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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32297/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato (commesso in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Rilevato che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello.

Deve, sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello: evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato (commesso in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Rilevato che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello. Deve, sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello: evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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