CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23088-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 02842839651, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 5140/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava un invito di pagamento relativo ad ICI per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente con la quale il contribuente aveva eccepito la prescrizione e la decadenza dei suddetti crediti e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che l'unico motivo dell'appello è dato dai presunti vizi di forma nonché dalle eccezioni di prescrizione ma la sentenza di primo grado ha correttamente operato per quanto riguarda le eccezioni della parte e tutti gli atti presupposti l'ingiunzione di pagamento sono stati correttamente notificati. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente lamentava la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per essere la Ric. 2021 n. 23088 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] priva di motivazione. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti, l'obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018). Dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione dell'art. 111, comrna 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., omette cli specificare le ragioni logiche che lo hanno condotto a prendere quella decisione e di chiarire quali siano state le prove a fondamento del proprio convincimento. Quando una sentenza è inficiata da gravi carenze motivazionali viene collocata al di sotto del cosiddetto "minimo costituzionale", ossia il contenuto minimo necessario di cui deve essere dotata una sentenza. Infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame dli un "fatto storico", che abbia Ric. 2021 n. 23088 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass.n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce acriticamente per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, senza richiamarne i passaggi argomentativi e senza spiegare perché gli atti presupposti sarebbero correttamente nol:ificati. È dunque evidente una totale assenza, nella sentenza impugnata, del ragionamento che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a decidere nel senso del rigetto. . Di conseguenza, la motivazione risulta porsi sotto il minimo costituzionale, non permettendo di comprendere né la situazione in fatto né la ratio decidendi, e si colloca quindi decisamente al di sotto del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 1.11 Cost.Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del