.-denunciano vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale,per contro, respingendo puntualmente le doglianze difensive, illustra conargomentazioni logicamente lineari le ragioni poste a fondamento dell’esclusionedei reati contestati (si leggano le pagine da 3 a 5), con particolare riferimentoalle modalità con cui agli imputati era pervenuta la disponibilità dei beni, sullabase di una sorta di divisione tacita e di fatt, che faceva ritenere la legittimità delpossesso, per come dimostrato -rimarca il giudice- dall’immediata cessazione diogni accesso a opera dell’imputata e al suo adeguamento a quanto statuito dallasentenza che regolamentava in via definitiva i rapporti dominicali tra icontendenti.

In relazione alla minaccia il giudice dell’appello ha correttamenteescluso la configurabilità della minaccia in frasi che si sostanziavano in mererivendicazioni del diritto di proprietà, senza contenuti di esiti dannosi per lecontroparti, così correttamente rilevando la mancanza del requisito dellaprospettazione di un male ingiusto minacciato;considerato che il ricorso è inammissibile anche perché la denuncia dellamancata risposta alle deduzioni difensive -diffusamente prospettato con tutti imotivi d’impugnazione- si colloca nel novero delle doglianze di merito, in quantoessa si risolve in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quelladella Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazionidifensive.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo disoffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito ineffettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché talevalutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha giàavuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, lasentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud.,dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud.,dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 – 01);considerato che il motivo con cui i ricorrenti si dolgono della mancatacondanna al risarcimento dei danni è assorbito dalla ritenuta inammissibilità delricorso;rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Genchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi congiuntamente presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite nel procedimento penale a caricodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i primi tre motivi d’impugnazione -con i quali si deduce il viziodi motivazione per la mancata lettura della produzione documentale, laviolazione di legge in relazione all’art. 633 cod. pen. e all’art. 282 cod. proc. civ.in riferimento alla configurabilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen. e laviolazione di legge in relazione agli artt. 633 cod. pen. e 612 cod. pen.-denunciano vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale,per contro, respingendo puntualmente le doglianze difensive, illustra conargomentazioni logicamente lineari le ragioni poste a fondamento dell’esclusionedei reati contestati (si leggano le pagine da 3 a 5), con particolare riferimentoalle modalità con cui agli imputati era pervenuta la disponibilità dei beni, sullabase di una sorta di divisione tacita e di fatt, che faceva ritenere la legittimità delpossesso, per come dimostrato -rimarca il giudice- dall’immediata cessazione diogni accesso a opera dell’imputata e al suo adeguamento a quanto statuito dallasentenza che regolamentava in via definitiva i rapporti dominicali tra icontendenti. In relazione alla minaccia il giudice dell’appello ha correttamenteescluso la configurabilità della minaccia in frasi che si sostanziavano in mererivendicazioni del diritto di proprietà, senza contenuti di esiti dannosi per lecontroparti, così correttamente rilevando la mancanza del requisito dellaprospettazione di un male ingiusto minacciato;considerato che il ricorso è inammissibile anche perché la denuncia dellamancata risposta alle deduzioni difensive -diffusamente prospettato con tutti imotivi d’impugnazione- si colloca nel novero delle doglianze di merito, in quantoessa si risolve in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quelladella Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate le prospettazionidifensive. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo disoffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito ineffettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché talevalutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha giàavuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, lasentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud.,dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud.,dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 – 01);considerato che il motivo con cui i ricorrenti si dolgono della mancatacondanna al risarcimento dei danni è assorbito dalla ritenuta inammissibilità delricorso;rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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