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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 23429/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 401/1989 avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle partite della squadra FC Juventus, emesso dalla Questura di Torino e convalidato con ordinanza in data 19.09.2019.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, non avendo il Giudice di merito, in violazione dell'art. 6 comma 5 della L. 401/1989, valutato l'intercorsa sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino il 20.10.2021 nel procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti da cui è scaturita l'emissione del Daspo e del conseguente obbligo di presentazione.

Rileva che l'intervenuto provvedimento giudiziario di assoluzione costituisce un fatto nuovo che determina il venir meno o il mutamento "delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione", a norma del citato art. 6 comma 5 della L.401/1989 e che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione.

La motivazione del provvedimento impugnato invece si limita a ritenere adeguata la permanenza della misura, senza indicarne i motivi, anzi con motivazione del tutto inesistente.

In particolare il ricorrente precisa che la norma che prevede la revoca o la modifica della misura qualora "anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutati le condizioni che hanno giustificato l'emissione", incardini in capo all'autorità giudiziaia un vero e proprio dovere di revocare il provvedimento, così come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. 6, 14/09/2005, n. 4733, in quanto né il Questore né il Gip "possono mantenere un provvedimento basato su presupposti sconfessati dall'autorità giudiziaria penale", come nel caso di specie, in cui con provvedimento del Tribunale' di Torino sia stata stabilita la non responsabilità dell'indagato.

Argomentare in senso contrario equivarrebbe ad adottare un'interpretazione abrogatrice della norma di cui all'art.6 comma 5 della L.401/1989.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria del 4 aprile 2022 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di rinuncia depositato in data 8 aprile 2022 il difensore del ricorrente, appositamente abilitato in forza di apposita procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, posto che la Questura in data 4 febbraio 2022 ha provveduto alla revoca del dasp,o.

2. La rinuncia al ricorso, determinata da causa non imputabile al ricorrente, nel caso di specie costituita dalla revoca del provvedimento al quale si riferisce l'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso, senza che ne consegua la condanna alle spese e al pagamento di una somma di danaro in favore alla Cassa delle ammende (Cass., Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910 - 01).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 401/1989 avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle partite della squadra FC Juventus, emesso dalla Questura di Torino e convalidato con ordinanza in data 19.09.2019. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, non avendo il Giudice di merito, in violazione dell'art. 6 comma 5 della L. 401/1989, valutato l'intercorsa sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino il 20.10.2021 nel procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti da cui è scaturita l'emissione del Daspo e del conseguente obbligo di presentazione. Rileva che l'intervenuto provvedimento giudiziario di assoluzione costituisce un fatto nuovo che determina il venir meno o il mutamento "delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione", a norma del citato art. 6 comma 5 della L.401/1989 e che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione. La motivazione del provvedimento impugnato invece si limita a ritenere adeguata la permanenza della misura, senza indicarne i motivi, anzi con motivazione del tutto inesistente. In particolare il ricorrente precisa che la norma che prevede la revoca o la modifica della misura qualora "anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutati le condizioni che hanno giustificato l'emissione", incardini in capo all'autorità giudiziaia un vero e proprio dovere di revocare il provvedimento, così come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. 6, 14/09/2005, n. 4733, in quanto né il Questore né il Gip "possono mantenere un provvedimento basato su presupposti sconfessati dall'autorità giudiziaria penale", come nel caso di specie, in cui con provvedimento del Tribunale' di Torino sia stata stabilita la non responsabilità dell'indagato. Argomentare in senso contrario equivarrebbe ad adottare un'interpretazione abrogatrice della norma di cui all'art.6 comma 5 della L.401/1989. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria del 4 aprile 2022 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di rinuncia depositato in data 8 aprile 2022 il difensore del ricorrente, appositamente abilitato in forza di apposita procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, posto che la Questura in data 4 febbraio 2022 ha provveduto alla revoca del dasp,o. 2. La rinuncia al ricorso, determinata da causa non imputabile al ricorrente, nel caso di specie costituita dalla revoca del provvedimento al quale si riferisce l'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso, senza che ne consegua la condanna alle spese e al pagamento di una somma di danaro in favore alla Cassa delle ammende (Cass., Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910 - 01). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
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