CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40535/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19916/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto ,non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, stante comunque la verificata violazione degli orari di uscita dall'abitazione; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata ostandovi un preciso divieto normativo senza che siano state illustrate adeguatamente le ragioni per le quali detta disposizione dovrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima (sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, cfr. Sez. 3, 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I1'9r