CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 26/11/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (così riqualificando l'originaria contestazione di cui al comma 1 della medesima disposizione), per il reato di cessione di stupefacente di tipo cocaina, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Il processo nasce a seguito dell'arresto dell'odierno ricorrente, assieme ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Simone di Salvatore, occorso il 2 novembre 2021 nel quartiere romano di [OSCURATO:PERSONA], via dell'Archeologia, ove, secondo l'assunto accusatorio, gli imputati svolgevano una attività di spaccio di stupefacenti del tipo eroina e cocaina con precisa suddivisione in ruoli. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] forniva lo stupefacente e riceveva il denaro quale corrispettivo delle cessioni, mentre gli altri due ricoprivano il ruolo di vedette, con il compito di segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine e di indirizzare gli acquirenti verso il venditore. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. con il primo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all'articolo 606 lett. b) e/o e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o per mancanza di motivazione o per aver presentato la stessa motivazione in forma meramente apparente riguardo alle questioni di merito e di diritto poste dalla difesa con il primo e il secondo motivo di gravame, limitandosi ad una motivazione per relationem del tutto inadeguata. Sostiene il ricorrente che l'ipotesi accusatoria secondo cui il Danieli avrebbe rivestito un ruolo di vera e propria «vedetta», posta nell'area pubblica per disciplinare l'accesso degli acquirenti e verificare l'eventuale presenza di appartenenti alle forze dell'ordine, dunque con coinvolgimento diretto nelle attività di spaccio, non troverebbe riscontro nel materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA], al contrario, sarebbe solo un consumatore abituale, che in una sola circostanza avrebbe fornito indicazioni ad altro acquirente che gliene aveva fatto richiesta. Aggiunge il ricorrente che, avendo indotto la responsabilità del Danieli esclusivamente attraverso prova logica, la Corte di appello non ha operato la valutazione del compendio indiziario in modo logico, così da inquinare la coerenza della motivazione. In altre parole, il ruolo svolto dal Danieli sarebbe un tema di indagine non provato. Altrettanto erronea sarebbe stata l'applicazione da parte della Corte di appello della disciplina del concorso di persone del reato, in quanto i giudici di secondo grado avrebbero dovuto dar conto della volontà del Danieli di fornire un apporto morale o materiale, funzionalmente idoneo, alla detenzione ai fini di spaccio e/o cessione dello stupefacente; 2.2. con il secondo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all'articolo 606 lett. b) e/o lett. e), cod. proc. pen., per violazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe contravvenuto la regola di giudizio espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui la fattispecie attenuata di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 sarebbe compatibile con la particolare causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Censura l'insufficienza della motivazione della Corte di appello laddove ha fatto generico riferimento alle modalità della condotta e alla negativa personalità del Danieli, gravato peraltro solo di precedenti non specifici. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza del vizio di cui all'articolo 606 lett. b) e/o lett. e), cod. proc. pen., per violazione dell'articolo 133 cod. pen.. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello sarebbe venuta meno all'obbligo di motivare la concreta «dosimetria» della pena con riferimento alla personalità, al ruolo ed alle circostanze del caso concreto, limitandosi invece a considerare la pena inflitta come «adeguata al disvalore sociale del fatto e conforme ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale». Analogamente il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 62-bis del cod. pen. per non avere la Corte di appello motivato in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, richiesta peraltro già avanzata in sede di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero le due sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno concordemente ritenuto provata a responsabilità dell'imputato. La sentenza di appello, in particolare, ritiene che «la valutazione operata dal tribunale in merito alla responsabilità degli imputati e corretta, aderente alle risultanze in atti» e «largamente dimostrata l'attività di spaccio svolta in via dell'archeologia sei quale emerge con evidenza dagli accertamenti di p.g., dal materiale fotografico e dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti sottoposti a controllo nell'immediatezza del fatto». Quanto alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, la Corte evidenzia come risulti «dimostrata la partecipazione del di Salvatore e del Danieli a tale attività consistita nell'indirizzare gli acquirenti verso i pusher, oltre che nel controllare la zona e segnalare la presenza delle forze dell'ordine; risulta, in particolare, dall'osservazione diretta degli operanti che il di Salvatore e il Danieli indirizzavano il Costanzo verso un pusher non identificato, e poi il Porro (dal Danieli) e l'Acquaviva (dal [OSCURATO:PERSONA]), verso il [OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva a cedere gli involucri contenenti sostanze stupefacenti in cambio di somme di denaro». Quanto al contenuto della partecipazione dell'odierno ricorrente, la Corte di appello ritiene sussistenti gli estremi per la sussunzione delle congiunte condotte dei vari soggetti arrestati nell'ambito del concorso di persone del reato: «in tale contesto, di univoca valutazione, deve ritenersi accettato il contributo materiale e morale richiesto ai fini del riconoscimento di responsabilità degli imputati a titolo concorsuale». Il motivo, compendiandosi in profili riproduttivi delle medesime doglianze già articolate con l'atto di appello, adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata, non può essere ritenuto ammissibile. Non sono, invero, gli elementi meramente fattuali prospettati dal ricorrente a poter scalfire, nel tentativo di fornire una lettura alternativa del compendio probatorio passato in rassegna dai giudici distrettuali, operazione di per sé concettualmente preclusa in sede di legittimità, il tessuto motivazionale della pronuncia in esame, improntato a coerenza e linearità, sia pure nella sua stringatezza. 4;)A) La sentenza di prima cura, del resto, motiva ampiamente in ordine alla natura non indiziaria della prova, riferendo dell'esito dei servizi di osservazione eseguiti dagli operanti, che hanno assistito in tre distinte occasioni alla cessione di stupefacenti avvenuta secondo il medesimo modus operandi. Il ricorrente, per sua stessa ammissione, prospetta una ricostruzione «alternativa» del fatto non consentita in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito). Va inoltre rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: «a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sul punto, dunque, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento quanto alla natura del sindacato di legittimità e ai vizi deducibili in caso di conformità delle sentenze di primo grado e di appello (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250; sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), con specifico riferimento alla inammissibilità di censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile. La Corte distrettuale, infatti, nel negare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha motivato l'esclusione «avuto riguardo non solo alle modalità della condotta criminosa, escluso qualsiasi carattere di occasionalità, ma anche alla negativa personalità degli imputati gravati da precedenti penali anche specifici e recenti (e comunque, del diverso ruolo svolto nelle attività di spaccio, il tribunale ha già tenuto conto con una diversa determinazione della pena tra gli imputati)». Analogamente, il giudice di primo grado aveva escluso l'applicabilità dell'istituto in parola evidenziando «l'allarme sociale della condotta e le modalità seriali dell'azione delittuosa». Va ribadito che la norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di valutare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza è evidente come, al contrario, nel caso di specie i giudici del merito abbiano indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta (quali ricostruite in fatto nelle due sentenze di merito: ossia l'aver operato in una «piazza di spaccio» con precisa suddivisione in ruoli) e alla personalità degli imputati, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta. Si tratta di adeguata motivazione, immune da vizi logici, rispetto alla quale la difesa si esprime in termini meramente oppositivi, limitandosi a reiterare un profilo di censura già sottoposto ai giudici di appello e da essi confutato. 3. Quanto alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la pena è stata contenuta abbondantemente al di sotto della media edittale. Ancora, correttamente ha evidenziato il Procuratore generale che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti - come nel caso che occupa - eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come «pena congrua», «pena equa», «congruo aumento» (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01). Il motivo di ricorso, presentato sotto forma di violazione di legge in riferimento all'articolo 133 cod. pen. e mancanza di motivazione, nella parte finale contiene anche una censura relativa al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, elemento che già induce a dichiarare inammissibile il ricorso. Ad ogni buon conto, anche tale censura era stata sollevata come motivo di appello (il giudice di primo grado aveva ritenuto di concederle in equivalenza «al limitato fine di adeguare la pena al fatto») e respinta, sia pure implicitamente, ritenendo congrua la determinazione complessiva della pena operata dal primo giudice avuto riguardo al disvalore sociale del fatto, alle «modalità della condotta criminosa (escluso qualsiasi carattere di occasionalità), ma anche alla negativa personalità degli imputati». Sul punto la Corte rinvia alla sua sedimentata giurisprudenza (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091 - 01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096 - 01) secondo cui «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto .1.)./ richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione)». Ancora, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01 (conf. Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01) ha precisato che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta con i motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante)». Il motivo va quindi dichiarato inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della