CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 37915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la società ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 6 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di Milano, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse della curatela del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", appello presentato avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano che aveva respinto la richiesta di restituzione delle disponibilità finanziarie della predetta società avanzata dal curatore. Il procedimento nel cui ambito si colloca il sequestro sub iudice concerne molteplici reati, per bancarotta fraudolenta e reati tributari commessi in relazione ad un articolato sistema fraudolento, che vedeva operare consorzi e cooperative per i servizi di pulizia e facchinaggio e nel quale erano emesse fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il sequestro ai danni della Multiservizi concerne i reati di cui ai capi 37 e 38, di cui rispondono Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA]; la somma di euro 1.480.276,49, pari al profitto del reato, è stata confiscata ai due predetti imputati in solido con la pronunzia di condanna di primo grado; i predetti prevenuti hanno avuto accesso al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e mentre, per [OSCURATO:PERSONA], la decisione è divenuta definitiva, Massimiliano ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della mancata partecipazione all'udienza perché detenuto agli arresti domiciliari e non autorizzato a presenziare. Su tale ricorso, assegnato a questa quinta sezione penale, è stata fissata udienza per 1'11 ottobre 2022. Il Tribunale del riesame ha reputato l'appello inammissibile in ragione del fatto che si era formato il giudicato sul punto della decisione concernente la confisca, sicché non vi era più materia per occuparsi del sequestro e ogni questione relativa alla restituzione di quanto vincolato doveva essere proposta al Giudice dell'esecuzione; quanto, in particolare alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sulla confisca si sarebbe formato un giudicato parziale, dal momento che vi era stata rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il curatore del fallimento della Multiservice ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso è preceduto da un riepilogo delle scansioni processuali. Segnala il ricorrente che il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari era privo di motivazione circa i presupposti per l'ablazione nei confronti della Multiservizi; tale società era poi stata dichiarata fallita 1'8 aprile 2021 e la curatela, il 14 febbraio 2022, aveva avanzato istanza al Giudice per le indagini preliminari di revoca del sequestro preventivo disposto sulle liquidità societarie; tale istanza era stata trasmessa alla Corte di appello per competenza, Corte di appello che aveva respinto la richiesta di dissequestro con motivazione apodittica, rinviando, in ogni caso, ogni decisione al Giudice dell'esecuzione . Tale decisione era stata impugnata ed il Tribunale del riesame si era espresso come sopra sintetizzato. Ebbene, la ricorrente curatela lamenta violazione di legge in ordine alla risposta fornita dal Tribunale del riesame, dal momento che la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non è divenuta definitiva, giacché è stato depositato, dal difensore del predetto imputato, ricorso per cassazione che ha dedotto la nullità assoluta e insanabile della sentenza di concordato emessa dalla Corte territoriale in ragione della mancata autorizzazione concessa all'imputato — all'epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari — a comparire all'udienza fissata per la discussione della richiesta di concordato, nonostante la richiesta fosse stata tempestivamente inoltrata dai difensori alla Corte di merito. Ebbene, l'accoglimento del motivo di ricorso di carattere procedurale sopra descritto comporterebbe l'annullamento dell'intera sentenza in tutti i suoi capi e punti e quindi, anche quanto alla confisca. Tanto il ricorso non è manifestamente infondato (in questo si richiama Sez. U 35399/2010), che l'ufficio spoglio della Corte di cassazione lo ha assegnato alla quinta e non già alla settima sezione, nonostante le rigide maglie delineate dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'ammissibilità del ricorso in materia di concordato in appello. In definitiva — sostiene la ricorrente — la pendenza del giudizio di legittimità su motivo di ordine procedurale impedisce di ritenere formatosi il giudicato parziale di cui ha scritto il Tribunale del riesame. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per carenza assoluta di motivazione quanto all'insussistenza — agitata con i motivi di appello — dei presupposti per disporre la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000. Le motivazioni del Giudice per le indagini preliminari e della Corte di appello erano state sbrigative, mentre la difesa della curatela ha dimostrato come la Multiservizi fosse realmente operativa nel settore dei servizi di fornitura di personale e attrezzature e come le somme in sequestro derivassero dall'adempimento di regolari contratti di appalto, in particolare da quello in corso con il "iust [OSCURATO:PERSONA]". Tanto il contratto era effettivo, che il committente si era accollato i debiti retributivi maturati nei confronti dei ventiquattro dipendenti dell'appaltatrice quando quest'ultima era divenuta insolvente. Inoltre — ad ulteriore dimostrazione dell'effettività dell'attività societaria della Multiservice — i debiti ammessi al passivo erano quelli nei confronti dei dipendenti e vi era un'addetta alla reception. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Effettivamente, come sostiene il ricorrente, la presentazione di ricorso per cassazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta un vizio processuale relativo alla sua partecipazione all'udienza dinanzi alla Corte di appello in cui è stato raggiunto l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., rende precaria la decisione e, ancor prima, mette in discussione la ritualità della rinunzia ai motivi di appello, ivi compreso quello che concerne la confisca; in altri termini, vi è la 3 R) possibilità che l'accordo venga posto nel nulla dall'eventuale annullamento della sentenza, sicché non vi è materia, allo stato, per interrogarsi sull'esistenza di un giudicato, ancorché parziale. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Milano. P.Q.M. annulla il provvediment