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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 17568/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22354/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende,ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 283/2019 depositata il22/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il ricorso introduttivo della lite, [OSCURATO:PERSONA] spa chiedeva che fosse accertato il diritto a beneficiare della rate azione straordinaria di cui all'art.19 del DPR nr. 602 del 1973 e, per l'effetto, che fosse annullato il provvedimento di rigetto della relativa istanza;

2. il Tribunale di Roma, dichiara ta la giurisdizio ne del giudice ordinario, in relazione ai contributi oggetto della richiesta, nel merito, respingeva il ricorso;

3. la Corte di appello di Roma rigettaval’appello principale della società e dichiarava improcedibile quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A;

4. in prossimità dell'adunanzacamerale, la società ricorrente ha depositatola rinuncia al ricorso - avendo ottenuto, nelle more, i l beneficio originariamente negato- con l’ accettazione d ella parte controricorrente;

5. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

6. l’intervenuta rinuncia e l'accettazione risultano regolari ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ.;

7. va, pertanto, dichiarata l'estinzione delgiudizio di cassazione;

8. nulladeve provvedersi tanto in ordine alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.proc. civ . , quanto in ordine al c.d.doppio contributo , posto che la declaratoria di estinzione delgiudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dalD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ( tra le recenti, Cass. nr. n.10845 del 2023).

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto, per rinuncia, il giudizio di cassazione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22354/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende,ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 283/2019 depositata il22/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il ricorso introduttivo della lite, [OSCURATO:PERSONA] spa chiedeva che fosse accertato il diritto a beneficiare della rate azione straordinaria di cui all'art.19 del DPR nr. 602 del 1973 e, per l'effetto, che fosse annullato il provvedimento di rigetto della relativa istanza; 2. il Tribunale di Roma, dichiara ta la giurisdizio ne del giudice ordinario, in relazione ai contributi oggetto della richiesta, nel merito, respingeva il ricorso; 3. la Corte di appello di Roma rigettaval’appello principale della società e dichiarava improcedibile quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A; 4. in prossimità dell'adunanzacamerale, la società ricorrente ha depositatola rinuncia al ricorso - avendo ottenuto, nelle more, i l beneficio originariamente negato- con l’ accettazione d ella parte controricorrente; 5. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 6. l’intervenuta rinuncia e l'accettazione risultano regolari ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ.; 7. va, pertanto, dichiarata l'estinzione delgiudizio di cassazione; 8. nulladeve provvedersi tanto in ordine alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.proc. civ . , quanto in ordine al c.d.doppio contributo , posto che la declaratoria di estinzione delgiudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dalD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ( tra le recenti, Cass. nr. n.10845 del 2023). P.Q.M. La Corte dichiaraestinto, per rinuncia, il giudizio di cassazione. C
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