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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 10293/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 27948/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata Catania, n. 931/05/2019 depositata il 14febbraio 2019 .

Visto l’atto depositato l’8 maggio2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di sgravio e relativo rimborso della cartella di pagamento oggetto della controversia; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 27948/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata Catania, n. 931/05/2019 depositata il 14febbraio 2019 . Visto l’atto depositato l’8 maggio2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di sgravio e relativo rimborso della cartella di pagamento oggetto della controversia; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris