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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10826/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 126/ RG 35566 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è generico e meramente reiterativo di quello d'appello, disatteso dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag. 2) con cui il ricorrente non si misura in alcun modo soprattutto perché risulta che Bellia fosse già stato arrestato per evasione e avesse nella specie tentato di eludere i controlli.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 126/ RG 35566 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e meramente reiterativo di quello d'appello, disatteso dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag. 2) con cui il ricorrente non si misura in alcun modo soprattutto perché risulta che Bellia fosse già stato arrestato per evasione e avesse nella specie tentato di eludere i controlli. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris