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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25436/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli del 25/11/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 25/11/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma I del d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorrente si è limitato a censurare la mancanza di motivazione sul profilo dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., senza tuttavia indicare quali avrebbero dovuto essere le ragioni che il GUP avrebbe dovuto in tale senso valorizzare.

La Corte (Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013, Rv. 256401 - 01; Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, Rv. 261802 - 01; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Rv. 216583 - 01) ritiene che «in tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio».

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli del 25/11/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 25/11/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma I del d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente si è limitato a censurare la mancanza di motivazione sul profilo dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., senza tuttavia indicare quali avrebbero dovuto essere le ragioni che il GUP avrebbe dovuto in tale senso valorizzare. La Corte (Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013, Rv. 256401 - 01; Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, Rv. 261802 - 01; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Rv. 216583 - 01) ritiene che «in tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio». Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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