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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20070/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 566/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 15 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cinque mezzi, ne i confronti del Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Agrigento, contro la sentenza del 15 aprile 2015 con cui la Corte d’appello di Palermo, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Agrigento, ha rigettato la domanda del Fallimento volta all’accertamento dello scioglimento di un contratto preliminare di compravendita intercorso tra il Consorzio e la società in bonis, con le relative restituzioni, regolando le spese di lite.

2. ― Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Agrigento ed hariferito di aver stipulato con esso, in data 10 ottobre 2001, un preliminare di vendita, dall’uno all’altra, di un lotto ricadente nell’area di Ravanusa, destinato all’edificazione di un immobile con destinazione ad attività industriale.

Lo stesso Fallimento ha sostenuto che il preliminare si sarebbe sciolto ai sensi dell’articolo 72 della legge fallimentare ed ha chiesto condanna del Consorzio alla restituzione della somma versata a titolo di acconto nonché di un importo rapportato al maggior valore dell’area in conseguenza della realizzazione su di essa, ad opera della società, di un opificio industriale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alla domanda, che è stata accolta in primo grado, ma respinta in appello.

3. ― [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] ale (A.S.I.) della Provincia di Agrigento resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso contiene cinque motivi.

4.1. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver accolto l’appello in considerazione del perfezionamento del procedimento di revoca dell’assegnazione del lotto oggetto del preliminare, quantunque il Consorzio appellante avesse fondato l’impugnazione sull’essersi già verificata la risoluzione del contratto preliminare per superamento del termine essenziale e per inadempimento della promittente acquirente [OSCURATO:SOCIETA]..

4.2. ― Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 della legge regionale Sicilia numero 1 del 1984 e del Regolamento per gli insediamenti industriali.

4.3. ― Il terzo mezzo denuncia violazione della legge numero 241 del 1990 in relazione agli articoli 2643, 2644 e 2645 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la «recentissima evoluzione giurisprudenziale, alla quale è pervenuto codesto [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’illegittimità derivata», sul rilievo che, al fine del perfezionamento della procedura di revoca, era necessario che il Consorzio procedesse ad una serie di atti ed adempimenti non effettuati.

4.4. ― Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il Consorzio non aveva provato di aver correttamente iniziato il procedimento di revoca.

4.5. ― L’ultimo mezzo concerne in via consequenziale la statuizione sulle spese di lite.

5. ― Va anzitutto disattesa l’eccezio ne del Consorzio di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell’articolo 366, primo comma, numero 4, c.p.c., dal momento che il ricorso contiene comprensibili motivi di cassazione, quantunque ciascuno di essi sia poi inammissibile per motivi inerenti ad ognuno dei medesimi.

6. ― Il ricorso va respinto.

5.1. ― È infondato il primo mezzo.

Secondo il Fallimento ricorrente, il Consorzio avrebbe posto a fondamento dell’impugnazione in appello l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, per fatto della società promittente acquirente, mentre la Corte d’appello, così incorrendo in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe fondato l’accoglimento dell’impugnazione su una circostanza diversa, e cioè sul fatto che il Consorzio aveva adottato un provvedimento di revoca dell’assegnazione del fondo, traendone la conseguenza che «non sussiste più alcun rapporto contrattuale tra le parti, in quanto la revoca ha travolto il contratto preliminare con conseguente mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 72 L.F.».

Ora, si legge nell’atto d’appello del consorzio: «Una volta verificato il persistente inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ilConsorzio ha provveduto a notificare all’impresa … la diffida ad adempiere e, successivamente, … in applicazione di quanto stabilito dalla L.R. 1/1984, ha provveduto a revocare l’assegnazione di cui si discute … Appare, allora, è evidente come il contratto preliminare già a quella data e cioè ben prima che l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]. venisse dichiarata fallita, non sussistesse più».

Secondo la ricorrente, «dalla semplice lettura del motivo di impugnativa della sentenza… si evince che l’appellante riteneva che il preliminare prima della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], non sussistesse più, non per il perfezionamento del procedimento di revoca dell’otto (come ritenuto la Corte di appello), ma perché si era già verificata a dire dell’appellante la risoluzione del contratto preliminare per superamento del termine essenziale e per gravissimo inadempimento» (pagine 13-14 del ricorso).

Così stando le cose, è del tutto palese, a fronte dell’inciso, contenuto nel motivo di appello, riferito anche alla revoca della «assegnazione di cui si discute», ed alla circostanza che il preliminare «non sussistesse più», che il Fallimento ricorrente lamenti non già la pronuncia su un motivo di appello non proposto, bensì la lettura che del motivo di appello la Corte territoriale ha dato, reputando che essa investisse anche il venir meno del preliminare in conseguenza della disposta revoca adottata in via amministrativa dal Consorzio.

Ciò detto, al di là del rilievo che l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda integra un tipico accertamento in fatto del giudice, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione (Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684), è agevole osservare che la lettura che la Corte d’appello ha dato del motivo, ritenendo che il Consorzio avesse inteso invocare anche la revoca amministrativa dell’assegnazione, appare plausibile, dato che il consorzio era la parte convenuta in primo grado (non quella che proponeva la domanda) ed ha sempre dedotto di aver disposto la revoca, a seguito dell’inadempimento della fallita al contratto, come del resto espressamente previsto dall’articolo 23 della legge regionale Sicilia numero 1 del 1984, secondo il quale ai contratti deve essere apposta la clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento, al cui verificarsi il Consorzio deve disporre la revoca (commi 8 e 9: «Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.

Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita…»).

5.2. ― I successivi tre motivi possono essere simultaneamente esaminati, giacché tutti quanti diretti a sostenere che la revoca dell’assegnazione in via amministrativa nonsi fosse perfezionata.

Essi sono inammissibili, sia perché si infrangono contro la motivazione addotta dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che: «Tale provvedimento amministrativo, mai impugnato dalla società, ha esplicato idoneamente i suoi effetti travolgendo tutti gli atti da esso dipendenti, primo dei quali il contratto preliminare di vendita», sia perché prospettano questioni che non risultano trattate nella sentenza impugnata e che vanno come tali reputate nuove e così inammissibili (tra le tante Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Ed invero: -) il secondo mezzo sostiene che la Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione su un’errata applicazione dell’articolo 23 della legge regionale Sicilia n. 1/1984, che richiedeva, per il perfezionamento dell’atto di revoca, un adempimento pubblicitario non effettuato, e dunque deduce un profilo di ipotetica illegittimità dell’atto amministrativo coperto dalla mancata impugnazione di esso, profilo che per di più, come si premetteva, non è trattato nella sentenza impugnata ed è pertanto nuovo; -) il terzo mezzo denuncia un «assoluto stravolgimento della natura e funzione del procedimento amministrativo, nonché l’obliterazione posta in essere dal Giudicante di seconda istanza della recentissima evoluzione giurisprudenziale, alla quale è pervenuto codesto [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’illegittimità derivata», evoluzione non meglio specificata, all’interno di una censura nuovamente volta a lamentare l’illegittimità del procedimento amministrativo, coperto dalla mancata impugnazione del provvedimento di revoca, per violazione dell’articolo 23 della citata legge regionale, secondo una prospettazione anch’essa estranea al contenuto della sentenza impugnata, e come tale nuova; -) il quarto mezzo concerne la medesima circostanza e cioè ancora una volta la violazione del menzionato articolo 23.

5.3. ― Il quinto mezzo non è in realtà tale, giacché sollecita la riforma della statuizione sulle spese in dipendenza dell’accoglimento del ricorso.

6. ― Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

7. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 566/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 15 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cinque mezzi, ne i confronti del Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Agrigento, contro la sentenza del 15 aprile 2015 con cui la Corte d’appello di Palermo, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Agrigento, ha rigettato la domanda del Fallimento volta all’accertamento dello scioglimento di un contratto preliminare di compravendita intercorso tra il Consorzio e la società in bonis, con le relative restituzioni, regolando le spese di lite. 2. ― Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Agrigento ed hariferito di aver stipulato con esso, in data 10 ottobre 2001, un preliminare di vendita, dall’uno all’altra, di un lotto ricadente nell’area di Ravanusa, destinato all’edificazione di un immobile con destinazione ad attività industriale. Lo stesso Fallimento ha sostenuto che il preliminare si sarebbe sciolto ai sensi dell’articolo 72 della legge fallimentare ed ha chiesto condanna del Consorzio alla restituzione della somma versata a titolo di acconto nonché di un importo rapportato al maggior valore dell’area in conseguenza della realizzazione su di essa, ad opera della società, di un opificio industriale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alla domanda, che è stata accolta in primo grado, ma respinta in appello. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] ale (A.S.I.) della Provincia di Agrigento resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso contiene cinque motivi. 4.1. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver accolto l’appello in considerazione del perfezionamento del procedimento di revoca dell’assegnazione del lotto oggetto del preliminare, quantunque il Consorzio appellante avesse fondato l’impugnazione sull’essersi già verificata la risoluzione del contratto preliminare per superamento del termine essenziale e per inadempimento della promittente acquirente [OSCURATO:SOCIETA].. 4.2. ― Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 della legge regionale Sicilia numero 1 del 1984 e del Regolamento per gli insediamenti industriali. 4.3. ― Il terzo mezzo denuncia violazione della legge numero 241 del 1990 in relazione agli articoli 2643, 2644 e 2645 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la «recentissima evoluzione giurisprudenziale, alla quale è pervenuto codesto [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’illegittimità derivata», sul rilievo che, al fine del perfezionamento della procedura di revoca, era necessario che il Consorzio procedesse ad una serie di atti ed adempimenti non effettuati. 4.4. ― Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il Consorzio non aveva provato di aver correttamente iniziato il procedimento di revoca. 4.5. ― L’ultimo mezzo concerne in via consequenziale la statuizione sulle spese di lite. 5. ― Va anzitutto disattesa l’eccezio ne del Consorzio di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell’articolo 366, primo comma, numero 4, c.p.c., dal momento che il ricorso contiene comprensibili motivi di cassazione, quantunque ciascuno di essi sia poi inammissibile per motivi inerenti ad ognuno dei medesimi. 6. ― Il ricorso va respinto. 5.1. ― È infondato il primo mezzo. Secondo il Fallimento ricorrente, il Consorzio avrebbe posto a fondamento dell’impugnazione in appello l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, per fatto della società promittente acquirente, mentre la Corte d’appello, così incorrendo in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe fondato l’accoglimento dell’impugnazione su una circostanza diversa, e cioè sul fatto che il Consorzio aveva adottato un provvedimento di revoca dell’assegnazione del fondo, traendone la conseguenza che «non sussiste più alcun rapporto contrattuale tra le parti, in quanto la revoca ha travolto il contratto preliminare con conseguente mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 72 L.F.». Ora, si legge nell’atto d’appello del consorzio: «Una volta verificato il persistente inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ilConsorzio ha provveduto a notificare all’impresa … la diffida ad adempiere e, successivamente, … in applicazione di quanto stabilito dalla L.R. 1/1984, ha provveduto a revocare l’assegnazione di cui si discute … Appare, allora, è evidente come il contratto preliminare già a quella data e cioè ben prima che l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]. venisse dichiarata fallita, non sussistesse più». Secondo la ricorrente, «dalla semplice lettura del motivo di impugnativa della sentenza… si evince che l’appellante riteneva che il preliminare prima della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], non sussistesse più, non per il perfezionamento del procedimento di revoca dell’otto (come ritenuto la Corte di appello), ma perché si era già verificata a dire dell’appellante la risoluzione del contratto preliminare per superamento del termine essenziale e per gravissimo inadempimento» (pagine 13-14 del ricorso). Così stando le cose, è del tutto palese, a fronte dell’inciso, contenuto nel motivo di appello, riferito anche alla revoca della «assegnazione di cui si discute», ed alla circostanza che il preliminare «non sussistesse più», che il Fallimento ricorrente lamenti non già la pronuncia su un motivo di appello non proposto, bensì la lettura che del motivo di appello la Corte territoriale ha dato, reputando che essa investisse anche il venir meno del preliminare in conseguenza della disposta revoca adottata in via amministrativa dal Consorzio. Ciò detto, al di là del rilievo che l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda integra un tipico accertamento in fatto del giudice, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione (Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684), è agevole osservare che la lettura che la Corte d’appello ha dato del motivo, ritenendo che il Consorzio avesse inteso invocare anche la revoca amministrativa dell’assegnazione, appare plausibile, dato che il consorzio era la parte convenuta in primo grado (non quella che proponeva la domanda) ed ha sempre dedotto di aver disposto la revoca, a seguito dell’inadempimento della fallita al contratto, come del resto espressamente previsto dall’articolo 23 della legge regionale Sicilia numero 1 del 1984, secondo il quale ai contratti deve essere apposta la clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento, al cui verificarsi il Consorzio deve disporre la revoca (commi 8 e 9: «Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente. Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita…»). 5.2. ― I successivi tre motivi possono essere simultaneamente esaminati, giacché tutti quanti diretti a sostenere che la revoca dell’assegnazione in via amministrativa nonsi fosse perfezionata. Essi sono inammissibili, sia perché si infrangono contro la motivazione addotta dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che: «Tale provvedimento amministrativo, mai impugnato dalla società, ha esplicato idoneamente i suoi effetti travolgendo tutti gli atti da esso dipendenti, primo dei quali il contratto preliminare di vendita», sia perché prospettano questioni che non risultano trattate nella sentenza impugnata e che vanno come tali reputate nuove e così inammissibili (tra le tante Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Ed invero: -) il secondo mezzo sostiene che la Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione su un’errata applicazione dell’articolo 23 della legge regionale Sicilia n. 1/1984, che richiedeva, per il perfezionamento dell’atto di revoca, un adempimento pubblicitario non effettuato, e dunque deduce un profilo di ipotetica illegittimità dell’atto amministrativo coperto dalla mancata impugnazione di esso, profilo che per di più, come si premetteva, non è trattato nella sentenza impugnata ed è pertanto nuovo; -) il terzo mezzo denuncia un «assoluto stravolgimento della natura e funzione del procedimento amministrativo, nonché l’obliterazione posta in essere dal Giudicante di seconda istanza della recentissima evoluzione giurisprudenziale, alla quale è pervenuto codesto [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’illegittimità derivata», evoluzione non meglio specificata, all’interno di una censura nuovamente volta a lamentare l’illegittimità del procedimento amministrativo, coperto dalla mancata impugnazione del provvedimento di revoca, per violazione dell’articolo 23 della citata legge regionale, secondo una prospettazione anch’essa estranea al contenuto della sentenza impugnata, e come tale nuova; -) il quarto mezzo concerne la medesima circostanza e cioè ancora una volta la violazione del menzionato articolo 23. 5.3. ― Il quinto mezzo non è in realtà tale, giacché sollecita la riforma della statuizione sulle spese in dipendenza dell’accoglimento del ricorso. 6. ― Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il
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