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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 46892/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 711) Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe emessa dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stato revocato il decreto penale emesso dal medesimo Ufficio in data 18.1.2017 per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, limitatamente all'annualità 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla decisione del giudice dell'esecuzione di non accogliere la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con il predetto decreto penale; letta la memoria del difensore; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «in tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, che venga così ad essere risolto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice - nel rideterminare la pena per il residuo reato già satellite - respinga la richiesta del condannato di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria e di revocare il beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, non rientrando siffatte modifiche del trattamento sanzionatorio tra i poteri del giudice dell'esecuzione. (Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019, Rosellini, Rv. 277145 - 02); ritenuto, pertanto, che la richiesta del ricorrente sia manifestamente infondata non rientrando fra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione la possibile eliminazione del beneficio della sospensione condizionale precedentemente accordata, atteso che tale provvedimento non rientra tra quelli conseguenti ammessi ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 711) Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe emessa dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stato revocato il decreto penale emesso dal medesimo Ufficio in data 18.1.2017 per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, limitatamente all'annualità 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla decisione del giudice dell'esecuzione di non accogliere la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con il predetto decreto penale; letta la memoria del difensore; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «in tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, che venga così ad essere risolto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice - nel rideterminare la pena per il residuo reato già satellite - respinga la richiesta del condannato di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria e di revocare il beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, non rientrando siffatte modifiche del trattamento sanzionatorio tra i poteri del giudice dell'esecuzione. (Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019, Rosellini, Rv. 277145 - 02); ritenuto, pertanto, che la richiesta del ricorrente sia manifestamente infondata non rientrando fra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione la possibile eliminazione del beneficio della sospensione condizionale precedentemente accordata, atteso che tale provvedimento non rientra tra quelli conseguenti ammessi ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 46892/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris