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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13449/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02C5DQJ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visi gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e applicazione della recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto tenuto conto che, pur in carenza di motivazione della conferma della recidiva nella sentenza impugnata, il motivo di appello proposto era del tutto generico, limitandosi ad una contestazione astratta delle ragioni che il Tribunale aveva illustrato a fondamento dell'aumento di pena precisando che le condotte poste in essere dall'imputato non erano isolate ed episodiche ma espressione di maggiore capacità a delinquere in linea con le precedenti condanne.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisol'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02C5DQJ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visi gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e applicazione della recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto tenuto conto che, pur in carenza di motivazione della conferma della recidiva nella sentenza impugnata, il motivo di appello proposto era del tutto generico, limitandosi ad una contestazione astratta delle ragioni che il Tribunale aveva illustrato a fondamento dell'aumento di pena precisando che le condotte poste in essere dall'imputato non erano isolate ed episodiche ma espressione di maggiore capacità a delinquere in linea con le precedenti condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisol'
Sentenza Cassazione n. 13449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris