CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16685/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata il 18 giugno 2019 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 3091 commesso in Roma il 24 maggio 2019 (il fatto - contestato come violazione dell'art. 73, comma 1, del citato d.P.R. - era stato così diversamente qualificato già all'esito del giudizio di primo grado) e ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed C 2.000,00 di multa così riducendo la pena inflitta in primo grado (pari ad anni uno, mesi sei di reclusione ed C 3.000,00 di multa). I giudici di appello hanno condiviso le valutazioni del Tribunale con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e non hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che, pure, era stato esplicitamente richiesto nell'atto di gravame. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per messo del proprio difensore di fiducia cui ha conferito apposito mandato ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Il ricorso consta di un unico motivo col quale la difesa si duole: da un lato, della mancata applicazione delle attenuanti generiche; dall'altro, della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. Sotto il primo profilo, la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva, infatti, che la sentenza impugnata ha riconosciuto esistenti alcuni elementi che avrebbero potuto essere valutati ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche (in specie: la giovane età, l'esistenza di un unico carico pendente, l'uso di sostanze stupefacenti) ma ha sostenuto che questi elementi erano già stati «valutati per inquadrare i fatti nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90» e, per questa ragione, non consentivano anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. Così argomentando - sostiene la difesa - la Corte territoriale ha illogicamente affermato che un elemento di segno positivo, valutato ai fini della qualificazione giuridica del fatto, non possa essere nuovamente valutato ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti. A questo proposito il difensore del ricorrente osserva che, nella applicazione delle attenuanti generiche, si deve tenere conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. e ricorda che, ai fini della personalizzazione della pena, un medesimo dato ben può essere utilizzato a diversi fini.Quanto alla sospensione condizionale della pena, il difensore osserva che il beneficio, negato dal giudice di primo grado, era stato chiesto esplicitamente nei motivi di gravame sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato e l'unico carico pendente si riferisce a un reato contravvenzionale commesso nel 2016. Rileva che la Corte di appello ha omesso di spiegare per quali motivi la valutazione compiuta dal primo giudice dovesse essere condivisa. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento solo nella parte in cui lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la decisione di non applicare le attenuanti generiche non è stata fondata soltanto sulla constatazione che alcuni elementi positivi - come la giovane età, l'incensuratezza e la quantità non elevata della sostanza ceduta - erano già stati valutati per qualificare il fatto come violazione dell'art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309/90, ma ha anche ritenuto di dover condividere le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, secondo il quale la possibilità di applicare tali circostanze era esclusa dal comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli operanti. Dalla comunicazione di notizia di reato emerge che il giovane ostacolò la perquisizione ritardando l'apertura della porta e gli operanti - che riuscirono ad entrare in casa solo dopo aver udito il rumore di uno sciacquone - notarono polvere di colore bianco galleggiare nel water. Di questa condotta i giudici di merito hanno tenuto conto ai fini della valutazione della capacità a delinquere, in conformità alla espressa previsione dell'art. 133, comma 2, n.3, cod. pen., e ne hanno tratto elementi negativi idonei a bilanciare altri elementi pur positivamente valutati escludendo, per questo, la possibilità di applicare le invocate attenuanti. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, non è censurabile in questa sede. Si deve ricordare, infatti, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 3. Il motivo col quale il difensore lamenta difetto di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non ha speso parole su questo tema, sicché non è noto per quali ragioni la Corte di appello abbia condiviso la decisione di non concedere il beneficio adottata dal primo giudice. A questo proposito si deve osservare: che nei motivi di appello l'imputato aveva chiesto esplicitamente l'applicazione del beneficio; che le ragioni del rigetto non sono desumibili con chiarezza dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza impugnata; che nella sentenza manca un giudizio prognostico sulla possibilità della ricaduta nel reato e gli elementi a disposizione non consentono di compiere questa valutazione in sede di legittimità (sull'argomento: Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114; Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096). 4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma, diversa sezione. Nel resto il ricorso deve essere respinto. Ne consegue, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di